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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

IL FATTO CHE L’ANTICIPAZIONE DEL T.F.R., OTTENUTA DAL DIPENDENTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE, SIA DESTINATA ALL’ACQUISTO DI UN’ABITAZIONE NON GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO Si può escludere la configurabilità di una grave inadempienza (Cassazione Sezione Lavoro n. 1827 del 29 gennaio 2007, Pres. De Luca, Rel. Cuoco).
Armida G. dipendente della s.p.a. Cassa di Risparmio di Rieti ha ottenuto dalla datrice di lavoro un’anticipazione sul t.f.r. di lire 39 milioni per la ristrutturazione di un immobile. Dopo qualche tempo l’azienda l’ha sottoposta a procedimento disciplinare con l’addebito di non avere eseguito i lavori di ristrutturazione e di avere quindi destinato l’anticipazione a finalità diverse da quelle dichiarate. La lavoratrice si è difesa sostenendo che, essendo stata trasferita a Roma, ella aveva utilizzato la somma per l’acquisto di un altro immobile. La banca l’ha licenziata con motivazione riferita al venire meno del rapporto fiduciario. La lavoratrice ha chiesto al Tribunale di Roma di annullare il licenziamento, contestando l’addebito di violazione delle regole di correttezza e buona fede. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte di Appello di Roma ha accolto l’impugnazione proposta dalla lavoratrice contro la sentenza di primo grado, osservando che i fatti attribuiti alla lavoratrice erano estranei all’esecuzione del rapporto di lavoro e comunque non potevano ritenersi di gravità tale da giustificare il licenziamento. La Corte ha rilevato in particolare che la lavoratrice, destinando la somma ricevuta all’acquisto di un altro alloggio anziché alla ristrutturazione dell’abitazione occupata al momento della richiesta, aveva utilizzato l’anticipazione secondo le finalità della legge, senza occultare la propria condotta, e non aveva causato alla banca alcun danno. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1827 del 29 gennaio 2007, Pres. De Luca, Rel. Cuoco) ha rigettato il ricorso. La corrispondenza, o non corrispondenza, della specifica utilizzazione di somme (erogate dal datore di lavoro al lavorato a titolo di anticipazione del T.F.R. e poi di mutuo) alla finalità dell’erogazione – ha affermato la Corte – è fatto estraneo all’esecuzione degli obblighi del lavoratore; la non corrispondenza con la finalità dell’erogazione non costituisce di per sé inadempimento d’un obbligo del lavoratore; il rapporto di lavoro è solo un “titolo” la concessione del mutuo al dipendente; l’adempimento del relativo obbligo non si inserisce, di per sé, nel rapporto stesso ed il relativo inadempimento ha proprie dirette sanzioni. Questa oggettiva estraneità – ha osservato la Corte – non esclude un riflesso che il comportamento possa assumere sul piano del generale rapporto di fiducia che è al fondo del contratto; resta tuttavia necessario che l’inadempimento sia valutato tenendo conto dell’accentuata tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della non scarsa importanza, prevista dall’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza d’un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero d’un comportamento tale che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Nel caso in esame – ha osservato la Corte – il giudice del merito ha ritenuto che i fatti addebitati, e sul piano oggettivo e su quello soggettivo, non integrino un comportamento di gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa, motivando questa valutazione con riferimento a vari elementi: l’assenza di storno od illecito utilizzo delle somme ricevute, la scarsa rilevanza del mutamento della causale da ristrutturazione ad acquisto (che resta nell’ambito della “ratio della legge”) l’assenza di danno aziendale, l’assenza di elemento speculativo, l’assenza di prove d’un occultamento del comportamento. Questi rilievi – ha concluso la Cassazione – costituiscono ben adeguata motivazione del giudizio espresso.
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