IL FATTO CHE
L’ANTICIPAZIONE DEL T.F.R., OTTENUTA DAL DIPENDENTE PER
LA RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE, SIA DESTINATA
ALL’ACQUISTO DI UN’ABITAZIONE NON GIUSTIFICA IL
LICENZIAMENTO –
Si può
escludere la configurabilità di una grave inadempienza
(Cassazione Sezione Lavoro n. 1827 del 29 gennaio 2007,
Pres. De Luca, Rel. Cuoco).
Armida
G. dipendente della s.p.a. Cassa di Risparmio di Rieti ha
ottenuto dalla datrice di lavoro un’anticipazione sul t.f.r.
di lire 39 milioni per la ristrutturazione di un immobile.
Dopo qualche tempo l’azienda l’ha sottoposta a procedimento
disciplinare con l’addebito di non avere eseguito i lavori
di ristrutturazione e di avere quindi destinato
l’anticipazione a finalità diverse da quelle dichiarate. La
lavoratrice si è difesa sostenendo che, essendo stata
trasferita a Roma, ella aveva utilizzato la somma per
l’acquisto di un altro immobile. La banca l’ha licenziata
con motivazione riferita al venire meno del rapporto
fiduciario. La lavoratrice ha chiesto al Tribunale di Roma
di annullare il licenziamento, contestando l’addebito di
violazione delle regole di correttezza e buona fede. Il
Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte di Appello di
Roma ha accolto l’impugnazione proposta dalla lavoratrice
contro la sentenza di primo grado, osservando che i fatti
attribuiti alla lavoratrice erano estranei all’esecuzione
del rapporto di lavoro e comunque non potevano ritenersi di
gravità tale da giustificare il licenziamento. La Corte ha
rilevato in particolare che la lavoratrice, destinando la
somma ricevuta all’acquisto di un altro alloggio anziché
alla ristrutturazione dell’abitazione occupata al momento
della richiesta, aveva utilizzato l’anticipazione secondo le
finalità della legge, senza occultare la propria condotta, e
non aveva causato alla banca alcun danno. L’azienda ha
proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione
della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di
legge.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1827 del 29 gennaio 2007,
Pres. De Luca, Rel. Cuoco) ha rigettato il ricorso. La
corrispondenza, o non corrispondenza, della specifica
utilizzazione di somme (erogate dal datore di lavoro al
lavorato a titolo di anticipazione del T.F.R. e poi di
mutuo) alla finalità dell’erogazione – ha affermato la Corte
– è fatto estraneo all’esecuzione degli obblighi del
lavoratore; la non corrispondenza con la finalità
dell’erogazione non costituisce di per sé inadempimento d’un
obbligo del lavoratore; il rapporto di lavoro è solo un
“titolo” la concessione del mutuo al dipendente;
l’adempimento del relativo obbligo non si inserisce, di per
sé, nel rapporto stesso ed il relativo inadempimento ha
proprie dirette sanzioni. Questa oggettiva estraneità – ha
osservato la Corte – non esclude un riflesso che il
comportamento possa assumere sul piano del generale rapporto
di fiducia che è al fondo del contratto; resta tuttavia
necessario che l’inadempimento sia valutato tenendo conto
dell’accentuata tutela del lavoratore rispetto alla regola
generale della non scarsa importanza, prevista dall’art.
1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione
disciplinare risulta giustificata solamente in presenza d’un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero
d’un comportamento tale che non consenta la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Nel caso in
esame – ha osservato la Corte – il giudice del merito ha
ritenuto che i fatti addebitati, e sul piano oggettivo e su
quello soggettivo, non integrino un comportamento di gravità
tale da giustificare il recesso per giusta causa, motivando
questa valutazione con riferimento a vari elementi:
l’assenza di storno od illecito utilizzo delle somme
ricevute, la scarsa rilevanza del mutamento della causale da
ristrutturazione ad acquisto (che resta nell’ambito della
“ratio della legge”) l’assenza di danno aziendale, l’assenza
di elemento speculativo, l’assenza di prove d’un
occultamento del comportamento. Questi rilievi – ha concluso
la Cassazione – costituiscono ben adeguata motivazione del
giudizio espresso. |