LA SENTENZA DI
REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO DEVE ESSERE ESEGUITA
ANCHE SE, DURANTE IL PROCESSO, IL LAVORATORE ABBIA COMPIUTO
65 ANNI –
Deve
escludersi l’automatica risoluzione del rapporto per
raggiungimento del limite di età (Cassazione Sezione Lavoro
n. 2582 del 6 febbraio 2007, Pres. Mattone, Rel. Di Nubila).
Antonio D., dipendente della s.p.a. Poste Italiane è stato
licenziato il 1 febbraio 1995 per raggiungimento della
massima anzianità contributiva. Il Pretore di Roma, al quale
egli si è rivolto, con sentenza del 13 gennaio 1998 ha
annullato il licenziamento ordinando la sua reintegrazione
nel posto di lavoro. Il 3 febbraio 1998 il lavoratore ha
comunicato all’azienda l’opzione, in base all’art. 18 St.
Lav., per il pagamento di quindici mensilità della
retribuzione, in luogo della reintegra. Poste Italiane,
rilevato che nel frattempo il lavoratore aveva compiuto il
65° anno di età, ha dichiarato di ritenere inapplicabile la
reintegra perché il rapporto si era risolto “ipso
iure”
e per tale ragione ha rifiutato il pagamento
dell’indennizzo. Antonio D. ha allora ottenuto un decreto
ingiuntivo, contro il quale Poste Italiane ha proposto
opposizione. Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione.
In seguito ad impugnazione proposta dall’azienda, la Corte
di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado,
così motivando:
-
anche se il lavoratore ultrasessantenne non fruisce della
tutela reale, una volta emessa sentenza di reintegrazione
questa va eseguita;
-
la questione inerente al compimento del 65° anno di età da
parte del lavoratore doveva essere proposta prima
dell’emissione di tale sentenza;
-
non può essere contestata la sussistenza del provvedimento
di reintegra, laddove Antonio D. doveva, se del caso, essere
nuovamente licenziato;
-
finché la sentenza di reintegra non venga riformata, il
lavoratore può validamente optare per il versamento delle
quindici mensilità;
-
il rapporto di lavoro così ricostituito si estingue non già
al momento dell’esercizio della facoltà di opzione, ma al
momento del relativo pagamento;
-
la misura dell’indennizzo deve essere rapportata al momento
dell’esercizio dell’opzione e quindi deve corrispondere alla
retribuzione globale di fatto, con esclusione delle voci
eventuali o meramente indennitarie, ma comprese le
corresponsioni continuative quali il premio di produttivà e
l’indennità di funzione.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la
sentenza della Corte d’Appello per vizi di motivazione e
violazione di legge.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2582 del 6 febbraio 2007,
Pres. Mattone, Rel. Di Nubila) ha rigettato il ricorso.
Dinanzi ad un giudicato il quale accerta il diritto del
lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro – ha
affermato la Corte – non può il datore di lavoro
unilateralmente ritenere che il rapporto di lavoro si sia
risolto per altra causa, dovendo l’eventuale circostanza
impeditiva alla reintegrazione essere fatta valere nel
giudizio in cui la reintegrazione è stata disposta. Poiché
per giurisprudenza costante, il CCNL di settore, nella parte
in cui prevede l’automatica risoluzione del rapporto di
lavoro al compimento del 65° anno di età del lavoratore,
deve ritenersi nullo per violazione di norme imperative, la
Corte di Appello ha esattamente ritenuto che la società
convenuta avrebbe, se del caso, dovuto procedere a nuovo
licenziamento del lavoratore e non eccepire la presunta
estinzione “de iure”
del rapporto. |