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IL LAVORATORE SOTTOPOSTO
A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE HA DIRITTO DI ESSERE SENTITO A
SUA DIFESA – Se la
giustificazione da lui fornita in forma scritta non è
esauriente (Cassazione Sezione Lavoro n. 21066 del 9
ottobre 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Cuoco).
Giovanni A. marittimo dipendente della
s.p.a. Caremar, è stato sottoposto a procedimento
disciplinare, insieme a due colleghi, con l’addebito di
avere, nello svolgimento delle mansioni di cassiere, mancato
di emettere scontrini fiscali per importi incassati,
appropriandosi di tali somme. La lettera di contestazione
dell’addebito gli è pervenuta l’11 marzo 2000. Egli ha
consegnato il 14 marzo successivo, all’ufficio del
personale, una lettera con la quale ha succintamente
respinto l’addebito, contestandone la fondatezza ed ha
chiesto di essere sentito per poter fornire ulteriori
precisazioni in sua difesa. L’azienda non lo ha convocato e
gli ha comunicato, pochi giorni dopo, il licenziamento.
Giovanni A. ha chiesto al Tribunale di Napoli di annullare
il licenziamento per violazione dell’art. 7 St. Lav. e di
condannare l’azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro
nonché al risarcimento del danno in misura pari alla
retribuzione relativa al periodo tra il licenziamento e la
reintegrazione.
Secondo l’art. 7 St. Lav. il datore di
lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare
senza avere sentito il lavoratore a sua difesa. Davanti al
Giudice, l’azienda ha sostenuto che Giovanni A. aveva
esercitato il suo diritto di difesa in forma scritta e che
non v’era necessità per lui di fornire ulteriori
precisazioni verbalmente. Per quanto concerne il
risarcimento del danno essa ha sostenuto che il lavoratore
non ne aveva il diritto, in quanto non si era iscritto nelle
liste dei disoccupati e per questo non aveva trovato lavoro.
Peraltro in prima udienza la Caremar ha offerto al
lavoratore, in via transattiva, di assumerlo ex novo da quel
momento, a condizione che egli rinunciasse al risarcimento
del danno per la retribuzione non percepita dopo il
licenziamento. Giovanni A. non ha accettato la proposta. Il
Tribunale ha annullato il licenziamento per violazione
dell’art. 7 St. Lav. ed ha accolto le domande di
reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del
danno. L’azienda ha proposto appello sostenendo che il
lavoratore aveva avuto la possibilità di difendersi e che
comunque il risarcimento del danno non gli era dovuto sia
perché egli non si era iscritto nelle liste di collocamento
sia perché aveva rifiutato la proposta di assunzione
fattagli nella prima udienza. La Corte d’Appello di Napoli
ha confermato la decisione di primo grado. La Caremar ha
proposto ricorso per cassazione censurando la decisione
della Corte di Napoli per violazione ed errata applicazione
degli articoli 7 e 18 St. Lav. nonché per vizi di
motivazione.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
21066 del 9 ottobre 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Cuoco) ha
rigettato il ricorso. Su un piano generale – ha affermato la
Corte – è da premettere che il datore ha l’onere di
“sentire” il lavoratore a sua difesa; questo “sentire” è
l’aspetto d’un pur succinto “contraddittorio” che consenta
al lavoratore, senza strumentali dilatazioni del tempo
normativamente previsto, di esprimere compiutamente le
proprie ragioni; ciò è in genere effettuato attraverso
giustificazioni scritte, nelle quali il diritto del
lavoratore si esercita e si esaurisce.
Nel rispondere alla contestazione (e
pur con qualche difesa) – ha osservato la Corte – il
lavoratore può tuttavia chiedere di essere sentito
personalmente; la richiesta, come necessità conseguente alla
risposta scritta (e protrazione della difesa attraverso una
personale audizione) vincola il datore; il lavoratore ha il
diritto di essere “sentito”. Questo diritto presuppone
tuttavia – ha precisato la Cassazione – che la richiesta sia
tempestiva (nei cinque giorni dalla contestazione; il
termine di 5 giorni dalla contestazione è tuttavia fissato
per la presentazione della giustificazione scritta e per
l’eventuale richiesta di audizione personale, non per
l’effettivo svolgimento dell’audizione), e che l’audizione
abbia non uno scopo dilatorio bensì una sua necessità di
protrarre la difesa scritta attraverso chiarimenti e
precisazioni; nel quadro di questi principi, assume
posizione centrale il giudice, il quale ha la funzione di
valutare se il lavoratore abbia avuto la possibilità di
esercitare adeguatamente il suo diritto come normativamente
previsto, ed in particolare di valutare la sussistenza, dopo
la presentazione di giustificazione scritta, della necessità
di un’audizione.
Nel caso in esame – ha osservato la
Corte – il giudicante, attentamente esaminando il contenuto
della contestazione (“succinta …. con un sibillino
riferimento a quanto occorso in data odierna”), la
“complessità” della vicenda (tre marittimi addetti alla
cassa, congiuntamente accusati della mancata emissione di
scontrini fiscali e del conseguente ammanco, sostanziale
concordanza del denaro in cassa con gli scontrini emessi), e
la “generica giustificazione di Giovanni A.” (“influenzata
dalla scarna contestazione adottata”), ha motivatamente
ritenuto di escludere che “l’istanza sia dilatoria od
immotivata” e che “le brevi giustificazioni scritte inviate
dal lavoratore potessero ritenersi esaurienti, senza
necessità di ulteriori precisazioni”.
Per quanto attiene al risarcimento del
danno, la Corte ha affermato che nell’ipotesi di
licenziamento illegittimo, la mancata iscrizione del
lavoratore nelle liste del collocamento non è idonea a
configurare una colpevole inerzia del creditore nel ridurre
il danno risarcibile ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.,
posto che il lavoratore, una volta assolto l’onere di
proporre tempestivamente la domanda giudiziale intesa
all’annullamento dell’illegittimo recesso, non è soggetto ad
ulteriori oneri di diligenza, costituiti dalla ricerca d’un
nuovo lavoro, i quali eccedono l’ambito della pur doverosa
cooperazione che la parte deve prestare, nell’esercizio del
proprio diritto, per evitare danni alla controparte. Poiché
il lavoratore illegittimamente licenziato, pur avendo
l’onere di non concorrere a cagionare il danno al datore
(obbligato alla reintegrazione), conserva il diritto alla
ricostruzione del preesistente rapporto di lavoro nella
relativa ininterrotta continuità, il rifiuto dell’offerta di
costituzione d’un nuovo rapporto (con efficacia ex nunc),
non è causa di riduzione od esclusione del danno. |