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ANCHE IL DANNO MORALE DA
MALATTIA PROFESSIONALE HA NATURA CONTRATTUALE IN QUANTO
CAUSATO DALLA MANCANZA DI MISURE DI PREVENZIONE
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Il
diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni
(Cassazione Sezione Lavoro n. 10441 dell’8 maggio 2007,
Pres. De Luca, Rel. Maiorano).
Guido
C., dopo aver lavorato alle dipendenze della s.r.l. Nuova
Sacelit, ha chiesto, nel giugno del 1995, al Pretore di
Bergamo, la condanna dell’azienda al risarcimento del danno
per averlo fatto lavorare negli anni 1980-1983, in un
ambiente ove erano presenti polveri di amianto, causandogli
l’asbestosi, diagnosticata nel dicembre del 1987. L’azienda
ha contestato la fondatezza dell’eccezione ed ha comunque
eccepito la prescrizione del diritto fatto valere dal
lavoratore. Il Pretore, dopo aver sentito alcuni testimoni,
ha condannato la società al pagamento, in favore del
lavoratore, della somma di lire 346 milioni a titolo di
risarcimento del danno biologico e morale conseguente alla
malattia professionale contratta. L’azienda ha proposto
appello davanti al Tribunale di Bergamo, censurando la
sentenza di primo grado, tra l’altro, per non avere ritenuto
prescritto il diritto del lavoratore e per avergli
attribuito il risarcimento del danno morale, non
specificamente richiesto. L’appellante ha sostenuto che sia
il termine decennale di prescrizione del danno biologico, di
natura contrattuale, che il termine quinquennale per la
prescrizione del danno morale, di natura extracontrattuale,
dovevano ritenersi ampiamente decorsi al momento in cui il
lavoratore si era rivolto al giudice. Il Tribunale ha
rigettato l’impugnazione, affermando che nella richiesta
iniziale di risarcimento del danno, doveva ritenersi
ricompresa anche la domanda relativa al danno morale, che
sia il danno patrimoniale che quello morale avevano natura
contrattuale, onde per la loro prescrizione si applicava il
termine decennale e che questo termine aveva iniziato a
decorrere nel dicembre del 1997 quando per la prima volta al
lavoratore era stata diagnosticata l’asbestosi. L’azienda ha
proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione del
Tribunale di Bergamo per vizi di motivazione e violazione di
legge.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10441 dell’8 maggio 2007,
Pres. De Luca, Rel. Maiorano) ha rigettato il ricorso
affermando, in primo luogo, che la prescrizione del diritto
al risarcimento del danno da malattia professionale inizia
nel momento in cui si verifica la sua conoscibilità da parte
del lavoratore. Anche il danno morale – ha aggiunto la Corte
– in caso di malattia professionale derivata da inosservanza
del dovere di tutela della salute del lavoratore, previsto
dall’art. 2087 cod. civ., ha natura contrattuale onde il
termine di prescrizione del relativo diritto al risarcimento
è decennale.
Quanto
all’eccezione di ultrapetizione per avere la parte fatto
riferimento alla responsabilità extracontrattuale ed avere
invece il giudice riconosciuto quella contrattuale, la Corte
ha osservato innanzi tutto che spetta al giudicante sia la
interpretazione della domanda, che la qualificazione
giuridica del fatto; in ogni caso, il giudice deve sempre
liquidare l’intero danno che il soggetto abbia subito,
compreso quello morale, in conseguenza del fatto illecito
altrui, a prescindere dalla specificazione delle singole
voci da parte dell’attore. Non incorre nel vizio di
ultrapetizione – ha affermato la Corte – il giudice che,
anche senza una specifica domanda della parte, le
attribuisca il risarcimento dei danni non patrimoniali di
cui essa risulti aver sofferto in conseguenza del fatto
illecito costituente reato posto a fondamento della sua
domanda di risarcimento di danni, la quale – salva espressa
specificazione – deve ritenersi comprensiva di tutti i danni
e, quindi, anche di quelli morali.
Il
giudice del merito – ha rilevato la Corte – ha correttamente
inquadrato la fattispecie nell’ambito del danno
contrattuale, avendo la parte dedotto in giudizio la
violazione delle misure di sicurezza pur in presenza di una
notevole polverosità ambientale, comprendente l’amianto; non
è quindi esatta la censura che il giudice abbia errato ad
inquadrare l’eccezione di prescrizione del danno morale
nell’ambito del danno contrattuale ai sensi dell’art. 2059
cod. civ. escludendo invece l’applicabilità della
prescrizione breve ex art. 2947 cod. civ. prevista per
l’illecito aquiliano. |