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IL CONIUGE DI UN
DISABILE HA DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO PER
PRESTARGLI ASSISTENZA
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In
base agli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione (Corte
Costituzionale n. 158 dell’8 maggio 2007, Pres. Bile, Red.
Saulle).
I.C.,
dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ha chiesto all’amministrazione un congedo
straordinario retribuito per assistere la moglie in
situazione di disabilità grave. Egli ha fatto presente di
essere l’unica persona in grado di assistere la moglie, dal
momento che del nucleo familiare facevano parte due figlie
minori e che la famiglia di origine della consorte non era
in grado di prestarle alcuna assistenza, essendo il padre
deceduto, la madre invalida al 74 per cento e l’unica
sorella non convivente impegnata per le incombenze della
propria famiglia. Il Ministero non ha accolto la domanda in
quanto l’art. 42, quinto comma del d.lgs. n. 151 del 2001
(legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate) non include il coniuge
del disabile tra i soggetti aventi diritto al congedo
straordinario retribuito e attribuisce tale beneficio solo
alla madre e al padre, ovvero, dopo la loro scomparsa a uno
dei fratelli o delle sorelle conviventi. I.C. si è rivolto
al Tribunale di Cuneo che ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5 d.lgs. n.
151/01, con riferimento a quattro norme della Costituzione,
agli art. 2 (dovere di solidarietà), 3 (principio di
eguaglianza davanti alla legge), 29 (protezione della
famiglia) e 32 (diritto alla salute).
La
Corte Costituzionale con sentenza n. 158 dell’8 maggio 2007
(Pres. Bile, Red. Saulle) ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non
prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti
indicati nella norma, il diritto a fruire del congedo
straordinario retribuito anche per il coniuge convivente.
La
norma censurata – ha affermato la Corte – realizza un
inammissibile impedimento all’effettività della assistenza e
della integrazione del disabile nell’ambito del nucleo
familiare; essa infatti, esclude attualmente dal novero dei
beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge,
pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed
in conformità dell’ordinamento giuridico vigente, tenuto al
primo posto (art. 433 cod. civ.) all’adempimento degli
obblighi di assistenza morale e materiale del proprio
consorte; obblighi che l’ordinamento fa derivare dal
matrimonio. Ciò implica, come risultato – ha osservato la
Corte – un trattamento deteriore del coniuge del disabile,
rispetto ai componenti della famiglia di origine. |