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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

 

IL CONIUGE DI UN DISABILE HA DIRITTO AL CONGEDO STRAORDINARIO PER PRESTARGLI ASSISTENZA In base agli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione (Corte Costituzionale n. 158 dell’8 maggio 2007, Pres. Bile, Red. Saulle).

I.C., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha chiesto all’amministrazione un congedo straordinario retribuito per assistere la moglie in situazione di disabilità grave. Egli ha fatto presente di essere l’unica persona in grado di assistere la moglie, dal momento che del nucleo familiare facevano parte due figlie minori e che la famiglia di origine della consorte non era in grado di prestarle alcuna assistenza, essendo il padre deceduto, la madre invalida al 74 per cento e l’unica sorella non convivente impegnata per le incombenze della propria famiglia. Il Ministero non ha accolto la domanda in quanto l’art. 42, quinto comma del d.lgs. n. 151 del 2001 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) non include il coniuge del disabile tra i soggetti aventi diritto al congedo straordinario retribuito e attribuisce tale beneficio solo alla madre e al padre, ovvero, dopo la loro scomparsa a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi. I.C. si è rivolto al Tribunale di Cuneo che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5 d.lgs. n. 151/01, con riferimento a quattro norme della Costituzione, agli art. 2 (dovere di solidarietà), 3 (principio di eguaglianza davanti alla legge), 29 (protezione della famiglia) e 32 (diritto alla salute).

La Corte Costituzionale con sentenza n. 158 dell’8 maggio 2007 (Pres. Bile, Red. Saulle) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati nella norma, il diritto a fruire del congedo straordinario retribuito anche per il coniuge convivente.

La norma censurata – ha affermato la Corte – realizza un inammissibile impedimento all’effettività della assistenza e della integrazione del disabile nell’ambito del nucleo familiare; essa infatti, esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell’ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l’ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato – ha osservato la Corte – un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine.

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