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DEROGHE AL DIVIETO DI
PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI DURANTE IL PROCESSO DEL LAVORO
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Se il
ritardo è dovuto a cause non imputabili alla parte
(Cassazione Sezione Lavoro n. 9252 del 3 maggio 2007, Pres.
e Rel. Mattone).
Le
Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 8202
del 20 aprile 2005 hanno affermato che, nelle cause di
lavoro, non è ammessa, durante il processo, la produzione di
nuovi documenti. La stessa decisione ha tuttavia introdotto
una deroga a tale rigoroso sistema per l’ipotesi che la
tardiva produzione dei documenti sia giustificata dal tempo
della loro formazione, ipotesi alla quale può essere
equiparata quella della materiale disponibilità dei
documenti, da parte del ricorrente, in epoca successiva
all’instaurazione del giudizio, sussistendo anche in questo
caso una causa non imputabile alla parte. Per altro verso,
come è stato più volte affermato dalla Sezione Lavoro, da
ultimo nella sentenza n. 154 del 10 dicembre 2006, quando
non sussista una colpevole inerzia della parte interessata,
il giudice può esercitare i suoi poteri officiosi ex art.
421 cod. proc. civ. al fine di colmare eventuali lacune
della risultanze di causa. |