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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

DEROGHE AL DIVIETO DI PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI DURANTE IL PROCESSO DEL LAVORO Se il ritardo è dovuto a cause non imputabili alla parte (Cassazione Sezione Lavoro n. 9252 del 3 maggio 2007, Pres. e Rel. Mattone).  

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 8202 del 20 aprile 2005 hanno affermato che, nelle cause di lavoro, non è ammessa, durante il processo, la produzione di nuovi documenti. La stessa decisione ha tuttavia introdotto una deroga a tale rigoroso sistema per l’ipotesi che la tardiva produzione dei documenti sia giustificata dal tempo della loro formazione, ipotesi alla quale può essere equiparata quella della materiale disponibilità dei documenti, da parte del ricorrente, in epoca successiva all’instaurazione del giudizio, sussistendo anche in questo caso una causa non imputabile alla parte. Per altro verso, come è stato più volte affermato dalla Sezione Lavoro, da ultimo nella sentenza n. 154 del 10 dicembre 2006, quando non sussista una colpevole inerzia della parte interessata, il giudice può esercitare i suoi poteri officiosi ex art. 421 cod. proc. civ. al fine di colmare eventuali lacune della risultanze di causa.

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