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LA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PUO’ RIDURRE IL TRATTAMENTO
ECONOMICO PREVISTO DA UN PRECEDENTE ACCORDO CONCLUSO TRA LE
STESSE PARTI -
Con effetti anche per i lavoratori non
iscritti alle organizzazioni stipulanti (Cassazione Sezione
Lavoro n. 13092 del 5 giugno 2007, Pres. Mercurio, Rel.
Battimiello).
Tra la S.p.A. Sicurtransport di Catania e le
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL è stato concluso
il 31 gennaio 1991 un accordo integrativo aziendale che
prevedeva alcuni benefici per i dipendenti (premio di
produttività, indennità vestiario, indennità di rischio,
etc.). L’accordo ha avuto regolare applicazione per oltre
sei anni, anche nei confronti dei dipendenti non iscritti ai
sindacati firmatari. Nell’aprile del 1997 l’azienda ha
attuato una riduzione del personale, con il collocamento in
mobilità di 42 dipendenti. A seguito di trattative
sindacali, il 27 novembre 1997 è stato sottoscritto tra
l’azienda e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL un
accordo che, a fronte della revoca dei licenziamenti,
prevedeva la soppressione o la riduzione di alcuni dei
benefici economici istituiti con l’accordo del 1991.
Mariano C. ed altri dipendenti della
Sicurtransport aderenti al sindacato UGL hanno chiesto al
Pretore di Catania di accertare che l’accordo del 1997 non
era a loro applicabile in quanto peggiorativo del
trattamento economico da loro acquisito con l’accordo del
1991 e non sottoscritto dal sindacato al quale essi erano
iscritti. Il Pretore ha accolto le domande affermando il
diritto dei ricorrenti a mantenere integralmente i benefici
acquisiti con l’accordo del 1991. In grado di appello il
Tribunale ha confermato la decisione osservando che
l’accordo del 1997, avente portata peggiorativa, non era
applicabile ai lavoratori appellati, “essendo i medesimi
dissenzienti ed iscritti a un’organizzazione sindacale che
non aveva partecipato alla stipulazione dello stesso”.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la
decisione del Tribunale per vizi di motivazione e violazione
di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13092 del
5 giugno 2007, Pres. Mercurio, Rel. Battimiello) ha accolto
il ricorso. Le funzioni specifiche riconosciute
dall’ordinamento alle associazioni sindacali – ha affermato
la Corte – consistono (come emerge dalle varie norme che,
pur senza dare attuazione all’art. 39 Cost., fanno ad esse
riferimento) nella stipula di contratti collettivi aventi
efficacia obbligatoria per tutti gli iscritti e nello
svolgimento, in favore degli stessi, di opera di promozione
civile, sostegno nelle rivendicazioni e assistenza nelle
controversie, senza che possa però configurarsi una
legittimazione delle associazioni medesime a rinunciare,
transigere o conciliare diritti soggettivi (ancorché
acquisiti dai singoli lavoratori in forza di pattuizioni
collettive), in difetto di espressa previsione normativa in
tal senso o di uno specifico mandato da parte degli
associati. Ma non vi è contrasto – ha osservato la Corte –
tra questo principio e quello, del pari fermamente enunciato
dalla Cassazione nella sua giurisprudenza consolidata,
secondo il quale, in tema di successione di contratti
collettivi, il lavoratore non può invocare un diritto
acquisito in forza della precedente contrattazione; infatti,
una cosa è l’indisponibilità, da parte del sindacato, dei
diritti soggettivi perfetti attribuiti da un determinato
contratto collettivo, ed altra è la pretesa, da parte del
lavoratore, di mantenere definitivamente acquisito al suo
patrimonio un diritto nato da una norma collettiva che ormai
non esiste più perché caducata o sostituita da una
successiva contrattazione collettiva.
Ciò perché – ha precisato la Corte – le
disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel
contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti
quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni
sindacali, ma operano invece dall’esterno sui singoli
rapporti di lavoro, come fonte eteronoma di regolamento,
concorrente con la fonte individuale, sicchè, nell’ipotesi
di successione fra contratti collettivi, le precedenti
disposizioni non sono suscettibili di essere conservate
secondo il criterio del trattamento più favorevole (che
attiene esclusivamente, ai sensi dell’art. 2077 cod. civ.,
al rapporto tra contratto collettivo ed individuale),
restando la conservazione di quel trattamento affidata
all’autonomia contrattuale delle parti collettive
stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di
salvaguardia; la stessa durata di un contratto collettivo
rientra tra gli elementi disponibili da parte del sindacato,
atteso che a questo soggetto è rimessa la valutazione
“collettiva” della persistente corrispondenza della norma
contrattuale agli interessi dei lavoratori associati, e,
mutata la situazione contingente, esso ben può decidere di
non conservarne ulteriormente l’efficacia. Del resto – ha
osservato la Corte – il nuovo contratto può risultare
“peggiorativo” in alcuni aspetti, ma evidentemente rispetto
ad una situazione preesistente, mentre la nuova disciplina
deve ritenersi corrispondente agli interessi degli associati
rispetto alle situazioni sopravvenute. Unico limite del
potere dispositivo del sindacato – ha affermato la
Cassazione – è costituito dal precetto dell’art. 36 Cost.
(che garantisce l’adeguatezza della retribuzione) – ma è
evenienza rara che tale norma sia violata dalla
contrattazione collettiva – dovendosi anche osservare che
quasi sempre una valutazione in termini di trattamento
peggiorativo è fatta sotto profili esclusivamente monetari
ed individuali, mentre la pratica della contrattazione è
sempre diretta a realizzare complessivi miglioramenti, ove
la valutazione sia effettuata nella corretta prospettiva
“collettiva”. In applicazione di questi principi, non può
essere messo in discussione il potere del sindacato di
sostituire la precedente disciplina collettiva, anche con
esito peggiorativo per il trattamento economico e normativo
di tutti o alcuni lavoratori.
Nella specie – ha osservato la Corte – si
tratta proprio, ed esclusivamente, della successione nel
tempo di contratti collettivi, e non di disposizioni di
diritti patrimoniali già insorti nel patrimonio dei singoli
lavoratori; la questione controversa concerne infatti
trattamenti integrativi del contratto nazionale introdotti
con decorrenza dal 1991, secondo le regole dettate dal
contratto integrativo di durata stipulato in quell’anno; ne
discende che il nuovo contratto del 1997 – che aveva tratto
origine da una situazione di crisi della società datrice di
lavoro, resasi tuttavia disponibile ad una revoca dei
licenziamenti – poteva legittimamente determinare il
contenuto degli obblighi, anche retributivi, del datore di
lavoro a partire dalla sua entrata in vigore, non avendo
operato alcuna disposizione di diritti già maturati a favore
dei lavoratori. E’ pertanto errata – ha rilevato la Corte –
l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la
quale nella specie non si configurerebbe un’ipotesi di
successione di contratti collettivi perché il nuovo
contratto è solo parzialmente modificativo del precedente; e
parimenti errata è l’ulteriore affermazione secondo la quale
l’accordo del 1997 non sarebbe opponibile ai lavoratori dai
quali le OO.SS. stipulanti non avevano ricevuto specifico
mandato.
Premesso che i sindacati che hanno stipulato
il contratto (peggiorativo) del 1997 sono gli stessi che
sottoscrissero il contratto del 1991 – ha osservato la
Cassazione – priva di rilievo è la circostanza che i
lavoratori odierni intimati fossero iscritti ad
un’organizzazione sindacale che non ha partecipato alla
stipula del contratto del 1997, circostanza dalla quale la
sentenza impugnata fa derivare la (errata) conseguenza che
per essi questo contratto non sarebbe vincolante; al
riguardo va ricordato il principio di diritto secondo il
quale ove un contratto collettivo aziendale, stipulato dal
sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei
lavoratori dell’azienda, venga successivamente modificato o
integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo
stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto
adesione all’originario accordo, ancorché non iscritti al
sindacato, sono vincolati dall’accordo successivo e non
possono invocare l’applicazione soltanto del primo.
Dovendosi ritenere sussistente l’adesione dei
non iscritti al contratto del 1991, per esserne stati
anch’essi beneficiari – ha concluso la Corte – ne discende
l’irrilevanza della mancata partecipazione all’accordo del
1997 della diversa organizzazione sindacale cui gli stessi
erano iscritti. |