Home |Chi siamo| Servizi| Comunicati| Accordi| Documenti| Ccnl | Cia | Esattoriali| Assicurativi| Sentenze|Mobbing |Rsa |Scrivi

Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

 

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PUO’ RIDURRE IL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DA UN PRECEDENTE ACCORDO CONCLUSO TRA LE STESSE PARTI - Con effetti anche per i lavoratori non iscritti alle organizzazioni stipulanti (Cassazione Sezione Lavoro n. 13092 del 5 giugno 2007, Pres. Mercurio, Rel. Battimiello).
 

Tra la S.p.A. Sicurtransport di Catania e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL è stato concluso il 31 gennaio 1991 un accordo integrativo aziendale che prevedeva alcuni benefici per i dipendenti (premio di produttività, indennità vestiario, indennità di rischio, etc.). L’accordo ha avuto regolare applicazione per oltre sei anni, anche nei confronti dei dipendenti non iscritti ai sindacati firmatari. Nell’aprile del 1997 l’azienda ha attuato una riduzione del personale, con il collocamento in mobilità di 42 dipendenti. A seguito di trattative sindacali, il 27 novembre 1997 è stato sottoscritto tra l’azienda e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL un accordo che, a fronte della revoca dei licenziamenti, prevedeva la soppressione o la riduzione di alcuni dei benefici economici istituiti con l’accordo del 1991.
Mariano C. ed altri dipendenti della Sicurtransport aderenti al sindacato UGL hanno chiesto al Pretore di Catania di accertare che l’accordo del 1997 non era a loro applicabile in quanto peggiorativo del trattamento economico da loro acquisito con l’accordo del 1991 e non sottoscritto dal sindacato al quale essi erano iscritti. Il Pretore ha accolto le domande affermando il diritto dei ricorrenti a mantenere integralmente i benefici acquisiti con l’accordo del 1991. In grado di appello il Tribunale ha confermato la decisione osservando che l’accordo del 1997, avente portata peggiorativa, non era applicabile ai lavoratori appellati, “essendo i medesimi dissenzienti ed iscritti a un’organizzazione sindacale che non aveva partecipato alla stipulazione dello stesso”. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione del Tribunale per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13092 del 5 giugno 2007, Pres. Mercurio, Rel. Battimiello) ha accolto il ricorso. Le funzioni specifiche riconosciute dall’ordinamento alle associazioni sindacali – ha affermato la Corte – consistono (come emerge dalle  varie norme che, pur senza dare attuazione all’art. 39 Cost., fanno ad esse riferimento) nella stipula di contratti collettivi aventi efficacia obbligatoria per tutti gli iscritti e nello svolgimento, in favore degli stessi, di opera di promozione civile, sostegno nelle rivendicazioni e assistenza nelle controversie, senza che possa però configurarsi una legittimazione delle associazioni medesime a rinunciare, transigere o conciliare diritti soggettivi (ancorché acquisiti dai singoli lavoratori in forza di pattuizioni collettive), in difetto di espressa previsione normativa in tal senso o di uno specifico mandato da parte degli associati. Ma non vi è contrasto – ha osservato la Corte – tra questo principio e quello, del pari fermamente enunciato dalla Cassazione nella sua giurisprudenza consolidata, secondo il quale, in tema di successione di contratti collettivi, il lavoratore non può invocare un diritto acquisito in forza della precedente contrattazione; infatti, una cosa è l’indisponibilità, da parte del sindacato, dei diritti soggettivi perfetti attribuiti da un determinato contratto collettivo, ed altra è la pretesa, da parte del lavoratore, di mantenere definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto nato da una norma collettiva che ormai non esiste più perché caducata o sostituita da una successiva contrattazione collettiva.
Ciò perché – ha precisato la Corte – le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano invece dall’esterno sui singoli rapporti di lavoro, come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicchè, nell’ipotesi di successione fra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (che attiene esclusivamente, ai sensi dell’art. 2077 cod. civ., al rapporto tra contratto collettivo ed individuale), restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia; la stessa durata di un contratto collettivo rientra tra gli elementi disponibili da parte del sindacato, atteso che a questo soggetto è rimessa la valutazione “collettiva” della persistente corrispondenza della norma contrattuale agli interessi dei lavoratori associati, e, mutata la situazione contingente, esso ben può decidere di non conservarne ulteriormente l’efficacia. Del resto – ha osservato la Corte – il nuovo contratto può risultare “peggiorativo” in alcuni aspetti, ma evidentemente rispetto ad una situazione preesistente, mentre la nuova disciplina deve ritenersi corrispondente agli interessi degli associati rispetto alle situazioni sopravvenute. Unico limite del potere dispositivo del sindacato – ha affermato la Cassazione – è costituito dal precetto dell’art. 36 Cost. (che garantisce l’adeguatezza della retribuzione) – ma è evenienza rara che tale norma sia violata dalla contrattazione collettiva – dovendosi anche osservare che quasi sempre una valutazione in termini di trattamento peggiorativo  è fatta sotto profili esclusivamente monetari ed individuali, mentre la pratica della contrattazione è sempre diretta a realizzare complessivi miglioramenti, ove la valutazione sia effettuata nella corretta prospettiva “collettiva”. In applicazione di questi principi, non può essere messo in discussione il potere del sindacato di sostituire la precedente disciplina collettiva, anche con esito peggiorativo per il trattamento economico e normativo di tutti o alcuni lavoratori.
Nella specie – ha osservato la Corte – si tratta proprio, ed esclusivamente, della successione nel tempo di contratti collettivi, e non di disposizioni di diritti patrimoniali già insorti nel patrimonio dei singoli lavoratori; la questione controversa concerne infatti trattamenti integrativi del contratto nazionale introdotti con decorrenza dal 1991, secondo le regole dettate dal contratto integrativo di durata stipulato in quell’anno; ne discende che il nuovo contratto del 1997 – che aveva tratto origine da una situazione di crisi della società datrice di lavoro, resasi tuttavia disponibile ad una revoca dei licenziamenti – poteva legittimamente determinare il contenuto degli obblighi, anche retributivi, del datore di lavoro a partire dalla sua entrata in vigore, non avendo operato alcuna disposizione di diritti già maturati a favore dei lavoratori. E’ pertanto errata – ha rilevato la Corte – l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale nella specie non si configurerebbe un’ipotesi di successione di contratti collettivi perché il nuovo contratto è solo parzialmente modificativo del precedente; e parimenti errata è l’ulteriore affermazione secondo la quale l’accordo del 1997 non sarebbe opponibile ai lavoratori dai quali le OO.SS. stipulanti non avevano ricevuto specifico mandato.
Premesso che i sindacati che hanno stipulato il contratto (peggiorativo) del 1997 sono gli stessi che sottoscrissero il contratto del 1991 – ha osservato la Cassazione – priva di rilievo è la circostanza che i lavoratori odierni intimati fossero iscritti ad un’organizzazione sindacale che non ha partecipato alla stipula del contratto del 1997, circostanza dalla quale la sentenza impugnata fa derivare la (errata) conseguenza che per essi questo contratto non sarebbe vincolante; al riguardo va ricordato il principio di diritto secondo il quale ove un contratto collettivo aziendale, stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell’azienda, venga successivamente modificato o integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione all’originario accordo, ancorché non iscritti al sindacato, sono vincolati dall’accordo successivo e non possono invocare l’applicazione soltanto del primo.
Dovendosi ritenere sussistente l’adesione dei non iscritti al contratto del 1991, per esserne stati anch’essi beneficiari – ha concluso la Corte – ne discende l’irrilevanza della mancata partecipazione all’accordo del 1997 della diversa organizzazione sindacale cui gli stessi erano iscritti.

Home |Chi siamo| Servizi| Comunicati| Accordi| Documenti| Ccnl | Cia | Esattoriali| Assicurativi| Sentenze|Mobbing |Rsa |Scrivi