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LA
DEQUALIFICAZIONE DI UN IMPIEGATO DIRETTIVO PUO’ DERIVARE
ANCHE DALL’IMPOVERIMENTO QUALITATIVO DELLE MANSIONI DEI
LAVORATORI DA LUI COORDINATI –
Perché gli è richiesto un minore apporto di
conoscenze professionali specifiche (Cassazione Sezione
Lavoro n. 14813 del 27 giugno 2007, Pres. Senese, Rel.
Nobile).
Gianfranco T., dipendente della S.p.A.
Telecom, con mansioni di capoturno, dopo la cessazione del
rapporto, avvenuta per esodo incentivato nel 2000, ha
chiesto al Giudice del Lavoro di Milano di accertare che a
far tempo dal 1997 egli aveva subito una dequalificazione e
di condannare l’azienda al risarcimento del danno. Egli ha
fatto presente che il livello qualitativo delle sue mansioni
si era impoverito perché l’attività degli addetti al settore
cui era preposto, comprendente originariamente i servizi del
“187” e del “12”, era stata limitata, a far tempo dal luglio
1997, al servizio del “12” che richiedeva compiti di mera
ricerca dei numeri telefonici, indirizzi, ecc. reperiti con
la consultazione degli elenchi, mentre l’attività del 187
comportava attività di promozione e vendita dei servizi.
L’azienda si è difesa sostenendo, tra l’altro, che la
riduzione dei compiti del settore coordinato da Gianfranco
T. era stata determinata da esigenze organizzative e
concordata con le organizzazioni sindacali, che il
ricorrente non aveva titolo a dolersi per un eventuale
dequalificazione subita dal personale da lui coordinato, che
la tardività delle sue reazioni escludeva che egli avesse
subito un danno. Il Tribunale di Milano ha accolto la
domanda, condannando l’azienda al risarcimento del danno da
dequalificazione, determinato, equitativamente, in misura
pari al 10% della retribuzione recepita dal lavoratore nel
periodo dal luglio 1997 al termine del rapporto. Questa
decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di
Milano. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la decisione della Corte milanese per vizi di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14813 del
27 giugno 2007, Pres. Senese, Rel. Nobile) ha rigettato il
ricorso. L’accertamento di fatto della dequalificazione
operato dalla Corte d’Appello – ha rilevato la Corte – non
scaturisce affatto dal mero riscontro del depauperamento
delle mansioni svolte dagli addetti, coordinati dal capo
turno Gianfranco T., bensì è incentrato soprattutto sulle
mutate mansioni concretamente svolte da quest’ultimo,
proprio nella sua attività di coordinamento e supervisione.
In particolare – ha precisato la Corte – l’impugnata
sentenza afferma sì che dal luglio 1997 i lavoratori già
addetti al CLSUT, comprendente i servizi del “187” e del
“12”, erano stati adibiti esclusivamente al secondo
servizio, con compiti (“mera
ricerca dei numeri telefonici, indirizzi, etc. reperiti con
la consultazione degli elenchi”)
meno qualificanti rispetto al primo (“informazioni,
promozione, vendita di servizi e risposte adeguate al
riguardo”);
la stessa sentenza, nel contempo, nega però espressamente
che per Gianfranco T. vi sia stato un “mutamento
neutro”
“per
essere rimasta, quella da lui svolta, attività di
supervisione e controllo e per risolversi, prima e dopo,
nella gestione delle risorse umane”, precisando che “proprio
per far ciò, infatti, necessita una conoscenza professionale
specifica …calibrata sulle esigenze del servizio e che per
questo consenta a chi dirige di intervenire per risolvere i
problemi che gli altri non sanno risolvere, di rimediare
agli errori, di dare consigli opportuni, di capire le
eventuali origini dei contrasti tra i dipendenti; il tutto
con la autorevolezza, che appunto viene anche dalla
conoscenza e che è un requisito strettamente legato alle
mansioni di chi dirige; infatti, agevola moltissimo la
conformazione spontanea e partecipata dei dipendenti alle
indicazioni ricevute, la quale è fondamentale per il
funzionamento di qualsiasi organizzazione. Che poi gli
interventi del “capo” diretti sul campo possano essere più o
meno numerosi conta pochissimo, contando invece, per compiti
siffatti, il possesso degli strumenti per eseguirli. Nel
caso concreto ciò è ancora più vero se si considera che il
capo turno aveva compiti anche di addestramento e
aggiornamento inerente il servizio “187”.
La Corte d’Appello di Milano, quindi, con
specifico accertamento di merito e con motivazione adeguata
e priva di vizi logici – ha osservato la Cassazione – non ha
affatto applicato un “proprietà
transitiva della dequalificazione”,
ma ha riscontrato, invece, in concreto la lamentata
dequalificazione proprio nei compiti specifici svolti dal
capo turno Gianfranco T. prima e dopo il luglio 1997, in
base alle risultanze istruttorie. La Cassazione ha ritenuto
priva di fondamento anche la censura rivolta dall’azienda
alla Corte d’Appello per avere escluso che il ritardo del
lavoratore nel chiedere il risarcimento costituisse un
comportamento colposo rilevante ai fini dell’art. 1227 cod.
civ. per la riduzione del risarcimento. La Corte milanese –
ha osservato la Cassazione – ha esattamente rilevato che il
solo ritardo nella reazione non è idoneo di per sé a
configurare un comportamento colposo, in mancanza di altri
elementi. |