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LA
PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO PUO’ ESSERE
INTERROTTA ANCHE DA UN RAPPRESENTANTE SINDACALE –
Con atti scritti compiuti nell’interesse del
lavoratore (Cassazione Sezione Lavoro n. 12876 del 1 giugno
2007, Pres. Ciciretti, Rel, Di Nubila).
Gli eredi di Gino B., dipendenti della S.p.A.
Rete Ferroviaria Italiana, hanno chiesto al Tribunale di
Roma la condanna dell’azienda al pagamento di differenze di
retribuzione maturate a favore del loro congiunto nel
periodo dal 1981 al 1986. La società ha sollevato
l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito. I
ricorrenti hanno replicato che la prescrizione doveva
ritenersi interrotta per effetto delle richieste scritte di
pagamento avanzate dal sindacato nell’interesse del
lavoratore. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda,
condannando l’azienda al pagamento delle somme richieste.
Questa decisione è stata integralmente riformata dalla Corte
d’Appello di Roma, che ha accolto l’eccezione di
prescrizione sollevata dall’azienda ed ha affermato che i
pretesi atti interruttivi erano inefficaci in quanto
provenienti da persona estranea al rapporto, senza che fosse
dichiarata la sua qualità di rappresentante o di mandatario.
Gli eredi di Gino B. hanno proposto ricorso per cassazione,
censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12876 del
1 giugno 2007, Pres. Ciciretti, Rel, Di Nubila) ha accolto
il ricorso. Ai fini dell’interruzione della prescrizione
effettuata mediante intimazione scritta ad adempiere – ha
osservato la Corte – la giurisprudenza ritiene che la stessa
possa essere validamente fatta non solo da un legale il
quale si dichiari incaricato della parte, ma anche da un
mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il
beneficiario ne intenda approfittare. Nella fattispecie,
devesi quindi affermare che in tema di differenze
retributive anche l’intimazione ad adempiere fatta da un
rappresentante sindacale, il quale dichiari di agire
nell’interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la
prescrizione; si veda al riguardo Cass. 3.12.2002 n. 17157,
la quale ha ritenuto come ai fini della costituzione in mora
non sia necessario il rilascio in forma scritta della
relativa procura, non operando in tale caso l’art. 1324 del
codice civile. Pertanto – ha affermato la Corte – la procura
per la costituzione in mora può risultare da un
comportamento univoco e concludente, il quale può essere
posto in essere anche da un mandatario; essenziale è che
l’atto sia idoneo a rappresentare al debitore che esso è
compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è
destinato a produrre effetti.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza
impugnata, invalidando la causa, per nuovo esame alla Corte
d’Appello di Roma in diversa composizione. |