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L’AZIENDA CHE MANTIENE
IN SERVIZIO IL DIPENDENTE PER ALCUNI ANNI DOPO AVERE
SCOPERTO CHE HA COMMESSO UN ILLECITO, NON PUO’ SOTTOPORLO A
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E LICENZIARLO DOPO LA SUA
CONDANNA IN SEDE PENALE
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Per il
principio dell’immediatezza (Cassazione Sezione Lavoro n.
8461 del 4 aprile 2007, Pres. Ianniruberto, Rel. Balletti)
Rita
C. dipendente della S.p.A. Poste Italiane, in seguito a un
esposto presentato nell’agosto del 1993, ha subito
un’ispezione, al termine della quale è stata denunciata alla
Procura della Repubblica per avere incassato la somma
portata da un libretto postale intestato a sua madre,
deceduta, falsificando la firma. E’ seguito un processo
penale che in primo grado si è concluso con l’assoluzione
dell’impiegata, mentre in secondo grado, davanti alla Corte
d’Appello di Cagliari, ha avuto come esito, nel 1999, la sua
condanna alla pena di sei mesi di reclusione per i reati di
abuso d’ufficio e di falso. Né prima né dopo tale processo
l’azienda ha aperto un procedimento disciplinare nei
confronti di Rita C. che è rimasta in servizio con incarichi
di crescente importanza.
Nel
gennaio del 2000 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso
proposto dall’impiegata avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Cagliari. In seguito a ciò la S.p.A. Poste
Italiane ha sottoposto l’impiegata a procedimento
disciplinare, contestandole l’addebito di essere stata
condannata, con sentenza definitiva, per i reati di abuso di
ufficio e di falso in relazione all’episodio denunciato nel
1993. Il procedimento disciplinare si è concluso nell’agosto
del 2000, con il licenziamento in tronco, motivato con
riferimento alla condanna riportata dall’impiegata in sede
penale per un fatto commesso nell’esercizio delle sue
funzioni. Rita C. ha impugnato il licenziamento davanti al
Tribunale di Cagliari sostenendo che esso doveva ritenersi
illegittimo per la tardività della contestazione
dell’addebito. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ma la
sua decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di
Cagliari che ha annullato il licenziamento, ordinando la
reintegrazione di Rita C. nel posto di lavoro e condannando
l’azienda al risarcimento del danno.
La
Corte ha rilevato che sin dall’agosto del 1993 l’azienda
aveva avuto piena conoscenza dei fatti per i quali era
successivamente intervenuto la condanna in sede penale, ma
per sette anni non aveva mosso alcuna contestazione
all’impiegata mantenendolo in servizio e attribuendole
mansioni di particolare importanza. Questo comportamento –
ha osservato la Corte di Cagliari – era interpretabile
unicamente come manifestazione della volontà di rinunciare
alla applicazione della sanzione. La S.p.A. Poste Italiane
ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione
della Corte di Cagliari per vizi di motivazione e violazione
di legge.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8461 del 4 aprile 2007,
Pres. Ianniruberto, Rel. Balletti) ha rigettato il ricorso,
affermando che la Corte di Cagliari ha correttamente
applicato il principio di immediatezza della contestazione
dell’addebito e dell’applicazione della sanzione, rilevando
che l’azienda aveva atteso ben sette anni prima di
contestare alla dipendente i fatti costituenti un illecito
disciplinare, sicché tali fatti non potevano certamente
qualificarsi come di gravità tale da rendere impossibile la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, che, invece,
si è svolto del tutto pacificamente per sette anni. |