|
IL MOBBING SI ESPLICA
NELL’ATTACCO CONCENTRICO DEL GRUPPO SUL PIU’ DEBOLE –
L’azienda ne risponde se non lo
impedisce (Cassazione Sezione Lavoro n. 18262 del 29 agosto
2007, Pres. Mercurio, Rel. La Terza).
Alberto L. dipendente
della Banca Popolare di Novara ha promosso, nei confronti
dell’azienda, un giudizio davanti al Tribunale di Roma
diretto, tra l’altro, ad ottenere il risarcimento del danno
alla salute per essere stato oggetto di mobbing,
concretatosi in continui scherzi verbali e azioni di
disturbo da parte dei colleghi, facendo presente che il suo
superiore diretto, pur essendo a conoscenza di questi
comportamenti, non si era adoperato per la loro cessazione.
Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte di Appello di
Roma ha emesso una prima sentenza non definitiva, con la
quale ha accertato l’illegittimità del trattamento subito da
Alberto L. e la responsabilità del datore di lavoro. Questa
decisione è passata in giudicato perché la Suprema Corte ha
rigettato il ricorso proposto contro di essa alla banca. La
Corte di Roma ha quindi proseguito il giudizio, ammettendo
una consulenza tecnica medico-legale al fine di accertare
l’esistenza del nesso causale tra la situazione lavorativa e
le patologie denunciate e di quantificare il danno. Una
prima consulenza si è risolta negativamente per il
lavoratore. La Corte di Roma, ritenendo che il giudizio dei
periti non fosse stato adeguatamente motivato, ne ha
disposta una seconda, che si è conclusa con la diagnosi di
“disturbo post traumatico da stress” ed ha ritenuto tale
patologia compatibile con una situazione di mobbing,
quantificando il danno biologico nella misura del 10%. Il
secondo collegio peritale ha tratto la prova del nesso
causale dall’assenza di antecedenti psichiatrici nella
storia del lavoratore e dalla insorgenza dei disturbi nel
giugno 1996, nel quadro di una reazione all’ambiente ed alle
condizioni di lavoro particolarmente frustranti; ha rilevato
che eventuali antecedenti della personalità, tali da rendere
il lavoratore più fragile non potevano impedire il
configurarsi del mobbing, che si esplica proprio
nell’assalto concentrico del gruppo sul più debole. La Corte
di Appello ha affermato poi che il danno biologico o danno
alla salute cagionato dal mobbing, attenendo alla lesione
dell’integrità psico-fisica, non poteva che essere liquidato
in via equitativa, e, avuto riguardo alla percentuale di
invalidità permanente del 10% accertata dal collegio
peritale, nonché alle tabelle in uso, ha condannato la banca
al pagamento a tale titolo della somma onnicomprensiva di
trentasettemila euro, oltre interessi di legge dalla data
della sentenza al saldo. La banca ha proposto ricorso per
cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per
averle, tra l’altro, attribuito il ruolo di “mobber” e per
non avere ravvisato errori e lacune nella consulenza medica.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
18262 del 29 agosto 2007, Pres. Mercurio, Rel. La Terza) ha
rigettato il ricorso. La responsabilità della banca – ha
osservato la Corte – è stata correttamente ravvisata non già
in quanto soggetto direttamente agente a danno del proprio
dipendente, ma per non essersi attivata per la cessazione
dei comportamenti scorretti posti in essere dai suoi
collaboratori, il che è però sufficiente per radicare il suo
obbligo al risarcimento del danno.
Per quanto attiene alla consulenza, la
Cassazione ha rilevato che il collegio peritale ha ben
tenuto presente i tratti della personalità che rendevano il
periziando particolarmente fragile, ma ha anche ritenuto che
detta fragilità non valesse ad interrompere il collegamento
eziologico tra la affezione riscontrata e le molestie
subite, avendo precisato che una eventuale preesistenza di
disturbi psichici poteva avere un peso particolare e
peculiare nella valutazione del danno, non nella
determinazione del nesso di casualità. |