PER UN DIRIGENTE
ESAUTORATO E MANTENUTO IN CONDIZIONI DI TOTALE
INATTIVITA’, IL DANNO DA DEMANSIONAMENTO PUO’ ESSERE
ACCERTATO PRESUNTIVAMENTE
–
Come lesione del prestigio
professionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 20616 del 22
settembre 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Celentano).
Pietro
S., già dipendente della S.p.A. Centro Sviluppo Materiali,
ha chiesto, tra l’altro, al Pretore di Genova, nel maggio
del 1995, di condannare l’ex datrice di lavoro al
risarcimento del danno da demansionamento, sostenendo di
essere stato mantenuto, nell’ultima fase del rapporto, in
condizioni di forzata inoperosità, in violazione dell’art.
2103 cod. civ.. Questa domanda è stata rigettata dal Pretore
ed invece accolta, in grado di appello, dal Tribunale di
Genova che ha condannato l’azienda al risarcimento del danno
da demansionamento in misura pari alle retribuzioni relative
al periodo dal 1 gennaio al 15 settembre 1994. L’azienda ha
proposto ricorso per cassazione sostenendo che il Tribunale
aveva erroneamente ravvisato, nel demansionamento, un danno
“in sé” mentre, avrebbe dovuto accertare se effettivamente
tale danno si fosse verificato, ponendo a carico del
lavoratore il relativo onere probatorio. Queste censure sono
state ritenute fondate dalla Suprema Corte che, con sentenza
n. 9628 del luglio 2000, ha cassato sul punto la decisione
del Tribunale di Genova ed ha rinviato la causa, per nuovo
esame, al Tribunale di Savona, enunciando, per il giudice
del rinvio, il principio che “il danno da demansionamento
non si pone come conseguenza automatica di ogni
comportamento illegittimo del datore di lavoro, ma deve
essere oggetto di allegazione e prova secondo i principi
generali di cui all’art. 2697 cod. civ.” (principio
recentemente ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
6572 del 24.3.2006).
Il
Tribunale di Savona, in grado di rinvio, con sentenza del
febbraio 2003, ha accertato ricorrendo a presunzioni, il
danno da demansionamento subito dal dirigente ed ha
condannato l’ex datrice di lavoro al risarcimento del
relativo danno. In proposito il Tribunale ha così motivato
la sua decisione: “In
applicazione del principio di diritto sancito dalla Corte,
secondo cui il danno da demansionamento non si pone come
conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del
datore di lavoro ma deve essere oggetto di allegazione e di
prova secondo i principi generali di cui all’art. 2697 c.c.,
ritiene il Collegio che tale prova sia stata effettivamente
raggiunta, quantomeno in via presuntiva, sulla base del
complesso univoco e convergente delle risultanze acquisite
in merito alla natura, alla portata e alla durata della
dequalificazione subita nonché alle specifiche
caratteristiche soggettive del lavoratore (Cass. 15868/2002,
Cass. 13580/2002).
E’ un dato infatti
ormai incontrovertibile che Pietro S., all’epoca
quarantatreenne titolare di una posizione dirigenziale di
vertice all’interno della società quale responsabile
dell’Ente attuazione progetti speciali e già responsabile
sino a pochi mesi prima anche dell’Ente Sistemi di
Funzionamento che operava alle dirette dipendenze
dell’Amministratore Delegato, professionalmente stimato ed
apprezzato da tutti (cfr. teste P. P., amministratore della
C.S.M. dal 1989 all’aprile 1993), a partire dall’inizio del
1994 venne di fatto esautorato dall’incarico e posto in una
condizione di totale inattività prima di essere licenziato
in data 15.9.1994. Il carattere totale (“rimase senza far
nulla”) e repentino della privazione di qualsiasi mansione
nei confronti di un dirigente in posizione di vertice e nel
pieno della carriera professionale – privazione protrattasi
per oltre otto mesi e tale da paralizzare totalmente
l’esercizio dei poteri e delle competenze sino a quel
momento impiegati nello svolgimento dell’attività
lavorativa, in patente violazione dei doveri di tutela della
professionalità di cui all’art. 2103 c.c. – non può non
avere cagionato al lavoratore, secondo l’id quod plerumque
accidit, un’apprezzabile lesione al prestigio professionale
di grado elevato inerente la posizione dirigenziale
rivestita all’interno dell’ambiente di lavoro ed alla
dignità del lavoratore, intesa come esigenza umana di
manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo
(Cass. 10/2002, 1443/2002) esigenza assolutamente frustrata
nel caso di specie. Sulla scorta degli elementi evidenziati
deve dunque ritenersi accertata la sussistenza di un danno
da demansionamento nella componente lesiva di un danno alla
professionalità, quale bene immateriale inerente
all’esplicazione dei diritti della personalità sul luogo di
lavoro, dovendo invece essere esclusa la ricorrenza di
distinte componenti di carattere immediatamente
patrimoniale, quali la perdita di concrete chances di
progressione lavorativa e di concorrenzialità sul mercato
del lavoro, che, al pari delle ulteriori lesioni alla
integrità psicofisica del lavoratore, avrebbero dovuto
essere specificamente provate dal lavoratore”.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che
il Tribunale di Savona si era discostato dal principio
stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 9628 del
2000, avendo raggiunto la prova del danno in base a
considerazioni di carattere generale.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20616 del 22 settembre
2006, Pres. Sciarelli, Rel. Celentano) ha rigettato il
ricorso, rilevando che il Tribunale di Savona ha applicato
correttamente i principi stabiliti da Cass. n. 9628/2000. I
giudici di rinvio – ha osservato la Corte – hanno affermato
che la condizione di inattività lavorativa, nella quale era
stato posto Pietro S., non poteva non avere cagionato al
lavoratore, secondo l’id
quod plerumque accidit,
un’apprezzabile lesione al prestigio professionale inerente
la posizione dirigenziale rivestita e alla dignità del
lavoratore, intesa come esigenza di manifestare la propria
utilità nel contesto lavorativo; hanno quindi ricavato la
sussistenza del danno al prestigio professionale ed alla
dignità del lavoratore da una ritenuta regolarità causale
fra demansionamento, nella specie particolarmente rilevante,
e conseguenze dello stesso in ambito lavorativo per quanto
concerne, appunto, prestigio professionale e dignità. Questa
motivazione – ha affermato la Corte – è corretta e tiene
conto dei principi di diritto affermati nella sentenza
rescindente; né sussiste contraddizione fra l’affermazione
di un danno da demansionamento, nella componente lesiva di
danno alla professionalità, quale bene immateriale inerente
all’esplicazione dei diritti della personalità sul luogo di
lavoro, e l’esclusione di altri danni, come la perdita di
chances
di
progressione lavorativa o di concorrenzialità sul mercato
del lavoro, o altre e diverse lesioni alla integrità
psicofisica del lavoratore. |