IL DIRIGENTE LICENZIATO
PER RITORSIONE HA DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI
LAVORO –
Illiceità del motivo (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro,
ordinanza del 27 ottobre 2006, Est. Tucci)
Giovanni Z. è stato assunto come dirigente alle dipendenze
dell’Istituto di Credito Sportivo, con l’incarico di
“responsabile dell’ufficio ispettorato e internal audit”.
Pochi mesi dopo l’assunzione egli è stato sottoposto a
procedimento disciplinare e licenziato senza preavviso con
addebiti di inosservanza di disposizioni presidenziali e di
inadeguatezza dell’opera prestata. Egli ha chiesto al
Tribunale di Roma di disporre con provvedimento d’urgenza la
sua reintegrazione nel posto di lavoro sostenendo che gli
addebiti mossigli erano totalmente infondati e che in realtà
egli era stato licenziato per ritorsione all’azione di
controllo da lui svolta; ha richiamato in proposito la
giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la tutela
reintegratoria spetta anche al dirigente ove il
licenziamento sia stato disposto per motivo illecito di
ritorsione ed ha comunque fatto presente di non essere un
dirigente apicale.
La
banca si è difesa sostenendo la fondatezza degli addebiti,
negando l’esistenza di un motivo illecito e rilevando
l’inapplicabilità al ricorrente della tutela reintegratoria
in ragione della sua qualifica dirigenziale. Il Tribunale,
dopo avere assunto informazioni, con ordinanza del 27
ottobre 2006 (Est. Tucci) ha disposto l’immediata
reintegrazione del ricorrente nelle mansioni svolte al
momento del licenziamento. Il Tribunale ha rilevato
l’infondatezza degli addebiti mossi al dirigente ed ha
ravvisato nelle risultanze istruttorie sufficienti elementi
per ritenere, sia pure con valutazione sommaria, l’esistenza
di un motivo di ritorsione tale da viziare il licenziamento
e rendere quindi possibile la tutela reintegratoria. Questa
è stata comunque ritenuta ammissibile anche perché il
lavoratore non aveva la posizione di dirigente apicale.
|