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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

IL DIRIGENTE LICENZIATO PER RITORSIONE HA DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO Illiceità del motivo (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro,  ordinanza del 27 ottobre 2006, Est. Tucci)
Giovanni Z. è stato assunto come dirigente alle dipendenze dell’Istituto di Credito Sportivo, con l’incarico di “responsabile dell’ufficio ispettorato e internal audit”. Pochi mesi dopo l’assunzione egli è stato sottoposto a procedimento disciplinare e licenziato senza preavviso con addebiti di inosservanza  di disposizioni presidenziali e di inadeguatezza dell’opera prestata. Egli ha chiesto al Tribunale di Roma di disporre con provvedimento d’urgenza la sua reintegrazione nel posto di lavoro sostenendo che gli addebiti mossigli erano totalmente infondati e che in realtà egli era stato licenziato per ritorsione all’azione di controllo da lui svolta; ha richiamato in proposito la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la tutela reintegratoria spetta anche al dirigente ove il licenziamento sia stato disposto per motivo illecito di ritorsione ed ha comunque fatto presente di non essere un dirigente apicale.
La banca si è difesa sostenendo la fondatezza degli addebiti, negando l’esistenza di un motivo illecito e rilevando l’inapplicabilità al ricorrente della tutela reintegratoria in ragione della sua qualifica dirigenziale. Il Tribunale, dopo avere assunto informazioni, con ordinanza del 27 ottobre 2006 (Est. Tucci) ha disposto l’immediata reintegrazione del ricorrente nelle mansioni svolte al momento del licenziamento. Il Tribunale ha rilevato l’infondatezza degli addebiti mossi al dirigente ed ha ravvisato nelle risultanze istruttorie sufficienti elementi per ritenere, sia pure con valutazione sommaria, l’esistenza di un motivo di ritorsione tale da viziare il licenziamento e rendere quindi possibile la tutela reintegratoria. Questa è stata comunque ritenuta ammissibile anche perché il lavoratore non aveva la posizione di dirigente apicale.
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