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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

IL CONTRATTO COLLETTIVO PUO’ PREVEDERE LA FUNGIBILITA’ FRA MANSIONI DIVERSE DELLA STESSA QUALIFICA, SENZA VIOLARE L’ART. 2103 COD. CIV. Per necessità di servizio o per favorire l’avvicendamento (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 25033 del 24 novembre 2006, Pres. Carbone, Rel. Amoroso).

Rita O. è stata assunta alle dipendenze della S.p.A. Poste Italiane nell’aprile del 1996 con contratto di formazione e lavoro, cui ha fatto seguito, dall’ottobre 1997, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento come addetta all’area operativa. Il contratto collettivo nazionale di categoria del 1994, vigente al momento dell’assunzione, prevedeva all’art. 43, per gli addetti all’area operativa, sia le mansioni di sportello che quella di recapito e specificava all’art. 46 che esse erano “intercambiabili” per “necessità di servizio”.
Inizialmente Rita O. è stata impiegata in mansioni di sportello. Essa peraltro ha partecipato a un corso teorico, organizzato per tutti i neo assunti con contratto di formazione e lavoro, per l’acquisizione delle nozioni teoriche e tecniche necessarie all’espletamento delle mansioni sia di sportello che di recapito e successivamente a corsi di approfondimento giornalieri per sportellisti. La lavoratrice ha comunque svolto attività di sportello sino al dicembre 1998 quando è stata destinata a mansioni di recapito in base ad un accordo sindacale territoriale concluso nel marzo 1998, che, conformemente al contratto collettivo nazionale, prevedeva specificamente la fungibilità tra le mansioni di recapito e quelle di sportello, rientranti entrambi nella qualifica di “area operativa”.
Rita O. ha chiesto al Tribunale di Brescia di accertare l’illegittimità, per violazione dell’art. 2103 cod. civ., della sua adibizione a mansioni di recapito, in quanto non adeguate a quelle di sportello in precedenza da lei svolte, e di condannare l’azienda a reintegrarla nelle mansioni di sportello nonché a risarcirle il danno da dequalificazione, da liquidarsi in via equitativa. Il Tribunale ha disposto la richiesta reintegrazione e ha rigettato la domanda di risarcimento. La Corte d’Appello di Brescia, accogliendo l’impugnazione proposta dall’azienda, ha escluso che si sia verificata una dequalificazione e pertanto ha negato la reintegrazione nelle mansioni precedenti. La Corte ha motivato la sua decisione osservando che Rita O. era stata assunta per lo svolgimento di mansioni rientranti nell’area operativa, cui appartenevano sia quelle di sportello che quelle di recapito ed ha ritenuto legittima, perché non contrastante con l’art. 2103 cod. civ., la normativa collettiva che prevedeva, con apposita clausola di fungibilità, l’intercambiabilità di tali mansioni. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Brescia per vizi di motivazione e violazione di legge e sostenendo che essa avrebbe dovuto dichiarare illegittima la normativa collettiva perché contrastante con l’art. 2103 cod. civ. che tutela la professionalità del lavoratore; la legge  - ha sostenuto la ricorrente – non consente alla contrattazione collettiva di prevedere la mobilità tra mansioni che esprimono una professionalità diversa, anche se pertinente alla stessa qualifica.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite perché concernente una questione di massima di particolare importanza (art. 374 cod. proc. civ.). La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 25033 del 24 novembre 2006, Pres. Carbone, Rel. Amoroso) ha rigettato il ricorso, pur confermando la sua costante giurisprudenza, secondo cui, in caso di cambiamento di incarico, le nuove mansioni devono armonizzarsi con la professionalità già acquisita dal lavoratore nel corso del rapporto, impedendone comunque la dequalificazione e la mortificazione. Le Sezioni Unite hanno richiamato in proposito la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui la professionalità del lavoratore, in quanto attinente alla sua personalità, è un bene di valore primario (sentenza n. 108 del 1989, n. 359 del 2003, n. 113 del 2004).
La equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti – hanno ricordato le Sezioni Unite – deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l’arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto; il divieto di variazioni in pejus (demansionamento) opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell’indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardarne il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.
Ciò premesso le Sezioni Unite hanno ravvisato le necessità di “puntualizzazioni in chiave di adattabilità della garanzia dell’art. 2103 c.c. alle esigenze di maggiore flessibilità che derivano dalla sempre più penetrante integrazione dei sistemi produttivi”. Queste puntualizzazioni – ha precisato la Corte – si sviluppano pur sempre in linea di continuità con la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha già riconosciuto una fattispecie che si sottrae alla sanzione di nullità del secondo comma dell’art. 2103 cod. civ., affermando che “il divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, posto dall’art. 2103 cod. civ. nell’interesse esclusivo del medesimo, non opera quando egli chieda o accetti il mutamento in peggio al fine di evitare il licenziamento, comunque giustificato” (Cass. Sez. Un. 7 agosto 1998, n. 7755).
Anche nella prospettiva collettiva – ha affermato la Corte – può ora ritagliarsi una fattispecie che parimenti si sottrae a tale sanzione di nullità: le parti sociali possono farsi carico di un’esigenza “collettiva” di estrinsecazione della professionalità dei lavoratori inquadrati nella medesima qualifica. La dimensione individuale della garanzia dell’art. 2103 cod. civ. – hanno osservato le Sezioni Unite – crea degli steccati che certamente valgono a protezione del lavoratore nei confronti di un indiscriminato jus variandi del datore di lavoro, ma possono rappresentare anche un attrito di resistenza alla progressione professionale della collettività dei lavoratori inquadrati in quella stessa qualifica; se, per rimanere al caso di specie, gli impiegati di sportello, pur essendo stati assunti anche per mansioni di recapito, hanno maturato un’esperienza professionale specifica ed intangibile, ben difficilmente i dipendenti con mansioni di recapito, pur essendo stati assunti (al pari dei primi) anche per mansioni di impiegati di sportello, potranno maturare l’esperienza professionale di queste mansioni. Ed allora – hanno affermato le Sezioni Unite – se, come deve ritenersi, rileva non solo quello che il lavoratore fa, ma anche quello che sa fare (ossia la professionalità potenziale), la contrattazione collettiva può legittimamente farsi carico di ciò prevedendo e disciplinando meccanismi di scambio o di avvicendamento o di rotazione (come il menzionato accordo integrativo del 20 marzo 1998) che non violano la garanzia dell’art. 2103 c.c., ma che con quest’ultima sono compatibili.
In conclusione le Sezioni Unite hanno affermato, come principio di diritto, che la contrattazione collettiva – se da una parte deve muoversi all’interno, e quindi nel rispetto, della prescrizione posta dal primo comma dell’art. 2103 c.c. che fa divieto di un’indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale e quindi pur essendo riconducibili alla matrice comune che connota la qualifica secondo la declaratoria contrattuale – è però autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra esse per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere nella sanzione di nullità del secondo comma della medesima disposizione. Correttamente quindi – hanno osservato le Sezioni Unite – la Corte di Appello ha ritenuto la legittimità della “clausola di fungibilità” espressa dall’art. 46 c.c.n.l. cit., che appunto prevede (anzi prevedeva) l’intercambiabilità delle mansioni, con esclusione delle mansioni tecniche, all’interno della stessa area operativa (e di quella di base) sul verificato presupposto della ricorrenza delle “necessità di servizio”, la cui sussistenza nella specie non risulta contestata, se non in termini assolutamente generici, dalla ricorrente.
Pubblichiamo nella sezione Documenti il testo integrale della decisione

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