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IL CONTRATTO COLLETTIVO
PUO’ PREVEDERE LA FUNGIBILITA’ FRA MANSIONI DIVERSE DELLA
STESSA QUALIFICA, SENZA VIOLARE L’ART. 2103 COD. CIV.
–
Per
necessità di servizio o per favorire l’avvicendamento
(Cassazione Sezioni Unite Civili n. 25033 del 24 novembre
2006, Pres. Carbone, Rel. Amoroso).
Rita
O. è stata assunta alle dipendenze della S.p.A. Poste
Italiane nell’aprile del 1996 con contratto di formazione e
lavoro, cui ha fatto seguito, dall’ottobre 1997, un
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento
come addetta all’area operativa. Il contratto collettivo
nazionale di categoria del 1994, vigente al momento
dell’assunzione, prevedeva all’art. 43, per gli addetti
all’area operativa, sia le mansioni di sportello che quella
di recapito e specificava all’art. 46 che esse erano
“intercambiabili” per “necessità di servizio”.
Inizialmente Rita O. è stata impiegata in mansioni di
sportello. Essa peraltro ha partecipato a un corso teorico,
organizzato per tutti i neo assunti con contratto di
formazione e lavoro, per l’acquisizione delle nozioni
teoriche e tecniche necessarie all’espletamento delle
mansioni sia di sportello che di recapito e successivamente
a corsi di approfondimento giornalieri per sportellisti. La
lavoratrice ha comunque svolto attività di sportello sino al
dicembre 1998 quando è stata destinata a mansioni di
recapito in base ad un accordo sindacale territoriale
concluso nel marzo 1998, che, conformemente al contratto
collettivo nazionale, prevedeva specificamente la
fungibilità tra le mansioni di recapito e quelle di
sportello, rientranti entrambi nella qualifica di “area
operativa”.
Rita
O. ha chiesto al Tribunale di Brescia di accertare
l’illegittimità, per violazione dell’art. 2103 cod. civ.,
della sua adibizione a mansioni di recapito, in quanto non
adeguate a quelle di sportello in precedenza da lei svolte,
e di condannare l’azienda a reintegrarla nelle mansioni di
sportello nonché a risarcirle il danno da dequalificazione,
da liquidarsi in via equitativa. Il Tribunale ha disposto la
richiesta reintegrazione e ha rigettato la domanda di
risarcimento. La Corte d’Appello di Brescia, accogliendo
l’impugnazione proposta dall’azienda, ha escluso che si sia
verificata una dequalificazione e pertanto ha negato la
reintegrazione nelle mansioni precedenti. La Corte ha
motivato la sua decisione osservando che Rita O. era stata
assunta per lo svolgimento di mansioni rientranti nell’area
operativa, cui appartenevano sia quelle di sportello che
quelle di recapito ed ha ritenuto legittima, perché non
contrastante con l’art. 2103 cod. civ., la normativa
collettiva che prevedeva, con apposita clausola di
fungibilità, l’intercambiabilità di tali mansioni. La
lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la
decisione della Corte di Brescia per vizi di motivazione e
violazione di legge e sostenendo che essa avrebbe dovuto
dichiarare illegittima la normativa collettiva perché
contrastante con l’art. 2103 cod. civ. che tutela la
professionalità del lavoratore; la legge - ha sostenuto la
ricorrente – non consente alla contrattazione collettiva di
prevedere la mobilità tra mansioni che esprimono una
professionalità diversa, anche se pertinente alla stessa
qualifica.
Il
ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite perché
concernente una questione di massima di particolare
importanza (art. 374 cod. proc. civ.). La Suprema Corte
(Sezioni Unite Civili n. 25033 del 24 novembre 2006, Pres.
Carbone, Rel. Amoroso) ha rigettato il ricorso, pur
confermando la sua costante giurisprudenza, secondo cui, in
caso di cambiamento di incarico, le nuove mansioni devono
armonizzarsi con la professionalità già acquisita dal
lavoratore nel corso del rapporto, impedendone comunque la
dequalificazione e la mortificazione. Le Sezioni Unite hanno
richiamato in proposito la giurisprudenza della Corte
Costituzionale, secondo cui la professionalità del
lavoratore, in quanto attinente alla sua personalità, è un
bene di valore primario (sentenza n. 108 del 1989, n. 359
del 2003, n. 113 del 2004).
La
equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti –
hanno ricordato le Sezioni Unite – deve essere intesa non
solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni,
considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine
delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o
anche l’arricchimento del patrimonio professionale dal
lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto; il
divieto di variazioni
in pejus
(demansionamento)
opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza
delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di
fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché
nell’indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il
riferimento in astratto al livello di categoria, ma è
necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti
alla specifica competenza del dipendente in modo tale da
salvaguardarne il livello professionale acquisito e da
garantire lo svolgimento e l’accrescimento delle sue
capacità professionali, con le conseguenti possibilità di
miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di
valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio
bagaglio di conoscenze ed esperienze.
Ciò
premesso le Sezioni Unite hanno ravvisato le necessità di “puntualizzazioni
in chiave di adattabilità della garanzia dell’art. 2103 c.c.
alle esigenze di maggiore flessibilità che derivano dalla
sempre più penetrante integrazione dei sistemi produttivi”.
Queste puntualizzazioni – ha precisato la Corte – si
sviluppano pur sempre in linea di continuità con la
giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha già riconosciuto
una fattispecie che si sottrae alla sanzione di nullità del
secondo comma dell’art. 2103 cod. civ., affermando che “il
divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, posto
dall’art. 2103 cod. civ. nell’interesse esclusivo del
medesimo, non opera quando egli chieda o accetti il
mutamento in peggio al fine di evitare il licenziamento,
comunque giustificato” (Cass. Sez. Un. 7 agosto 1998, n.
7755).
Anche
nella prospettiva collettiva – ha affermato la Corte – può
ora ritagliarsi una fattispecie che parimenti si sottrae a
tale sanzione di nullità: le parti sociali possono farsi
carico di un’esigenza “collettiva” di estrinsecazione della
professionalità dei lavoratori inquadrati nella medesima
qualifica. La dimensione individuale della garanzia
dell’art. 2103 cod. civ. – hanno osservato le Sezioni Unite
– crea degli steccati che certamente valgono a protezione
del lavoratore nei confronti di un indiscriminato
jus variandi
del datore di lavoro, ma possono rappresentare anche un
attrito di resistenza alla progressione professionale della
collettività dei lavoratori inquadrati in quella stessa
qualifica; se, per rimanere al caso di specie, gli impiegati
di sportello, pur essendo stati assunti anche per mansioni
di recapito, hanno maturato un’esperienza professionale
specifica ed intangibile, ben difficilmente i dipendenti con
mansioni di recapito, pur essendo stati assunti (al pari dei
primi) anche per mansioni di impiegati di sportello,
potranno maturare l’esperienza professionale di queste
mansioni. Ed allora – hanno affermato le Sezioni Unite – se,
come deve ritenersi, rileva non solo quello che il
lavoratore fa, ma anche quello che sa fare (ossia la
professionalità potenziale), la contrattazione collettiva
può legittimamente farsi carico di ciò prevedendo e
disciplinando meccanismi di scambio o di avvicendamento o di
rotazione (come il menzionato accordo integrativo del 20
marzo 1998) che non violano la garanzia dell’art. 2103 c.c.,
ma che con quest’ultima sono compatibili.
In
conclusione le Sezioni Unite hanno affermato, come principio
di diritto, che la contrattazione collettiva – se da una
parte deve muoversi all’interno, e quindi nel rispetto,
della prescrizione posta dal primo comma dell’art. 2103 c.c.
che fa divieto di un’indiscriminata fungibilità di mansioni
che esprimano in concreto una diversa professionalità, pur
confluendo nella medesima declaratoria contrattuale e quindi
pur essendo riconducibili alla matrice comune che connota la
qualifica secondo la declaratoria contrattuale – è però
autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità
orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la
fungibilità funzionale tra esse per sopperire a contingenti
esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione
della professionalità potenziale di tutti i lavoratori
inquadrati in quella qualifica senza per questo incorrere
nella sanzione di nullità del secondo comma della medesima
disposizione. Correttamente quindi – hanno osservato le
Sezioni Unite – la Corte di Appello ha ritenuto la
legittimità della “clausola di fungibilità” espressa
dall’art. 46 c.c.n.l. cit., che appunto prevede (anzi
prevedeva) l’intercambiabilità delle mansioni, con
esclusione delle mansioni tecniche, all’interno della stessa
area operativa (e di quella di base) sul verificato
presupposto della ricorrenza delle “necessità di servizio”,
la cui sussistenza nella specie non risulta contestata, se
non in termini assolutamente generici, dalla ricorrente.
Pubblichiamo nella
sezione Documenti il testo integrale della decisione |