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La promozione automatica
del lavoratore per svolgimento di mansioni superiori spetta
anche nel caso che la formale responsabilità del suo nuovo
incarico sia stata attribuita dall’azienda ad altro
dipendente – In base all’art. 2103 cod. civ.
– In base all’art. 2103 cod. civ. il
lavoratore acquista il diritto ad essere promosso alla
qualifica superiore quando abbia svolto per tre mesi le
relative mansioni. Può accadere che il datore di lavoro, nel
collocare il dipendente in una posizione che comporta lo
svolgimento di mansioni superiori, attribuisca formalmente
la relativa responsabilità ad altro lavoratore, come
“reggente”. L’art. 2103 cod. civ. non consente di ritenere
che, al fine di escludere il diritto del dipendente alla
superiore qualifica per effetto dei contenuti professionali
delle mansioni svolte per il periodo di tempo minimo
previsto dalla norma, sia sufficiente che il datore di
lavoro, nell’esercizio del suo potere organizzativo,
conferisca ad altri dipendenti la titolarità formale delle
mansioni stesse, ovvero degli elementi più qualificanti
delle stesse. Appare, infatti, incontestabile che, ai fini
di una norma di tutela, diretta con evidenza a privilegiare
l’effettività, l’affidamento formale della responsabilità
non incide minimamente sulla realtà della situazione di
fatto. In altri termini, secondo principi generali,
soprattutto applicati nella regolamentazione dei rapporti di
lavoro, non rilevano le dichiarazioni esplicite di volontà
se non coerenti con i comportamenti rivolti ad attuarle, i
quali, se in contrasto, concretano essi manifestazione della
reale volontà negoziale (Cassazione Sezione Lavoro n. 4842
del 7 marzo 2006, Pres. Ianniruberto, Rel. Picone). |