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Massime di Sentenze

Fonti:

www.legge-e-giustizia.it

La promozione automatica del lavoratore per svolgimento di mansioni superiori spetta anche nel caso che la formale responsabilità del suo nuovo incarico sia stata attribuita dall’azienda ad altro dipendente – In base all’art. 2103 cod. civ. – In base all’art. 2103 cod. civ. il lavoratore acquista il diritto ad essere promosso alla qualifica superiore quando abbia svolto per tre mesi le relative mansioni. Può accadere che il datore di lavoro, nel collocare il dipendente in una posizione che comporta lo svolgimento di mansioni superiori, attribuisca formalmente la relativa responsabilità ad altro lavoratore, come “reggente”. L’art. 2103 cod. civ. non consente di ritenere che, al fine di escludere il diritto del dipendente alla superiore qualifica per effetto dei contenuti professionali delle mansioni svolte per il periodo di tempo minimo previsto dalla norma, sia sufficiente che il datore di lavoro, nell’esercizio del suo potere organizzativo, conferisca ad altri dipendenti la titolarità formale delle mansioni stesse, ovvero degli elementi più qualificanti delle stesse. Appare, infatti, incontestabile che, ai fini di una norma di tutela, diretta con evidenza a privilegiare l’effettività, l’affidamento formale della responsabilità non incide minimamente sulla realtà della situazione di fatto. In altri termini, secondo principi generali, soprattutto applicati nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, non rilevano le dichiarazioni esplicite di volontà se non coerenti con i comportamenti rivolti ad attuarle, i quali, se in contrasto, concretano essi manifestazione della reale volontà negoziale (Cassazione Sezione Lavoro n. 4842 del 7 marzo 2006, Pres. Ianniruberto, Rel. Picone).

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