|
Ove il lavoratore
sostenga di avere subito un demansionamento, incombe al
datore di lavoro provare che esso non si è verificato – In
base ai principi generali in materia di onere della prova –
Anche in materia di
dequalificazione deve affermarsi la applicabilità del
principio affermato in generale dalle Sezioni Unite secondo
cui: “in tema di prova dell’inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o
legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto
estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto
adempimento, ed uguale criterio di riparto dell’onere della
prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il
risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di
inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal
caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, perché il
debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui
inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il
proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta
scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia
dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo
inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente
la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per
violazione di doveri accessori, come quello di informazione,
ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o
per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare
l’avvenuto, esatto adempimento”.
Pertanto, allorquando da parte di un lavoratore
sia allegata una dequalificazione o un demansionamento o
comunque un inesatto adempimento dell’obbligo del datore di
lavoro ex art. 2103 c.c. è su quest’ultimo che incombe
l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo, o
attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi
dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la
prova che l’una o l’altro siano state giustificate dal
legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o
disciplinari (ovvero, in base al principio generale di cui
all’art. 1218 cod. civ., comunque da una impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile)
(Cassazione Sezione Lavoro n. 4766 del 6 marzo 2006, Pres.
Senese, Rel. Nobile). |