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IL RITARDO NELLA
IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NON COMPORTA,
DI PER SE’, ACQUIESCENZA –
L’azione può essere proposta nel termine di
prescrizione (Cassazione Sezione Lavoro n. 7546 del 30 marzo
2006, Pres. Mattone, Rel. Celentano).
Rosaria D., dipendente di una congregazione
religiosa con mansioni di infermiera, è stata licenziata in
tronco nel dicembre 2000 dopo avere subito due sanzioni
disciplinari rispettivamente nel febbraio e nel marzo 2000.
Complessivamente ella ha ricevuto tre contestazioni di
addebito, l’ultima delle quali ha portato al licenziamento:
- lettera
del 27 gennaio 2000: “In
data 26 gennaio u.s. è giunta segnalazione dalla Capo sala e
Capo Ostetrica dei suoi comportamenti intollerabili e
strafottenti con le colleghe legate alle sue dimenticanze ed
omissioni dei compiti a lei affidati e che alla luce dei
fatti non vengono mai ammessi, anzi, con atteggiamenti non
consoni all’immagine della struttura cui lei appartiene, li
fa ricadere sulle sue colleghe”;
- lettera
del 28 febbraio 2000: “In
data 18 febbraio è giunta segnalazione dalla Capo sala che,
per motivi assolutamente futili, si è espressa in modo
ingiurioso nei suoi riguardi e delle sue colleghe di turno.”;
- lettera
dell’8 dicembre 2000: “Il
giorno 24 novembre u.s. lei si è espressa in modo gravemente
ingiurioso ed offensivo nei confronti della Capo sala,
rifiutando di svolgere compiti da questa richiesti; analogo
comportamento ella ha tenuto il giorno 26 novembre u.s.”.
La
lavoratrice, con unico ricorso, ha chiesto al Tribunale di
Como di dichiarare l’illegittimità sia del licenziamento che
delle due precedenti sanzioni disciplinari. Ella ha
sostenuto, tra l’altro, che la datrice di lavoro aveva
violato l’art. 7 St. Lav. perché le contestazioni erano
generiche. La Congregazione si è difesa sostenendo che
l’infermiera era stata posta in grado di difendersi e che
comunque ella aveva prestato acquiescenza alle prime due
sanzioni, in quanto non le aveva tempestivamente impugnate.
Il Tribunale ha rigettato le domande proposte dalla
lavoratrice. La Corte d’Appello di Milano ha invece
dichiarato l’illegittimità sia delle due sanzioni minori,
che del licenziamento, e ha ordinato la reintegrazione
dell’infermiera nel posto di lavoro, condannando la
Congregazione al risarcimento del danno. La Corte d’Appello
ha escluso che la lavoratrice abbia prestato acquiescenza
alle prime due sanzioni ed ha ritenuto sussistente la
violazione dell’art. 7 St. Lav. per genericità delle
contestazioni degli addebiti. La datrice di lavoro ha
proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione
della Corte d’Appello per vizi di motivazione e violazione
di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7546 del
30 marzo 2006, Pres. Mattone, Rel. Celentano) ha rigettato
il ricorso. Per quanto riguarda la questione della tardività
dell’impugnazione delle prime due sanzioni la Cassazione ha
ritenuto corretta l’affermazione dei giudici di appello
secondo cui l’impugnazione di una sanzione disciplinare è
consentita, quando non sia ancora decorso il termine di
prescrizione, sempre che il lavoratore non abbia posto in
essere un comportamento positivo dimostrante acquiescenza.
Che l’aver sofferto le sanzioni della sospensione senza
immediatamente impugnarle non sia comportamento dimostrante
acquiescenza, mentre un interesse ad impugnare può sorgere
quando alle stesse sanzioni viene collegato anche un più
importante provvedimento, quale il licenziamento – ha
osservato la Corte – costituisce un giudizio di fatto che
sfugge alle censure della ricorrente, risultando
congruamente motivato.
Per quanto concerne la genericità delle
contestazioni la Cassazione ha ricordato la sua costante
giurisprudenza secondo cui l’art. 7 della legge n. 300 del
1970 va interpretato nel senso che la previa contestazione
dell’addebito, necessaria in funzione della applicazione di
sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al
lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente
rivestire il carattere della specificità, che è integrato
quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali
per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti
nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni
disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei
doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.
L’accertamento relativo al requisito della specificità della
contestazione – ha affermato la Corte – costituisce oggetto
di una indagine di fatto, incensurabile in sede di
legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle
ragioni esposte dal giudice di merito. Esaminato il
contenuto delle lettere sopra riportate - ha rilevato la
Corte – i giudici di appello hanno rilevato che in nessuna
delle contestazioni vi era riferimento a fatti specifici, ma
solo la generica contestazione di comportamenti aggettivati
in modo negativo; “si
parla di dimenticanze e di omissioni, di rifiuto di svolgere
compiti richiesti, ma”
– prosegue la sentenza – “non
si indica nulla su cosa sia stato rifiutato o dimenticato”,
si tratta di una motivazione congrua, che sottolinea la
mancanza, nella contestazione, di fatti specifici, con il
mero riferimento a comportamenti qualificati negativamente e
a compiti non assolti, senza una concreta indicazione degli
stessi. |