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  Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

IL RITARDO NELLA IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI NON COMPORTA, DI PER SE’, ACQUIESCENZA L’azione può essere proposta nel termine di prescrizione (Cassazione Sezione Lavoro n. 7546 del 30 marzo 2006, Pres. Mattone, Rel. Celentano).
Rosaria D., dipendente di una congregazione religiosa con mansioni di infermiera, è stata licenziata in tronco nel dicembre 2000 dopo avere subito due sanzioni disciplinari rispettivamente nel febbraio e nel marzo 2000. Complessivamente ella ha ricevuto tre contestazioni di addebito, l’ultima delle quali ha portato al licenziamento:
 - lettera del 27 gennaio 2000: “In data 26 gennaio u.s. è giunta segnalazione dalla Capo sala e Capo Ostetrica dei suoi comportamenti intollerabili e strafottenti con le colleghe legate alle sue dimenticanze ed omissioni dei compiti a lei affidati e che alla luce dei fatti non vengono mai ammessi, anzi, con atteggiamenti non consoni all’immagine della struttura cui lei appartiene, li fa ricadere sulle sue colleghe”;
 - lettera del 28 febbraio 2000: “In data 18 febbraio è giunta segnalazione dalla Capo sala che, per motivi assolutamente futili, si è espressa in modo ingiurioso nei suoi riguardi e delle sue colleghe di turno.”;
 - lettera dell’8 dicembre 2000: “Il giorno 24 novembre u.s. lei si è espressa in modo gravemente ingiurioso ed offensivo nei confronti della Capo sala, rifiutando di svolgere compiti da questa richiesti; analogo comportamento ella ha tenuto il giorno 26 novembre u.s.”.
 La lavoratrice, con unico ricorso, ha chiesto al Tribunale di Como di dichiarare l’illegittimità sia del licenziamento che delle due precedenti sanzioni disciplinari. Ella ha sostenuto, tra l’altro, che la datrice di lavoro aveva violato l’art. 7 St. Lav. perché le contestazioni erano generiche. La Congregazione si è difesa sostenendo che l’infermiera era stata posta in grado di difendersi e che comunque ella aveva prestato acquiescenza alle prime due sanzioni, in quanto non le aveva tempestivamente impugnate. Il Tribunale ha rigettato le domande proposte dalla lavoratrice. La Corte d’Appello di Milano ha invece dichiarato l’illegittimità sia delle due sanzioni minori, che del licenziamento, e ha ordinato la reintegrazione dell’infermiera nel posto di lavoro, condannando la Congregazione al risarcimento del danno. La Corte d’Appello ha escluso che la lavoratrice abbia prestato acquiescenza alle prime due sanzioni ed ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 7 St. Lav. per genericità delle contestazioni degli addebiti. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte d’Appello per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7546 del 30 marzo 2006, Pres. Mattone, Rel. Celentano) ha rigettato il ricorso. Per quanto riguarda la questione della tardività dell’impugnazione delle  prime due sanzioni la Cassazione ha ritenuto corretta l’affermazione dei giudici di appello secondo cui l’impugnazione di una sanzione disciplinare è consentita, quando non sia ancora decorso il termine di prescrizione, sempre che il lavoratore non abbia posto in essere un comportamento positivo dimostrante acquiescenza. Che l’aver sofferto le sanzioni della sospensione senza immediatamente impugnarle non sia comportamento dimostrante acquiescenza, mentre un interesse ad impugnare può sorgere quando alle stesse sanzioni viene collegato anche un più importante provvedimento, quale il licenziamento – ha osservato la Corte – costituisce un giudizio di fatto che sfugge alle censure della ricorrente, risultando congruamente motivato.
Per quanto concerne la genericità delle contestazioni la Cassazione ha ricordato la sua costante giurisprudenza secondo cui l’art. 7 della legge n. 300 del 1970 va interpretato nel senso che la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione della applicazione di sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o  i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. L’accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione – ha affermato la Corte – costituisce oggetto di una indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito. Esaminato il contenuto delle lettere sopra riportate - ha rilevato la Corte – i giudici di appello hanno rilevato che in nessuna delle contestazioni vi era riferimento a fatti specifici, ma solo la generica contestazione di comportamenti aggettivati in modo negativo; “si parla di dimenticanze e di omissioni, di rifiuto di svolgere compiti richiesti, ma” – prosegue la sentenza – “non si indica nulla su cosa sia stato rifiutato o dimenticato”, si tratta di una motivazione congrua, che sottolinea la mancanza, nella contestazione, di fatti specifici, con il mero riferimento a comportamenti qualificati negativamente e a compiti non assolti, senza una concreta indicazione degli stessi.

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