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IL DANNO
PROFESSIONALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE CHE PUO’
DERIVARE DAL DEMANSIONAMENTO DEVE ESSERE ALLEGATO DAL
LAVORATORE CHE NE CHIEDE IL RISARCIMENTO E VA PROVATO
–
Con testimoni, documenti, perizie o a mezzo
di presunzioni, basate anche su nozioni di fatto rientranti
nella comune esperienza (Cassazione Sezioni Unite Civili n.
6572 del 24 marzo 2006, Pres. Carbone, Rel. La Terza)
Franco C., dipendente della S.p.A. Ferrovie
dello Stato con qualifica di dirigente, ha svolto le
mansioni di direttore dell’area finanza e patrimonio fino al
1992, quando è stato rimosso da questa posizione e nominato
assistente del presidente per la diversificazione delle
attività ferroviarie, responsabile per le Diversificate e il
Patrimonio, consigliere e successivamente presidente della
controllata Metropolis. Rientrato, nel 1996, presso le
Ferrovie dello Stato egli è rimasto privo di incarichi, in
condizioni di totale inoperosità, sino al maggio del 1998
quando è stato licenziato con motivazione riferita a ragioni
organizzative.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di
Roma, oltre a dichiarare illegittimo il licenziamento, hanno
riconosciuto il diritto del dirigente al risarcimento del
danno da demansionamento, la cui durata è stata determinata
in sei anni (1992-1998) nella sentenza di I grado e ridotta
a due (1996-1998) in appello. L’importo del risarcimento del
danno da demansionamento è stato stabilito equitativamente
dal Tribunale in lire 486 milioni e ridotto dalla Corte
d’Appello a lire 186 milioni, con riferimento al periodo
biennale di totale inattività precedente il licenziamento.
In proposito la Corte di Roma ha ritenuto indiscutibile che
l’inattività di Franco C. avesse prodotto una serie di
risultati negativi i quali – ancorché non direttamente
attinenti alla sfera economica – si presentavano come
conseguenze patrimoniali di un danno di diversa natura ed
erano, quindi, legittimamente suscettibili di valutazione.
In particolare, la Corte d’Appello indicava la lesione della
personalità professionale e morale del prestatore, il
discredito che l’avvenuto declassamento aveva comportato a
suo carico nell’ambiente di lavoro e il pregiudizio che
tutta la vicenda, la cui responsabilità era da ascrivere
alla società appellante, aveva comportato sul
curriculum
vitae
e sulla carriera di Franco C., quali circostanze che, pur
non avendo un immediato prezzo economico, si ripercuotevano
indubbiamente, oltre che nell’ambito personale e morale,
anche sotto il profilo patrimoniale.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la sentenza della Corte d’Appello per avere, tra
l’altro, attribuito al dirigente il risarcimento del danno
da demansionamento, senza che questi avesse dato la prova
del pregiudizio in concreto derivatogli dalla forzata
inattività. Il dirigente ha proposto a sua volta ricorso
incidentale.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni
Unite, in quanto, nell’ambito della Sezione Lavoro, si era
determinato un contrasto in materia di prova del
risarcimento del danno da demansionamento.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 6572 del 24
marzo 2006, Pres. Carbone, Rel. La Terza) hanno accolto, sul
punto, il ricorso dell’azienda, affermando il seguente
principio di diritto:
Il principio di diritto
“In
tema di demansionamento e di dequalificazione, il
riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento
del danno professionale, biologico o esistenziale, che
asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in
tutti i casi di inadempimento datoriale – non può
prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso
introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle
caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il
risarcimento del danno biologico è subordinato alla
esistenza di una lesione dell’integrità psico fisica
medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da
intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente
emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile)
provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le
sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo
a scelte di vita diverse da quanto alla espressione e
realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va
dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dallo
ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova
per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di
precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità,
conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro
della operata dequalificazione, frustrazione di precisate e
ragionevoli aspettative di progressione professionale,
eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore
comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale,
effetti negativi dispiegati nella abitudine di vita del
soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in
una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un
prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto
ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ex
art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali
derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel
ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.”
I due precedenti orientamenti
A queste conclusioni le Sezioni Unite sono
pervenute con la seguente motivazione: “Quanto
al quarto motivo del ricorso principale, concernente i danni
derivanti dal demansionamento per il periodo dal 1997 al
1998 ravvisati e liquidati dai Giudici di merito, è
effettivamente sussistente un contrasto nella giurisprudenza
della sezione lavoro di questa Corte. La questione è la
seguente: se, in caso di demansionamento o di
dequalificazione, il diritto del lavoratore al risarcimento
del danno, soprattutto di quello c.d. esistenziale,
suscettibile di liquidazione equitativa, consegua in re ipsa
al demansionamento, oppure sia subordinato all’assolvimento,
da parte del lavoratore, all’onere di provare l’esistenza
del pregiudizio. Invero entrambi gli indirizzi convergono
nel ritenere che la potenzialità nociva del comportamento
datoriale può influire su una pluralità di aspetti
(patrimoniale, alla salute e alla vita di relazione) e
concordano sulla risarcibilità anche del danno non
patrimoniale, ammettendo il ricorso alla liquidazione
equitativa, ma divergono o presentano una inconciliabile
diversità di accenti e di sfumature quanto al regime della
prova. Sono ascrivibili al primo indirizzo le pronunce di
cui a Cass. n. 13299 del 16 dicembre 1992, n. 11727 del 18
ottobre 1999, n. 14443 del 6 novembre 2000, 13580 del 2
novembre 2001, n. 15868 del 12 novembre 2002, n. 8271 del 29
aprile 2004, n. 10157 del 26 maggio 2004, le quali, ancorché
con motivazioni diversamente articolate alla stregua delle
pronunzie oggetto di esame, hanno ritenuto che “In materia
di risarcimento del danno per attribuzione al lavoratore di
mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali
era stato assunto, l’ammontare di tale risarcimento può
essere determinato dal giudice facendo ricorso ad una
valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.,
anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da
parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere
operata in base all’apprezzamento degli elementi presuntivi
acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all’entità e
alla durata del demansionamento, nonché alle altre
circostanze del caso concreto”. Sono ascrivibili al diverso
indirizzo che richiede la prova del danno Cass. n. 7905
dell’11 agosto 19978, n. 2561 del 19 marzo 1999, n. 8904 del
4 giugno 2006, n. 16792 del 18 novembre 2003, n. 10361 del
28 maggio 2004, le quali enunciano il seguente principio “Il
prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di
lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale
componente di danno alla vita di relazione e di cosiddetto
danno biologico) subito a causa della lesione del proprio
diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla
qualifica professionale rivestita, lesione idonea a
determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve
fornire la prova dell’esistenza di tale danno e del nesso di
causalità con l’inadempimento, prova che costituisce
presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione
equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale
conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo
rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è
sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della
condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il
danno subito di fornire la prova in base alla regola
generale di cui all’art. 2697 cod. civ.”. Con dette
pronunzie si sono generalmente confermate le sentenze di
merito che avevano rigettato la domanda di risarcimento del
danno per essere stata la dequalificazione fatta
genericamente derivare dalla privazione di compiti
direttivi, per non essere stati precisati i pregiudizi di
ordine patrimoniale ovvero non patrimoniale subiti, e per
non essere stati forniti elementi comprovanti una lesione di
natura patrimoniale, non riparata dall’adempimento
dell’obbligazione retributiva, ovvero una lesione di natura
non patrimoniale. Le Sezioni Unite ritengono di aderire a
quest’ultimo indirizzo.
Responsabilità contrattuale
1. La
tesi maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza è quella
che prospetta la responsabilità datoriale come di natura
contrattuale. Ed infatti, stante la peculiarità del rapporto
di lavoro, qualunque tipo di danno lamentato, e cioè sia
quello che attiene alla lesione della professionalità, sia
quello che attiene al pregiudizio alla salute o alla
personalità del lavoratore, si configura come conseguenza di
un comportamento già ritenuto illecito sul piano
contrattuale: nel primo caso il danno deriva dalla
violazione dell’obbligo di cui all’art. 2103 (divieto di
dequalificazione), mentre nel secondo deriva dalla
violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 (tutela
dell’integrità fisica e della personalità morale del
lavoratore) norma che inserisce, nell’ambito del rapporto di
lavoro, i principi costituzionali. In entrambi i casi,
giacché l’illecito consiste nella violazione dell’obbligo
derivante dal contratto, il datore versa in una situazione
di inadempimento contrattuale regolata dall’art. 1218 cod.
civ., con conseguente esonero dall’onere della prova sulla
sua imputabilità, che va regolata in stretta connessione con
l’art. 1223 dello stesso codice.
La portata dell’art. 2087 cod. civ.
Vi è da aggiungere che l’ampia locuzione
usata dall’art. 2087 cod. civ. (tutela della integrità
fisica e della personalità morale del lavoratore) assicura
il diretto accesso alla tutela di tutti i danni non
patrimoniali, e quindi non è necessario, per superare le
limitazioni imposte dall’art. 2059 cod. civ. (sulla
evoluzione di detta tematica vedi Corte Costituzionale n.
233/2003 e l’indirizzo inaugurato da Cass. n. 7283 del 12
maggio 2003), verificare se l’interesse leso dalla condotta
datoriale sia meritevole di tutela in quanto protetto a
livello costituzionale, perché la protezione è già
chiaramente accordata da una disposizione del codice civile.
2. Dall’inadempimento datoriale non deriva
però automaticamente l’esistenza del danno, ossia questo non
è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità
lesiva dell’atto illegittimo. L’inadempimento infatti è già
sanzionato con l’obbligo di corresponsione della
retribuzione, ed è perciò necessario che si produca una
lesione aggiuntiva, e per certi versi autonoma. Non può
infatti non valere, anche in questo caso, la distinzione tra
“inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari
principi civilistici di cui all’art. 1218 e 1223, per i
quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno
che siano “conseguenza immediata e diretta”
dell’inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il
momento della violazione degli obblighi di cui agli artt.
2087 e 2103 cod. civ., da quello, solo eventuale, della
produzione del pregiudizio (in tal senso chiaramente si è
espressa la Corte Costituzionale n. 372 del 1994). D’altra
parte – mirando il risarcimento del danno alla
reintegrazione del pregiudizio che determini una effettiva
diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il
raffronto tra il suo valore attuale e quello che sarebbe
stato ove la obbligazione fosse stata esattamente adempiuta
– ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o
mancato guadagno) il diritto al risarcimento non è
configurabile. In altri termini la forma rimediale del
risarcimento del danno opera solo in funzione di
neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla
vittima, mentre l’attribuzione ad essa di una somma di
denaro in considerazione del mero accertamento della
lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo,
come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del
solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel
nostro ordinamento.
Pluralità di conseguenze
3. E’ noto poi che dall’inadempimento
datoriale, può nascere, astrattamente, una pluralità di
conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale,
danno all’integrità psico-fisica o danno biologico, danno
all’immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella
locuzione danno c.d. esistenziale, che possono anche
coesistere l’una con l’altra. Prima di scendere all’esame
particolare, occorre sottolineare che proprio a causa delle
molteplici forme che può assumere il danno da
dequalificazione, si rende indispensabile una specifica
allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come
sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi
giurisprudenziali sopra ricordati), che deve in primo luogo
precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito,
fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità
della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere
la prova del danno. Non è quindi sufficiente prospettare
l’esistenza della dequalificazione, e chiedere genericamente
il risarcimento del danno, non potendo il giudice
prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e
valendo il principio generale per cui il giudice – se può
sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle
presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori
ufficiosi previsti dall’art. 421 cod. proc. civ. – non può
invece mai sopperire all’onere di allegazione che concerne
sia l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su
cui trova supporto (tra le tante Cass. Sez. Un. 3 febbraio
1998 n. 1099).
Il danno professionale
4. Passando ora all’esame delle singole
ipotesi, il danno professionale, che ha contenuto
patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo
consistere sia nel pregiudizio derivante dall’impoverimento
della capacità professionale acquisita dal lavoratore e
dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero
nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di
ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non
può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di
adeguata allegazione, ad esempio deducendo l’esercizio di
una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua
evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi
all’esperienza professionale destinati a venire meno in
conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile
periodo di tempo. Nella stessa logica anche della perdita di
chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o
di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in
concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali
aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di
regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal
demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di
detti elementi, da allegare necessariamente ad opera
dell’interessato, sarebbe difficile individuare un danno
alla professionalità, perché – fermo l’inadempimento –
l’interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti
pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento
retributivo quale controprestazione dell’impegno assunto di
svolgere l’attività che gli viene richiesta dal datore.
Il danno biologico
5. Più semplice è il discorso sul danno
biologico, giacché questo, che non può prescindere
dall’accertamento medico legale, si configura tutte le volte
in cui è riscontrabile una lesione dell’integrità psico
fisica medicalmente accertabile, secondo la definizione
legislativa di cui all’art. 5 terzo comma della legge n. 57
del 2001 sulla responsabilità civile auto, che quasi negli
stessi termini era stata anticipata dall’art. 13 del d.lvo
n. 38 del 2000 in tema di assicurazione Inail (tale peraltro
è la locuzione usata dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 233 del 2003).
Il danno non patrimoniale
6. Quanto al danno non patrimoniale
all’identità professionale sul luogo di lavoro, all’immagine
o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto
fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della
sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1
e 2 della Costituzione (cd. danno esistenziale) è il
relazione a questo caso che si appunta maggiormente il
contrasto tra l’orientamento che propugna la configurabilità
del danno in re ipsa e quello che ne richiede la prova in
concreto. Invero, stante la forte valenza esistenziale del
rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si
aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come
persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio
che l’illecito datoriale provoca sul fare areddituale del
soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti
relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua
quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e
la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non
meramente emotiva ed interiore (propria del c.d. danno
morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio,
attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che
si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento
dannoso. Anche in relazione a questo tipo di danno il
giudice è astretto alla allegazione che ne fa l’interessato
sull’oggetto e sul modo di operare dell’asserito
pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di
indicazione in tal senso nell’atto di parte, facendo ricorso
a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della
fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno
all’immagine, alla libera esplicazione ed alla dignità
professionale come automatica conseguenza della
dequalificazione. Il danno esistenziale infatti, essendo
legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo
passibile di determinazione secondo il sistema tabellare –
al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico,
stante la uniformità dei criteri medico legali applicabili
in relazione alla lesione dell’indennità psico fisica –
necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che
solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le
circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di
vita.
Allegazione e mezzi di prova
Non è dunque sufficiente la prova della
dequalificazione, dell’isolamento, della forzata
inoperosità, dell’assegnazione a mansioni diverse ed
inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano
l’inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa,
è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente,
ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore,
alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita. Non può
infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli
interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti
sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè
conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del
lavoratore, essendo garantito l’interesse prettamente
patrimoniale alla prestazione retributiva: se è così
sussiste l’inadempimento, ma non c’è pregiudizio e quindi
non c’è nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994
per cui “E’ sempre necessaria la prova ulteriore dell’entità
del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto
una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223
cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un
valore personale (non patrimoniale) alla quale il
risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato”.
6. Ciò considerato in tema di allegazioni e
passando ad esaminare la questione della prova da fornire,
si osserva che il pregiudizio in concreto subito dal
lavoratore potrà ottenere pieno ristoro, in tutti i suoi
profili, anche senza considerarlo scontato
aprioristicamente. Mentre il danno biologico non può
prescindere dall’accertamento medico legale, quello
esistenziale può invece essere verificato mediante la prova
testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel
processo “i concreti” cambiamenti che l’illecito ha
apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del
danneggiato. Ed infatti – se è vero che la stessa categoria
del “danno esistenziale” si fonda sulla natura non meramente
emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, del
pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma
scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate
se non si fosse verificato l’evento dannoso – all’onere
probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi che
l’ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito
di documentazione alla prova testimoniale su ali circostanze
di congiunti e colleghi di lavoro.
Rilievo precipuo delle presunzioni
Considerato che il pregiudizio attiene ad un
bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo
tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non
relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella
gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche
in via esclusiva (tre le tante Cass. n. 9834 del 6 luglio
2002) per la formazione del suo convincimento, purchè,
secondo le regole di cui all’art. 2727 cod. civ. venga
offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti
gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta
(e non in astratto) descrivano: durata, gravità,
conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro
della operata dequalificazione, frustrazioni di (precisate e
ragionevoli) aspettative di progressione professionale,
eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore
comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale,
gli effetti negativi dispiegati nella abitudine di vita del
soggetto; da tutte queste circostanze, il cui artificioso
isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento
logico (tra le tante Cass. n. 13819 del 18 settembre 2003),
complessivamente considerate attraverso un prudente
apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto
ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ex
art. 115 cod. proc. civ. a quelle nozioni generali derivanti
dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento
presuntivo e nella valutazione delle prove. D’altra parte,
in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche
del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure
la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non
trasmodare nell’arbitrio, necessita di parametri a cui
ancorarsi.
7. Applicando detti criteri al caso di
specie, la Corte territoriale afferma essere indiscutibile
che il dedotto demansionamento ha sicuramente prodotto una
serie di risultati negativi ed indica a tal fine la lesione
della personalità professionale e morale, il discredito
derivante dal declassamento nell’ambiente di lavoro ed il
pregiudizio sul curriculum vitae e sulla carriera
dell’istante. In primo luogo detti rilievi prescindono
integralmente dalle allegazioni del ricorrente, perché non
se ne riporta in alcun modo il tenore, anzi l’espressione
usata: “Si pensi alla lesione della personalità
professionale e morale … al “discredito” nell’ambiente di
lavoro” sembra alludere a conclusioni cui il Giudice è
pervenuto autonomamente, in altri termini, non risultano
posti a base della decisione fatti introdotti dalla parte
nel processo, così contravvenendo all’obbligo di decidere
iuxta alligata et provata di cui all’art. 115 cod. proc.
civ.
Inoltre ciò di cui si da conto è, non già –
come si dovrebbe – il danno conseguenza della lesione, e
cioè l’esistenza dei riflessi pregiudizievoli prodotti nella
vita dell’istante attraverso una negativa alterazione dello
stile di vita, ma l’esistenza della lesione medesima,
essendosi fatto ricorso ad una formula standardizzata, tale
da potersi utilizzare in tutti i casi di dedotta
dequalificazione, con conseguente rischio di risolvere dette
controversie con l’apposizione di un formulario “fisso” e
quindi con elusione delle specificità delle singole
fattispecie. Del tutto generico e immotivato è poi il
riferimento al pregiudizio al curriculum ed alla carriera,
non facendosi alcuna indicazione sulle concrete aspettative
dell’interessato nel futuro svolgimento della vita
professionale che sarebbero state frustrate
dall’inadempimento datoriale, né alla conoscenza della
vicenda al di fuori dell’ambiente di lavoro, né alla perdita
di concrete, o quanto meno potenziali, occasioni di lavoro.
In sostanza l’esistenza del danno si è fatta erroneamente
coincidere con la esistenza della lesione.” |