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Il licenziamento
del dirigente per mancanze deve essere preceduto dalla
contestazione in forma scritta dell’addebito – In base
all’art. 7 St. Lav. –
L’art. 7 St. Lav. prevede, tra l’altro (secondo e terzo
comma), che il datore di lavoro non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza
averlo sentito verbalmente e che nel procedimento
disciplinare il dipendente può farsi assistere da un
sindacalista.
Le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7,
commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970 ai fini
dell’irrogazione di sanzioni disciplinari sono applicabili
anche in caso di licenziamento di un dirigente d’azienda, a
prescindere dalla specifica posizione dello stesso
nell’ambito dell’organizzazione aziendale, nelle ipotesi in
cui il datore di lavoro addebita al dirigente un
comportamento negligente o, in senso lato, colpevole, al
fine di escludere il diritto del medesimo al preavviso,
oppure all’indennità c.d. supplementare eventualmente
prevista dalla contrattazione collettiva in ipotesi di
licenziamento ingiustificato (Cass. 3 aprile 2003 n. 5213).
La relativa eccezione non può essere proposta per la prima
volta in grado d’appello. Questa Suprema Corte ha infatti
affermato (Cass. 17 maggio 2002 n. 7215) che il lavoratore
che in primo grado abbia impugnato il licenziamento sotto
profili diversi dall’inosservanza della procedura
garantistica di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970
non può dedurre in appello la questione della nullità del
recesso per violazione del citato art. 7 in quanto tale
ulteriore prospettazione del petitum, comportando la
deduzione di un’altra e diversa causa petendi con
l’inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e
di un diverso tema di indagine e di decisione, è preclusa
dall’art. 437, comma secondo, cod. proc. civ. (Cassazione
Sezione Lavoro n. 4614 del 2 marzo 2006, Pres. Mercurio,
Rel. Di Cerbo). |