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Massime di Sentenze

Fonti:

www.legge-e-giustizia.it

Il licenziamento del dirigente per mancanze deve essere preceduto dalla contestazione in forma scritta dell’addebito – In base all’art. 7 St. Lav. L’art. 7 St. Lav. prevede, tra l’altro (secondo e terzo comma), che il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito verbalmente e che nel procedimento disciplinare il dipendente può farsi assistere da un sindacalista.
            Le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7, commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970 ai fini dell’irrogazione di sanzioni disciplinari sono applicabili anche in caso di licenziamento di un dirigente d’azienda, a prescindere dalla specifica posizione dello stesso nell’ambito dell’organizzazione aziendale, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro addebita al dirigente un comportamento negligente o, in senso lato, colpevole, al fine di escludere il diritto del medesimo al preavviso, oppure all’indennità c.d. supplementare eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva in ipotesi di licenziamento ingiustificato (Cass. 3 aprile 2003 n. 5213). La relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in grado d’appello. Questa Suprema Corte ha infatti affermato (Cass. 17 maggio 2002 n. 7215) che il lavoratore che in primo grado abbia impugnato il licenziamento sotto profili diversi dall’inosservanza della procedura garantistica di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 non può dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione del citato art. 7 in quanto tale ulteriore prospettazione del petitum, comportando la deduzione di un’altra e diversa causa petendi con l’inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, è preclusa dall’art. 437, comma secondo, cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 4614 del 2 marzo 2006, Pres. Mercurio, Rel. Di Cerbo).

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