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LA SOSTITUZIONE DI
LAVORATORI ASSENTI PER SCIOPERO NON PUO’ ESSERE ATTUATA
CON STRUMENTI CONTRATTUALI IMPROPRI
– In violazione di norme di contratto collettivo e di legge
(Cassazione Sezione Lavoro n. 10624 del 9 maggio 2006, Pres.
Mileo, Rel. Cuoco).
In occasione di uno sciopero svoltosi
nell’aprile del 2001 la s.p.a. Supermercati PAM di Grosseto
ha fatto fronte all’assenza dei dipendenti astenutisi dal
lavoro ricorrendo a prestazioni supplementari di lavoratori
studenti in regime di contratto a tempo determinato e
parziale. La Fisascat Cisl ha promosso davanti al Tribunale
di Grosseto un procedimento in base all’art. 28 St. Lav.
chiedendo l’accertamento del comportamento antisindacale
dell’azienda ed i conseguenti provvedimenti. Il Tribunale ha
accolto la domanda nella fase cautelare ed ha confermato la
sua decisione nel giudizio di merito. L’azienda ha proposto
appello sostenendo che essa aveva diritto di limitare le
conseguenze negative dello sciopero. La Corte di Appello di
Firenze ha rigettato l’impugnazione osservando che il
diritto di limitare le conseguenze relative ad uno sciopero
deve essere esercitato dal datore di lavoro nel rispetto
delle norme di comportamento che regolano il conflitto fra
le parti sociali e pertanto avvalendosi solo delle
possibilità consentite dalla legge. In proposito la Corte ha
rilevato che in base ad un accordo aziendale l’assunzione di
studenti con contratti a tempo determinato era consentita in
caso di apertura domenicale dell’esercizio e che l’art. 3
del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 consentiva la
prestazione di lavoro supplementare solo da parte di
lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’azienda ha
proposto ricorso per cassazione censurando la motivazione
della Corte di Appello di Firenze per vizi di motivazione e
violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10624 del
9 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. Cuoco) ha rigettato il
ricorso. La legittima antitesi fra lavoratori e datori di
lavoro in caso di sciopero – ha affermato la Corte – esige
che le parti si avvalgano degli strumenti e delle
possibilità offerte dall’ordinamento. Per quanto attiene al
datore di lavoro l’illegittimità dello strumento utilizzato
per contrastare lo sciopero pone l’attività aziendale in uno
spazio estraneo all’art. 41 Cost. che tutela l’iniziativa
privata. Il contingente affidamento delle mansioni svolte da
lavoratori in sciopero a dipendenti non in sciopero, da
ritenersi consentito in base all’art. 2103 cod. civ. – ha
osservato la Corte – diventa tuttavia illegittimo ove sia in
violazione di legge o di norme collettive.
Questa violazione non si esaurisce in se
stessa: non è un fatto neutro nei confronti dello sciopero;
essendo effettuata al fine di continuare l’attività
aziendale nel corso dello sciopero, diventa oggettivamente
un’illegittima antitesi allo sciopero.
Limiti normativi, che il datore incontra
nell’esercizio del diritto di continuare a svolgere la
propria attività aziendale – ha affermato la Corte – sono,
oltre alle disposizioni di legge, anche le prescrizioni
fissate dalle norme collettive; ed in particolare quelle che
egli stesso ha stipulato. Tale è l’accordo aziendale con cui
si è convenuta la possibilità di stipulare contratti a
termine con lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da
altro datore, per lo svolgimento di prestazioni part-time
nei giorni di sabato e domenica (c.d. contratti week-end).
L’Accordo costituisce fra le parti una regola: l’assunzione
è prevista per un particolare oggetto (prestazione nei
giorni di domenica e di sabato) e per una specifica finalità
(estendere in questi giorni l’apertura dell’esercizio,
precedentemente non consentita). In questa ipotesi, poiché
la possibilità (prevista dalla norma collettiva) è limitata
ad un contratto per prestazioni lavorative nei giorni di
sabato e domenica, con l’estensione della prestazione ad
altro giorno e per altra causa il contratto (individuale)
assume non solo un oggetto diverso (prestazione in altro
giorno della settimana), bensì uno scopo diverso da quello
normativamente pattuito (non il consentire l’attività
aziendale a fine settimana, bensì il sostituire lavoratori
in sciopero). Ed in tal modo – ha affermato la Corte –
diventa, con la violazione della regola costituita dalle
parti, illegittimo contrasto dello sciopero; è limite
dell’attività aziendale anche la norma (art. 3 comma 13 del
Decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61: “attuazione
della Direttiva 97/81 CE relativa all’Accordo – quadro sul
lavoro a tempo parziale”), per cui “l’effettuazione di
prestazioni lavorative supplementari o straordinarie è
ammessa esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo
parziale sia stipulato a tempo indeterminato” (ad eccezione
di lavoratori a tempo determinato chiamati in specifiche
situazioni, pacificamente estranee a quanto dedotto in
controversia). Anche in questa ipotesi, lo svolgimento di
lavoro supplementare da parte di lavoratori part-time a
tempo determinato, disposto al fine di sostituire lavoratori
in sciopero, diventa illegittimo contrasto dello sciopero. |