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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI PER SCIOPERO NON PUO’ ESSERE ATTUATA CON STRUMENTI CONTRATTUALI IMPROPRI – In violazione di norme di contratto collettivo e di legge (Cassazione Sezione Lavoro n. 10624 del 9 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. Cuoco).
          

In occasione di uno sciopero svoltosi nell’aprile del 2001 la s.p.a. Supermercati PAM di Grosseto ha fatto fronte all’assenza dei dipendenti astenutisi dal lavoro ricorrendo a prestazioni supplementari di lavoratori studenti in regime di contratto a tempo determinato e parziale. La Fisascat Cisl ha promosso davanti al Tribunale di Grosseto un procedimento in base all’art. 28 St. Lav. chiedendo l’accertamento del comportamento antisindacale dell’azienda ed i conseguenti provvedimenti. Il Tribunale ha accolto la domanda nella fase cautelare ed ha confermato la sua decisione nel giudizio di merito. L’azienda ha proposto appello sostenendo che essa aveva diritto di limitare le conseguenze negative dello sciopero. La Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione osservando che il diritto di limitare le conseguenze relative ad uno sciopero deve essere esercitato dal datore di lavoro nel rispetto delle norme di comportamento che regolano il conflitto fra le parti sociali e pertanto avvalendosi solo delle possibilità consentite dalla legge. In proposito la Corte ha rilevato che in base ad un accordo aziendale l’assunzione di studenti con contratti a tempo determinato era consentita in caso di apertura domenicale dell’esercizio e che l’art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 consentiva la prestazione di lavoro supplementare solo da parte di lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la motivazione della Corte di Appello di Firenze per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10624 del 9 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. Cuoco) ha rigettato il ricorso. La legittima antitesi fra lavoratori e datori di lavoro in caso di sciopero – ha affermato la Corte – esige che le parti si avvalgano degli strumenti e delle possibilità offerte dall’ordinamento. Per quanto attiene al datore di lavoro l’illegittimità dello strumento utilizzato per contrastare lo sciopero pone l’attività aziendale in uno spazio estraneo all’art. 41 Cost. che tutela l’iniziativa privata. Il contingente affidamento delle mansioni svolte da lavoratori in sciopero a dipendenti non in sciopero, da ritenersi consentito in base all’art. 2103 cod. civ. – ha osservato la Corte – diventa tuttavia illegittimo ove sia in violazione di legge o di norme collettive.
Questa violazione non si esaurisce in se stessa: non è un fatto neutro nei confronti dello sciopero; essendo effettuata al fine di continuare l’attività aziendale nel corso dello sciopero, diventa oggettivamente un’illegittima antitesi allo sciopero.
Limiti normativi, che il datore incontra nell’esercizio del diritto di continuare a svolgere la propria attività aziendale – ha affermato la Corte – sono, oltre alle disposizioni di legge, anche le prescrizioni fissate dalle norme collettive; ed in particolare quelle che egli stesso ha stipulato. Tale è l’accordo aziendale con cui si è convenuta la possibilità di stipulare contratti a termine con lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da altro datore, per lo svolgimento di prestazioni part-time nei giorni di sabato e domenica (c.d. contratti week-end). L’Accordo costituisce fra le parti una regola: l’assunzione è prevista per un particolare oggetto (prestazione nei giorni di domenica e di sabato) e per una specifica finalità (estendere in questi giorni l’apertura dell’esercizio, precedentemente non consentita). In questa ipotesi, poiché la possibilità (prevista dalla norma collettiva) è limitata ad un contratto per prestazioni lavorative nei giorni di sabato e domenica, con l’estensione della prestazione ad altro giorno e per altra causa il contratto (individuale) assume non solo un oggetto diverso (prestazione in altro giorno della settimana), bensì uno scopo diverso da quello normativamente pattuito (non il consentire l’attività aziendale a fine settimana, bensì il sostituire lavoratori in sciopero). Ed in tal modo – ha affermato la Corte – diventa, con la violazione della regola costituita dalle parti, illegittimo contrasto dello sciopero; è limite dell’attività aziendale anche la norma (art. 3 comma 13 del Decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61: “attuazione della Direttiva 97/81 CE relativa all’Accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale”), per cui “l’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie è ammessa esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato” (ad eccezione di lavoratori a tempo determinato chiamati in specifiche situazioni, pacificamente estranee a quanto dedotto in controversia). Anche in questa ipotesi, lo svolgimento di lavoro supplementare da parte di lavoratori part-time a tempo determinato, disposto al fine di sostituire lavoratori in sciopero, diventa illegittimo contrasto dello sciopero.

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