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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

 

E’ EFFICACE IL LICENZIAMENTO COMUNICATO ALL’UFFICIO DEL LAVORO E, IN COPIA CONFORME, AL LAVORATORE – Anche se la lettera non è indirizzata all’interessato (Cassazione Sezione Lavoro n. 12722 del 29 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. Di Nubilia).
La s.r.l. Isaf Costruzioni ha comunicato all’Ufficio del Lavoro di Torino con lettera del 4 gennaio 2000, il licenziamento del dipendente Pasquale Z. L’azienda ha poi inviato via telefax al lavoratore, in data 23 febbraio 2000, copia della comunicazione del licenziamento fatto all’ufficio del Lavoro. Pasquale Z. ha chiesto al Tribunale di Torino di dichiarare il licenziamento inefficace per mancato rispetto della forma scritta in quanto la comunicazione del provvedimento era stata indirizzata all’Ufficio del Lavoro e non a lui personalmente. Egli ha comunque sostenuto l’illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa o giustificato motivo. L’azienda si è costituita tardivamente in giudizio chiedendo di esser ammessa a provare che il licenziamento era giustificato da assenze arbitrarie del lavoratore. Il Tribunale ha dichiarato inefficace il licenziamento, affermando che la comunicazione del licenziamento avrebbe dovuto essere indirizzata al lavoratore. L’azienda ha impugnato questa decisione sostenendo che il dipendente aveva ricevuto la comunicazione scritta del licenziamento in quanto gli era stata inviata la copia della lettera spedita all’Ufficio del Lavoro.
La Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado, osservando che il licenziamento è stato intimato per iscritto e l’attore ne ha avuto copia via fax in data 23.2.2000: ciò è sufficiente – ha affermato la Corte – ad integrare la forma scritta ai fini dell’efficacia dell’atto. La Corte ha inoltre ritenuto che, pur essendo risultato vincitore nel giudizio di primo grado, il lavoratore, per ottenere, in appello, l’accertamento della illegittimità del licenziamento per mancanza di giustificato motivo, avrebbe dovuto proporre appello incidentale; pertanto ha rigettato la domanda di annullamento del licenziamento. Pasquale Z. ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte d’Appello per avere ritenuto che il licenziamento fosse stato correttamente comunicato e per avere escluso di poterne dichiarare l’illegittimità per difetto di giustificato motivo.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12722 del 29 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. Di Nubilia) ha ritenuto che la Corte d’Appello non sia incorsa in errore affermando che la forma scritta del licenziamento era stata rispettata, ma sia incorsa in violazione di legge escludendo la possibilità di dichiarare illegittimo il licenziamento per difetto di giustificato motivo. Ai fini della validità formale del licenziamento – ha affermato la Cassazione – non occorre che la comunicazione scritta, intesa alla risoluzione del rapporto di lavoro, sia diretta al lavoratore, ma è sufficiente che sia portata a sua conoscenza; così anche la comunicazione del detto licenziamento all’Ufficio del Lavoro, se trasmessa anche al lavoratore, può costituire atto scritto.
Per quanto attiene al dovere della Corte d’Appello di pronunciare sulla illegittimità del licenziamento per mancanza di giustificato motivo, la Suprema Corte ha osservato che, poiché il giudice di primo grado aveva ritenuto inefficace il licenziamento, con accoglimento integrale delle domande attrici, non sussisteva a carico della parte totalmente vittoriosa l’onere di impugnare la sentenza in via incidentale. Era sufficiente la riproposizione della questione, come da costante giurisprudenza, cosa questa che, nella specie, Pasquale Z. aveva fatto nella memoria di costituzione in appello. La Cassazione ha ricordato che le Sezioni Unite con la sentenza 10.1.2006 n. 141 risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno ritenuto che il lavoratore, impugnando un licenziamento ingiustificato, ha il solo onere di dedurre e provare il rapporto di lavoro e il licenziamento; mentre il datore di lavoro ha l’onere di eccepire e provare l’esistenza del giustificato motivo e le dimensioni dell’impresa o dell’unità produttiva autonoma, siccome fatti impeditivi o limitativi del diritto fatto valere dal lavoratore.

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