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E’ EFFICACE IL
LICENZIAMENTO COMUNICATO ALL’UFFICIO DEL LAVORO E, IN
COPIA CONFORME, AL LAVORATORE –
Anche se la
lettera non è indirizzata all’interessato (Cassazione
Sezione Lavoro n. 12722 del 29 maggio 2006, Pres. Mileo,
Rel. Di Nubilia).
La
s.r.l. Isaf Costruzioni ha comunicato all’Ufficio del Lavoro
di Torino con lettera del 4 gennaio 2000, il licenziamento
del dipendente Pasquale Z. L’azienda ha poi inviato via
telefax al lavoratore, in data 23 febbraio 2000, copia della
comunicazione del licenziamento fatto all’ufficio del
Lavoro. Pasquale Z. ha chiesto al Tribunale di Torino di
dichiarare il licenziamento inefficace per mancato rispetto
della forma scritta in quanto la comunicazione del
provvedimento era stata indirizzata all’Ufficio del Lavoro e
non a lui personalmente. Egli ha comunque sostenuto
l’illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta
causa o giustificato motivo. L’azienda si è costituita
tardivamente in giudizio chiedendo di esser ammessa a
provare che il licenziamento era giustificato da assenze
arbitrarie del lavoratore. Il Tribunale ha dichiarato
inefficace il licenziamento, affermando che la comunicazione
del licenziamento avrebbe dovuto essere indirizzata al
lavoratore. L’azienda ha impugnato questa decisione
sostenendo che il dipendente aveva ricevuto la comunicazione
scritta del licenziamento in quanto gli era stata inviata la
copia della lettera spedita all’Ufficio del Lavoro.
La
Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado,
osservando che il licenziamento è stato intimato per
iscritto e l’attore ne ha avuto copia via fax in data
23.2.2000: ciò è sufficiente – ha affermato la Corte – ad
integrare la forma scritta ai fini dell’efficacia dell’atto.
La Corte ha inoltre ritenuto che, pur essendo risultato
vincitore nel giudizio di primo grado, il lavoratore, per
ottenere, in appello, l’accertamento della illegittimità del
licenziamento per mancanza di giustificato motivo, avrebbe
dovuto proporre appello incidentale; pertanto ha rigettato
la domanda di annullamento del licenziamento. Pasquale Z. ha
proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della
Corte d’Appello per avere ritenuto che il licenziamento
fosse stato correttamente comunicato e per avere escluso di
poterne dichiarare l’illegittimità per difetto di
giustificato motivo.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12722 del 29 maggio 2006,
Pres. Mileo, Rel. Di Nubilia) ha ritenuto che la Corte
d’Appello non sia incorsa in errore affermando che la forma
scritta del licenziamento era stata rispettata, ma sia
incorsa in violazione di legge escludendo la possibilità di
dichiarare illegittimo il licenziamento per difetto di
giustificato motivo. Ai fini della validità formale del
licenziamento – ha affermato la Cassazione – non occorre che
la comunicazione scritta, intesa alla risoluzione del
rapporto di lavoro, sia diretta al lavoratore, ma è
sufficiente che sia portata a sua conoscenza; così anche la
comunicazione del detto licenziamento all’Ufficio del
Lavoro, se trasmessa anche al lavoratore, può costituire
atto scritto.
Per
quanto attiene al dovere della Corte d’Appello di
pronunciare sulla illegittimità del licenziamento per
mancanza di giustificato motivo, la Suprema Corte ha
osservato che, poiché il giudice di primo grado aveva
ritenuto inefficace il licenziamento, con accoglimento
integrale delle domande attrici, non sussisteva a carico
della parte totalmente vittoriosa l’onere di impugnare la
sentenza in via incidentale. Era sufficiente la
riproposizione della questione, come da costante
giurisprudenza, cosa questa che, nella specie, Pasquale Z.
aveva fatto nella memoria di costituzione in appello. La
Cassazione ha ricordato che le Sezioni Unite con la sentenza
10.1.2006 n. 141 risolvendo un contrasto di giurisprudenza,
hanno ritenuto che il lavoratore, impugnando un
licenziamento ingiustificato, ha il solo onere di dedurre e
provare il rapporto di lavoro e il licenziamento; mentre il
datore di lavoro ha l’onere di eccepire e provare
l’esistenza del giustificato motivo e le dimensioni
dell’impresa o dell’unità produttiva autonoma, siccome fatti
impeditivi o limitativi del diritto fatto valere dal
lavoratore. |