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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

NELLA VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITA’ DEL MUTAMENTO DI MANSIONI, SI DEVE APPLICARE UNA NOZIONE DINAMICA DELL’EQUIVALENZA PROFESSIONALE

E’ possibile l’impiego del lavoratore in settori diversi della medesima area professionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 10091 del 2 maggio 2006, Pres. Ciciretti, Rel. Stile).

Egidio C., dipendente della s.p.a. Banca Regionale Europea, dopo avere svolto, presso la sede centrale, vari incarichi, tra cui quello di capo dell’Ufficio Segreteria Fidi e dell’Ufficio Rischi, ha esercitato, presso una filiale della sede di Cuneo, le funzioni di direttore, in sostituzione del titolare. Egli è stato poi trasferito, nel dicembre del 1998, a Torino in qualità di terzo funzionario assegnato all’area Piemonte, con l’incarico di occuparsi delle operazioni di fido eccedenti l’importo unitario di quattro miliardi di lire. Egli si è rivolto al Giudice del Lavoro di Cuneo, sostenendo di avere subito una dequalificazione con l’assegnazione di mansioni inferiori a quelle di direttore di filiale, e chiedendo il riconoscimento del diritto all’inquadramento di funzionario di I livello, a titolo di risarcimento del danno specifico (mediante “ricostruzione della carriera”). Sia il Tribunale di Cuneo che la Corte d’Appello di Torino hanno ritenuto la domanda priva di fondamento. In particolare, la Corte di Torino, ha rilevato che le mansioni affidate nel dicembre del 1998 al lavoratore erano aderenti alla sua professionalità, essendosi egli già in precedenza occupato di fidi e che esse comportavano una responsabilità certamente maggiore rispetto al passato, trattandosi di affidamenti eccedenti i quattro miliardi di lire. Egidio C. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Torino per vizi di motivazione e violazione dell’art. 2103 cod. civ.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10091 del 2 maggio 2006, Pres. Ciciretti, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso. Le regole elaborate dalla giurisprudenza di cassazione in tema di legittimo esercizio dello ius variandi del datore di lavoro – ha osservato la Corte – sono intese a configurare una nozione “dinamica” di equivalenza professionale, basata sulla conservazione dei tratti essenziali fra le competenze richieste al lavoratore prima e dopo il mutamento di mansioni; costituisce, invero, principio ormai acquisito che possano legittimamente assegnarsi al dipendente, a parità d’inquadramento, mansioni anche del tutto nuove e diverse, purché affini alle precedenti dal punto di vista del contenuto professionale.  L’esistenza, per così dire, di un “minimo comune denominatore” di conoscenze teoriche e capacità pratiche – ha aggiunto la Corte – è condizione necessaria e sufficiente a consentire che il dipendente sia in grado di svolgere le nuove mansioni con la preparazione posseduta; anzi, il fatto di mutare ramo di attività, operando in settori diversi della medesima area professionale, permette finanche al lavoratore d’incrementare ed arricchire il bagaglio di nozioni sviluppato nella fase pregressa del rapporto. In quest’ottica, senz’alcun dubbio quella che meglio risponde alle attuali caratteristiche ed esigenze del mondo del lavoro – ha osservato la Cassazione – la professionalità non rileva, dunque, come un’entità statica ed assoluta, sganciata dalla realtà aziendale, bensì come patrimonio di conoscenze potenzialmente polivalente, capacità di far fruttare nel nuovo posto di lavoro l’esperienza e le cognizioni sino a quel momento acquisite.

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