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NELLA
VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITA’ DEL MUTAMENTO DI
MANSIONI, SI DEVE APPLICARE UNA NOZIONE DINAMICA
DELL’EQUIVALENZA PROFESSIONALE
E’ possibile l’impiego del lavoratore in
settori diversi della medesima area professionale
(Cassazione Sezione Lavoro n. 10091 del 2 maggio 2006, Pres.
Ciciretti, Rel. Stile).
Egidio C., dipendente della s.p.a. Banca Regionale Europea,
dopo avere svolto, presso la sede centrale, vari incarichi,
tra cui quello di capo dell’Ufficio Segreteria Fidi e
dell’Ufficio Rischi, ha esercitato, presso una filiale della
sede di Cuneo, le funzioni di direttore, in sostituzione del
titolare. Egli è stato poi trasferito, nel dicembre del
1998, a Torino in qualità di terzo funzionario assegnato
all’area Piemonte, con l’incarico di occuparsi delle
operazioni di fido eccedenti l’importo unitario di quattro
miliardi di lire. Egli si è rivolto al Giudice del Lavoro di
Cuneo, sostenendo di avere subito una dequalificazione con
l’assegnazione di mansioni inferiori a quelle di direttore
di filiale, e chiedendo il riconoscimento del diritto
all’inquadramento di funzionario di I livello, a titolo di
risarcimento del danno specifico (mediante “ricostruzione
della carriera”). Sia il Tribunale di Cuneo che la Corte
d’Appello di Torino hanno ritenuto la domanda priva di
fondamento. In particolare, la Corte di Torino, ha rilevato
che le mansioni affidate nel dicembre del 1998 al lavoratore
erano aderenti alla sua professionalità, essendosi egli già
in precedenza occupato di fidi e che esse comportavano una
responsabilità certamente maggiore rispetto al passato,
trattandosi di affidamenti eccedenti i quattro miliardi di
lire. Egidio C. ha proposto ricorso per cassazione
censurando la decisione della Corte di Torino per vizi di
motivazione e violazione dell’art. 2103 cod. civ.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10091 del 2 maggio 2006,
Pres. Ciciretti, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso. Le
regole elaborate dalla giurisprudenza di cassazione in tema
di legittimo esercizio dello
ius variandi
del datore di lavoro – ha osservato la Corte – sono intese a
configurare una nozione “dinamica” di equivalenza
professionale, basata sulla conservazione dei tratti
essenziali fra le competenze richieste al lavoratore prima e
dopo il mutamento di mansioni; costituisce, invero,
principio ormai acquisito che possano legittimamente
assegnarsi al dipendente, a parità d’inquadramento, mansioni
anche del tutto nuove e diverse, purché affini alle
precedenti dal punto di vista del contenuto professionale.
L’esistenza, per così dire, di un “minimo comune
denominatore” di conoscenze teoriche e capacità pratiche –
ha aggiunto la Corte – è condizione necessaria e sufficiente
a consentire che il dipendente sia in grado di svolgere le
nuove mansioni con la preparazione posseduta; anzi, il fatto
di mutare ramo di attività, operando in settori diversi
della medesima area professionale, permette finanche al
lavoratore d’incrementare ed arricchire il bagaglio di
nozioni sviluppato nella fase pregressa del rapporto. In
quest’ottica, senz’alcun dubbio quella che meglio risponde
alle attuali caratteristiche ed esigenze del mondo del
lavoro – ha osservato la Cassazione – la professionalità non
rileva, dunque, come un’entità statica ed assoluta,
sganciata dalla realtà aziendale, bensì come patrimonio di
conoscenze potenzialmente polivalente, capacità di far
fruttare nel nuovo posto di lavoro l’esperienza e le
cognizioni sino a quel momento acquisite. |