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IL RIFIUTO DELLA
PRESTAZIONE LAVORATIVA PER PERICOLOSITA’ DELL’AMBIENTE DI
LAVORO DEVE RITENERSI LEGITTIMO –
Non costituisce insubordinazione (Cassazione Sezione Lavoro
n. 11664 del 18 maggio 2006 Pres. Mileo, Rel. D’Agostino).
Fabio A. e Junior B., dipendenti della s.p.a. Laterizi Arbia
come operai addetti alla cromatura, nel settembre del 1997
hanno rifiutato di continuare a lavorare nel locale
“galvanica”, per la pericolosità dell’ambiente ove erano
presenti gas e vapori tossici. L’azienda, previo
procedimento disciplinare, li ha licenziati, ma, dopo aver
ricevuto le lettere di impugnazione dei licenziamenti, li ha
richiamati in servizio. I lavoratori non hanno aderito
all’invito e si sono rivolti al Tribunale di Siena,
chiedendo l’annullamento del licenziamento. Il Tribunale,
dopo aver disposto una consulenza tecnica, ha accolto la
domanda, ordinando la reintegrazione dei lavoratori e
condannando l’azienda al risarcimento del danno. La Corte
d’Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo
grado, rilevando che il rifiuto dei lavoratori di continuare
a prestare la loro attività era giustificato, in quanto nel
locale “galvanica” si sviluppavano gas e vapori tossici,
contenenti agenti notoriamente cancerogeni quali il cromo,
senza idonea aspirazione, con diffusione di polveri in
ambiente di altezza inferiore a tre metri. La Corte ha
escluso pertanto la configurabilità dell’insubordinazione ed
ha anche affermato che il licenziamento non poteva ritenersi
revocato, mancando l’accordo degli interessati, necessario
per la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’azienda ha
proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione
impugnata per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11664 del
18 maggio 2006 Pres. Mileo, Rel. D’Agostino) ha rigettato il
ricorso, in quanto ha ritenuto che la Corte di Firenze abbia
adeguatamente motivato la sua decisione con riferimento alle
risultanze istruttorie, da cui emergeva la pericolosità
dell’ambiente di lavoro. Essa inoltre ha richiamato la sua
giurisprudenza secondo cui, affinché il licenziamento
disciplinare possa ritenersi revocato ed il rapporto di
lavoro ricostituito, non è sufficiente in mero invito a
riprendere servizio rivolto dal datore di lavoro al
licenziato, ma è necessario un accordo che presuppone
corrispondenza fra proposta e accettazione. |