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IL MANCATO
RISPETTO DELLA FORMA SCRITTA NELLA COMUNICAZIONE DEL
LICENZIAMENTO LO RENDE INEFFICACE
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Anche se il lavoratore ha avuto altrimenti
conoscenza del provvedimento (Cassazione Sezione Lavoro n.
11670 del 18 maggio 2006, Pres. Mattone, Rel. Balletti).
Nel febbraio del 1998 la s.n.c. 012 Benetton
di M. & C. ha cessato la sua attività ponendo termine al
rapporto di lavoro con la dipendente Rosanna P., senza
peraltro comunicarle per iscritto il licenziamento. La
lavoratrice, che negli ultimi giorni di attività è stata
impegnata nell’imballaggio degli arredi aziendali, ha
sottoscritto, il 4 marzo 1998 una quietanza attestante di
avere percepito quanto a lei spettante anche per
“liquidazione”. Il sindacato di categoria ha contestato il
licenziamento invitando l’azienda ad una composizione
transattiva; in risposta la società ha precisato, nel maggio
1998, di non potere più utilizzare la lavoratrice per
cessazione dell’attività. Rosanna P. ha chiesto al Tribunale
di Catanzaro di dichiarare inefficace il licenziamento
perché comunicato verbalmente e di condannare l’azienda al
risarcimento del danno. La datrice di lavoro si è difesa
sostenendo che la dipendente era pienamente a conoscenza
della cessazione dell’attività aziendale e aveva
sottoscritto la quietanza per la liquidazione e che inoltre
i motivi del licenziamento erano stati comunicati per
iscritto al sindacato; pertanto doveva ritenersi che ella
fosse stata adeguatamente informata del licenziamento e che
la comunicazione del provvedimento in forma scritta fosse
inutile. Sia il Tribunale che la Corte di Appello di
Catanzaro hanno ritenuto inefficace il licenziamento per
difetto di forma scritta e riconosciuto altresì il diritto
della lavoratrice al risarcimento del danno. L’azienda ha
proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro per vizi di motivazione e
violazione di legge. Essa ha sostenuto la sostanziale
ingiustizia della tesi secondo cui il licenziamento non
comunicato per iscritto doveva ritenersi inefficace anche se
il destinatario era stato pienamente informato del
provvedimento.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11670 del
18 maggio 2006, Pres. Mattone, Rel. Balletti) ha rigettato
il ricorso richiamando la sua costante giurisprudenza
secondo cui la forma scritta del licenziamento è richiesta
ad substantiam,
in base all’art. 2 della legge n. 604/66, anche dopo la
riformulazione di questa norma operata con la legge n.
108/90. Sia l’intimazione del licenziamento che la
comunicazione dei relativi motivi (ove il lavoratore ne
abbia fatto richiesta) – ha affermato la Corte – devono, a
pena di inefficacia, rivestire la forma scritta, con la
conseguente irrilevanza di una intimazione e di una
contestazione espressa in forma diversa e della conoscenza
che il lavoratore ne abbia altrimenti avuto. In particolare
– ha aggiunto la Corte – l’art. 2 della legge n. 604/1966
esige che lo scritto, da utilizzare come strumento di
comunicazione, non solo sia espressamente diretto
all’interessato, ma sia anche a lui consegnato, con la
conseguenza che è inidonea a realizzare la comunicazione
scritta voluta dalla legge la conoscenza che il lavoratore
abbia avuto altrimenti del licenziamento. |