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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

IL MANCATO RISPETTO DELLA FORMA SCRITTA NELLA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO LO RENDE INEFFICACE Anche se il lavoratore ha avuto altrimenti conoscenza del provvedimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 11670 del 18 maggio 2006, Pres. Mattone, Rel. Balletti).

Nel febbraio del 1998 la s.n.c. 012 Benetton di M. & C. ha cessato la sua attività ponendo termine al rapporto di lavoro con la dipendente Rosanna P., senza peraltro comunicarle per iscritto il licenziamento. La lavoratrice, che negli ultimi giorni di attività è stata impegnata nell’imballaggio degli arredi aziendali, ha sottoscritto, il 4 marzo 1998 una quietanza attestante di avere percepito quanto a lei spettante anche per “liquidazione”. Il sindacato di categoria ha contestato il licenziamento invitando l’azienda ad una composizione transattiva; in risposta la società ha precisato, nel maggio 1998, di non potere più utilizzare la lavoratrice per cessazione dell’attività. Rosanna P. ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di dichiarare inefficace il licenziamento perché comunicato verbalmente e di condannare l’azienda al risarcimento del danno. La datrice di lavoro si è difesa sostenendo che la dipendente era pienamente a conoscenza della cessazione dell’attività aziendale e aveva sottoscritto la quietanza per la liquidazione e che inoltre i motivi del licenziamento erano stati comunicati per iscritto al sindacato; pertanto doveva ritenersi che ella fosse stata adeguatamente informata del licenziamento e che la comunicazione del provvedimento in forma scritta fosse inutile. Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Catanzaro hanno ritenuto inefficace il licenziamento per difetto di forma scritta e riconosciuto altresì il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro per vizi di motivazione e violazione di legge. Essa ha sostenuto la sostanziale ingiustizia della tesi secondo cui il licenziamento non comunicato per iscritto doveva ritenersi inefficace anche se il destinatario era stato pienamente informato del provvedimento.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11670 del 18 maggio 2006, Pres. Mattone, Rel. Balletti) ha rigettato il ricorso richiamando la sua costante giurisprudenza secondo cui la forma scritta del licenziamento è richiesta ad substantiam, in base all’art. 2 della legge n. 604/66, anche dopo la riformulazione di questa norma operata con la legge n. 108/90. Sia l’intimazione del licenziamento che la comunicazione dei relativi motivi (ove il lavoratore ne abbia fatto richiesta) – ha affermato la Corte – devono, a pena di inefficacia, rivestire la forma scritta, con la conseguente irrilevanza di una intimazione e di una contestazione espressa in forma diversa e della conoscenza che il lavoratore ne abbia altrimenti avuto. In particolare – ha aggiunto la Corte – l’art. 2 della legge n. 604/1966 esige che lo scritto, da utilizzare come strumento di comunicazione, non solo sia espressamente diretto all’interessato, ma sia anche a lui consegnato, con la conseguenza che è inidonea a realizzare la comunicazione scritta voluta dalla legge la conoscenza che il lavoratore abbia avuto altrimenti del licenziamento.

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