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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

IL LAVORATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL CONTENUTO DI COMUNICATI AZIENDALI LESIVI DELLA SUA PERSONALITA’ Una situazione di conflitto non giustifica comportamenti ingiuriosi (Cassazione Sezione Lavoro n. 11432 del 16 maggio 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli).
 

Mario M., dipendente della s.r.l. Euganea Vasi è stato richiesto dall’azienda di lavorare anche nelle giornate di sabato. Egli ha rifiutato facendo presente che si trattava di una prestazione supplementare, in aggiunta al normale orario di lavoro di 40 ore settimanali e che pertanto egli non era tenuto a svolgerla in assenza di un accordo in tal senso tra l’azienda e le rappresentanze dei lavoratori. Egli ha anche invitato l’azienda a rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L’azienda gli ha applicato per tre volte consecutive la sanzione disciplinare della sospensione e successivamente, poiché il lavoratore non ha desistito dal suo rifiuto, lo ha licenziato. Nel periodo precedente al licenziamento la datrice di lavoro ha affisso nella bacheca aziendale comunicati nei quali si ridicolizzavano le richieste avanzate da Mario M. e dal suo collega Massimo S. in materia di orario di lavoro e di igiene e sicurezza, qualificandole come “minatorie” ed invitandoli “ad andare al mare o in montagna in quanto il lavoro non faceva per loro”.
Successivamente l’azienda ha dato notizia ai dipendenti del licenziamento di Mario M., evidenziando che egli “ormai da troppo tempo non si adeguava all’orario aziendale, 48 ore settimanali ogni tre settimane” e prospettando anche l’ipotesi che egli avesse un altro lavoro. Mario M. ha chiesto al Tribunale di Venezia di annullare il licenziamento, di ordinare all’azienda la sua reintegrazione nel posto di lavoro, nonché il pagamento delle retribuzioni maturate dalla risoluzione del rapporto sino all’effettiva riassunzione e di condannarla inoltre al risarcimento del danno per il comportamento ingiurioso tenuto nei suoi confronti. Il Tribunale ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro con il pagamento della retribuzione maturata, rilevando che il contratto collettivo di categoria prevedeva la possibilità di lavoro supplementare solo in via eccezionale e previo accordo tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale. Il Tribunale ha inoltre condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno per comportamento ingiurioso. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Venezia per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11432 del 16 maggio 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli) ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto che la Corte di Venezia abbia correttamente motivato la sua decisione. Per quanto concerne la ritenuta portata ingiuriosa del licenziamento la Suprema Corte ha affermato che il giudice d’appello aveva esattamente ritenuto che nelle comunicazioni aziendali si dipingeva sostanzialmente Mario M. come persona contraria all’azienda e scorretta, con conseguente lesione della reputazione del lavoratore.

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