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IL LAVORATORE HA DIRITTO
AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL CONTENUTO DI COMUNICATI
AZIENDALI LESIVI DELLA SUA PERSONALITA’
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Una situazione di conflitto non giustifica
comportamenti ingiuriosi (Cassazione Sezione Lavoro n. 11432
del 16 maggio 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli).
Mario M., dipendente della s.r.l. Euganea
Vasi è stato richiesto dall’azienda di lavorare anche nelle
giornate di sabato. Egli ha rifiutato facendo presente che
si trattava di una prestazione supplementare, in aggiunta al
normale orario di lavoro di 40 ore settimanali e che
pertanto egli non era tenuto a svolgerla in assenza di un
accordo in tal senso tra l’azienda e le rappresentanze dei
lavoratori. Egli ha anche invitato l’azienda a rispettare la
normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
L’azienda gli ha applicato per tre volte consecutive la
sanzione disciplinare della sospensione e successivamente,
poiché il lavoratore non ha desistito dal suo rifiuto, lo ha
licenziato. Nel periodo precedente al licenziamento la
datrice di lavoro ha affisso nella bacheca aziendale
comunicati nei quali si ridicolizzavano le richieste
avanzate da Mario M. e dal suo collega Massimo S. in materia
di orario di lavoro e di igiene e sicurezza, qualificandole
come “minatorie” ed invitandoli “ad
andare al mare o in montagna in quanto il lavoro non faceva
per loro”.
Successivamente l’azienda ha dato notizia ai
dipendenti del licenziamento di Mario M., evidenziando che
egli “ormai
da troppo tempo non si adeguava all’orario aziendale, 48 ore
settimanali ogni tre settimane”
e prospettando anche l’ipotesi che egli avesse un altro
lavoro. Mario M. ha chiesto al Tribunale di Venezia di
annullare il licenziamento, di ordinare all’azienda la sua
reintegrazione nel posto di lavoro, nonché il pagamento
delle retribuzioni maturate dalla risoluzione del rapporto
sino all’effettiva riassunzione e di condannarla inoltre al
risarcimento del danno per il comportamento ingiurioso
tenuto nei suoi confronti. Il Tribunale ha annullato il
licenziamento ordinando la reintegrazione nel posto di
lavoro con il pagamento della retribuzione maturata,
rilevando che il contratto collettivo di categoria prevedeva
la possibilità di lavoro supplementare solo in via
eccezionale e previo accordo tra la direzione aziendale e la
rappresentanza sindacale. Il Tribunale ha inoltre condannato
la datrice di lavoro al risarcimento del danno per
comportamento ingiurioso. Questa decisione è stata
confermata dalla Corte di Appello di Venezia. L’azienda ha
proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione
della Corte di Venezia per vizi di motivazione e violazione
di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11432 del
16 maggio 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Figurelli) ha
rigettato il ricorso perché ha ritenuto che la Corte di
Venezia abbia correttamente motivato la sua decisione. Per
quanto concerne la ritenuta portata ingiuriosa del
licenziamento la Suprema Corte ha affermato che il giudice
d’appello aveva esattamente ritenuto che nelle comunicazioni
aziendali si dipingeva sostanzialmente Mario M. come persona
contraria all’azienda e scorretta, con conseguente lesione
della reputazione del lavoratore. |