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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

 

IL LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE DI POSTO E’ ILLEGITTIMO SE L’AZIENDA ASSUME LAVORATORI CON MANSIONI EQUIVALENTI A QUELLE DEL DIPENDENTE LICENZIATO Manca il giustificato motivo (Cassazione Sezione Lavoro n. 11029 del 12 maggio 2006, Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo).
Giuseppe M. dipendente della s.p.a. Energizer Italia, con qualifica di impiegato di primo livello, addetto al settore commerciale come “assistant area manager”, essendo stato licenziato per riduzione di personale, ha ottenuto dal Tribunale di Milano la dichiarazione di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, per mancato rispetto, da parte dell’azienda, della procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991 per i licenziamenti collettivi.
Richiamato in servizio, egli è stato nuovamente licenziato con motivazione riferita alla soppressione, nell’ambito di una riorganizzazione aziendale, delle mansioni di “assistant area manager”. Il lavoratore ha impugnato davanti al Tribunale di Milano, anche il secondo licenziamento, chiedendone l’annullamento e rilevando, tra l’altro, che l’azienda aveva assunto nuovi dipendenti con qualifica di primo livello. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano che ha dichiarato illegittimo il licenziamento, condannando la società a reintegrare il lavoratore in mansioni equivalenti a quelle già svolte, nonché al risarcimento del danno. La Corte di Milano ha rilevato che l’azienda aveva ammesso di avere operato nuove assunzioni di personale con  mansioni di primo livello senza indicare i motivi specifici con i quali non aveva ritenuto di assegnarle a Giuseppe M. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Milano per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11029 del 12 maggio 2006, Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo) ha rigettato il ricorso richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l’onere di provare che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo, e deve inoltre dimostrare di non avere effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore licenziato. Nella specie – ha osservato la Cassazione – deve ritenersi che la Corte di merito abbia correttamente applicato questi principi atteso che, da un lato, ha correttamente osservato che l’impossibilità di reimpiegare il lavoratore in mansioni equivalenti doveva essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’intimazione del secondo licenziamento e, dall’altro, ha logicamente argomentato sottolineando che, avendo la società ammesso di aver assunto nuovi dipendenti inquadrati nello stesso livello del lavoratore licenziato (primo livello) ed inseriti nello stesso settore commerciale, incombeva sulla stessa l’onere di provare le ragioni per cui non era possibile adibire Giuseppe M. alle mansioni assegnate ad uno di questi due nuovi assunti, e cioè la non equivalenza di queste nuove mansioni rispetto a quelle in precedenza svolte da Giuseppe M.

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