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IL
LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE DI POSTO E’ ILLEGITTIMO
SE L’AZIENDA ASSUME LAVORATORI CON MANSIONI EQUIVALENTI A
QUELLE DEL DIPENDENTE LICENZIATO
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Manca
il giustificato motivo (Cassazione Sezione Lavoro n. 11029
del 12 maggio 2006, Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo).
Giuseppe M. dipendente della s.p.a. Energizer Italia, con
qualifica di impiegato di primo livello, addetto al settore
commerciale come “assistant area manager”, essendo stato
licenziato per riduzione di personale, ha ottenuto dal
Tribunale di Milano la dichiarazione di illegittimità del
licenziamento con ordine di reintegrazione nel posto di
lavoro, per mancato rispetto, da parte dell’azienda, della
procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991 per i
licenziamenti collettivi.
Richiamato in servizio, egli è stato nuovamente licenziato
con motivazione riferita alla soppressione, nell’ambito di
una riorganizzazione aziendale, delle mansioni di “assistant
area manager”. Il lavoratore ha impugnato davanti al
Tribunale di Milano, anche il secondo licenziamento,
chiedendone l’annullamento e rilevando, tra l’altro, che
l’azienda aveva assunto nuovi dipendenti con qualifica di
primo livello. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la
sua decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di
Milano che ha dichiarato illegittimo il licenziamento,
condannando la società a reintegrare il lavoratore in
mansioni equivalenti a quelle già svolte, nonché al
risarcimento del danno. La Corte di Milano ha rilevato che
l’azienda aveva ammesso di avere operato nuove assunzioni di
personale con mansioni di primo livello senza indicare i
motivi specifici con i quali non aveva ritenuto di
assegnarle a Giuseppe M. L’azienda ha proposto ricorso per
cassazione censurando la sentenza della Corte di Milano per
vizi di motivazione e violazione di legge.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11029 del 12 maggio 2006,
Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo) ha rigettato il ricorso
richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, il datore di
lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la
soppressione del posto di lavoro cui era addetto il
lavoratore licenziato, ha l’onere di provare che al momento
del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro
analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere
assegnato il lavoratore licenziato per l’espletamento di
mansioni equivalenti a quelle svolte, tenuto conto della
professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo, e deve
inoltre dimostrare di non avere effettuato per un congruo
periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova
assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore
licenziato. Nella specie – ha osservato la Cassazione – deve
ritenersi che la Corte di merito abbia correttamente
applicato questi principi atteso che, da un lato, ha
correttamente osservato che l’impossibilità di reimpiegare
il lavoratore in mansioni equivalenti doveva essere valutata
con riferimento alla situazione esistente al momento
dell’intimazione del secondo licenziamento e, dall’altro, ha
logicamente argomentato sottolineando che, avendo la società
ammesso di aver assunto nuovi dipendenti inquadrati nello
stesso livello del lavoratore licenziato (primo livello) ed
inseriti nello stesso settore commerciale, incombeva sulla
stessa l’onere di provare le ragioni per cui non era
possibile adibire Giuseppe M. alle mansioni assegnate ad uno
di questi due nuovi assunti, e cioè la non equivalenza di
queste nuove mansioni rispetto a quelle in precedenza svolte
da Giuseppe M. |