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LA CESSIONE DI CREDITO
PUO’ ESSERE UTILIZZATA DAL SINDACATO PER LA RISCOSSIONE DEI
CONTRIBUTI DOVUTI DAI LAVORATORI ISCRITTI –
Essa non deve
essere ostacolata dall’azienda (Cassazione Sezione Lavoro n.
13250 del 6 giugno 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).
I
dipendenti della s.p.a. Comau hanno ceduto al loro
sindacato, il Sincobas, nel 2001, una piccola quota del loro
credito per retribuzione verso l’azienda, a titolo di
contributo sindacale. Il Sincobas ha notificato all’azienda
le cessioni di credito, chiedendole di provvedere al
versamento mensile delle quote cedutegli. La Comau ha
respinto questa richiesta sostenendo di non essere tenuta al
versamento dei contributi. Il sindacato ha promosso nei
confronti dell’azienda, davanti al Tribunale di Torino, un
procedimento per repressione di comportamento antisindacale
in base all’art. 28 St. Lav. Nella fase cautelare il
Tribunale ha dichiarato l’antisindacalità del comportamento
della Comau s.p.a. consistente nel rifiuto di corrispondere
al Sincobas quanto lo stesso dovuto in forza delle cessioni
di credito operate dai suoi dipendenti; ha ordinato
all’azienda di effettuare tutti i pagamenti mensili delle
quote retributive cedute al sindacato e ha ordinato
l’affissione del dispositivo nelle bacheche aziendali per la
durata di trenta giorni consecutivi. La Comau ha proposto
opposizione avverso questo provvedimento. Il Tribunale l’ha
rigettata. La Corte di Appello di Torino ha confermato la
decisione del Tribunale, rilevando che la tutela di cui
all’art. 28 St. Lav. non è limitata ai diritti sindacali
specificamente riconosciuti, ma copre qualunque
comportamento del datore di lavoro “diretto ad impedire o
limitare l’esercizio della libertà e dell’attività
sindacale, nonché del diritto di sciopero”. L’attività posta
in essere dall’organizzazione sindacale facendo ricorso
all’istituto della cessione di credito – ha osservato la
Corte di Torino – era finalizzata allo scopo tipico del
sindacato e necessaria alla sua stessa esistenza e cioè al
suo finanziamento, per cui il rifiuto di dare attuazione ad
un legittimo negozio si concretizzava ad un ostacolo alla
libertà sindacale. L’azienda ha proposto ricorso per
cassazione censurando la decisione della Corte di Torino per
vizi di motivazione e violazione di legge.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13250 del 6 giugno 2006,
Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri) ha rigettato il ricorso. Il
referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell’art.
26, comma 2 St. Lav., ed il susseguente D.P.R. n. 313 del
1995 – ha affermato la Corte – non hanno determinato un
divieto di riscossione di quote associative sindacali a
mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo
soltanto venuto meno il relativo obbligo; pertanto, ben
possono i lavoratori, nell’esercizio della propria autonomia
privata ed attraverso lo strumento della cessione del
credito a favore del sindacato (cessione che non richiede,
in via generale, il consenso del debitore), richiedere al
datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i
contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso.
Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione importi
in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo
insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale
e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ. – ha
osservato la Corte – deve provarne l’esistenza; l’eccessiva
gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla
validità ed efficacia del contratto di cessione del credito,
ma può giustificare l’inadempimento del debitore ceduto,
finché il creditore non collabori a modificare le modalità
della prestazione in modo da realizzare un equo
contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di
lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia
ingiustificato – ha affermato la Corte – configura un
inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico,
costituisce una condotta antisindacale in quanto pregiudica
sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere
liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto
del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di
finanziamento necessari allo svolgimento della propria
attività. |