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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

 

LA CESSIONE DI CREDITO PUO’ ESSERE UTILIZZATA DAL SINDACATO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI LAVORATORI ISCRITTI – Essa non deve essere ostacolata dall’azienda (Cassazione Sezione Lavoro n. 13250 del 6 giugno 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri).
I dipendenti della s.p.a. Comau hanno ceduto al loro sindacato, il Sincobas, nel 2001, una piccola quota del loro credito per retribuzione verso l’azienda, a titolo di contributo sindacale. Il Sincobas ha notificato all’azienda le cessioni di credito, chiedendole di provvedere al versamento mensile delle quote cedutegli. La Comau ha respinto questa richiesta sostenendo di non essere tenuta al versamento dei contributi. Il sindacato ha promosso nei confronti dell’azienda, davanti al Tribunale di Torino, un procedimento per repressione di comportamento antisindacale in base all’art. 28 St. Lav. Nella fase cautelare il Tribunale ha dichiarato l’antisindacalità del comportamento della Comau s.p.a. consistente nel rifiuto di corrispondere al Sincobas quanto lo stesso dovuto in forza delle cessioni di credito operate dai suoi dipendenti; ha ordinato all’azienda di effettuare tutti i pagamenti mensili delle quote retributive cedute al sindacato e ha ordinato l’affissione del dispositivo nelle bacheche aziendali per la durata di trenta giorni consecutivi. La Comau ha proposto opposizione avverso questo provvedimento. Il Tribunale l’ha rigettata. La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale, rilevando che la tutela di cui all’art. 28 St. Lav. non è limitata ai diritti sindacali specificamente riconosciuti, ma copre qualunque comportamento del datore di lavoro “diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, nonché del diritto di sciopero”. L’attività posta in essere dall’organizzazione sindacale facendo ricorso all’istituto della cessione di credito – ha osservato la Corte di Torino – era finalizzata allo scopo tipico del sindacato e necessaria alla sua stessa esistenza e cioè al suo finanziamento, per cui il rifiuto di dare attuazione ad un legittimo negozio si concretizzava ad un ostacolo alla libertà sindacale. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Torino per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13250 del 6 giugno 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Vidiri) ha rigettato il ricorso. Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell’art. 26, comma 2 St. Lav., ed il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995 – ha affermato la Corte – non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo; pertanto, ben possono i lavoratori, nell’esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito a favore del sindacato (cessione che non richiede, in via generale,  il consenso del debitore), richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso. Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione importi in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ. – ha osservato la Corte – deve provarne l’esistenza; l’eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità ed efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l’inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato – ha affermato la Corte – configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce una condotta antisindacale in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.

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