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LA DECORRENZA DEL
TERMINE DI 60 GIORNI PER L’IMPUGNAZIONE DEL
LICENZIAMENTO DEVE RITENERSI SOSPESA PER EFFETTO DELLA
PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO DEL LAVORO DELLA RICHIESTA DEL
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
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Contrasto di giurisprudenza (Cassazione Sezione Lavoro n.
14087 del 19 giugno 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Di Nubila).
Giovanni B. dipendente della s.p.a. Fiart Mare è stato
licenziato con motivazione riferita al superamento del
periodo di comporto per malattia. La lettera di
licenziamento gli è pervenuta il 17 aprile 1998. Circa
quaranta giorni dopo, il 27 maggio 1998, egli ha depositato
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli la
richiesta del tentativo preventivo di conciliazione prevista
dall’art. 410 cod. proc. civ., manifestando l’intenzione di
impugnare il licenziamento davanti al Tribunale di Napoli,
in quanto a suo avviso il periodo di comporto non poteva
ritenersi esaurito. Con lettera pervenuta il 22 giugno 1998
la Direzione Provinciale ha comunicato alla Fiart Mare la
richiesta avanzata dal lavoratore. Poiché il tentativo di
conciliazione non ha avuto esito, Giovanni B., con ricorso
del 30 settembre 1998 ha chiesto al Tribunale di Napoli di
annullare il licenziamento. L’azienda si è difesa
sostenendo, tra l’altro, che il lavoratore doveva ritenersi
decaduto dal diritto di chiedere l’annullamento del
licenziamento, in quanto non le aveva comunicato
l’impugnazione nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 6
della legge n. 604/66 e la Direzione Provinciale del Lavoro
le aveva dato notizia della richiesta del tentativo di
conciliazione il 22 giugno 1998, ossia quando il termine di
60 giorni dalla comunicazione del licenziamento era scaduto
da sei giorni. La difesa del lavoratore ha replicato facendo
presente di avere depositato la richiesta del tentativo di
conciliazione prima della scadenza del termine previsto
dall’art. 6 della legge n. 604/66 e sostenendo
l’applicabilità dell’art. 410, secondo comma cod. proc. civ.
secondo cui “la
comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo
di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per
la durata del tentativo di conciliazione e per i venti
giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni
termine di decadenza”.
Sia il
Tribunale che la Corte di Appello di Napoli hanno ritenuto
la tardività dell’impugnazione del licenziamento rilevando
che la comunicazione all’azienda da parte della Direzione
Provinciale del Lavoro della richiesta del tentativo di
conciliazione era avvenuta oltre il termine di 60 giorni
previsto dalla legge n. 604/66 e che l’effetto sospensivo
della decadenza non può verificarsi prima della ricezione da
parte del datore di lavoro della comunicazione
dell’impugnazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per
cassazione censurando la decisione della Corte di Appello di
Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge.
La
Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14087 del 19 giugno 2006,
Pres. Sciarelli, Rel. Di Nubila) ha accolto il ricorso
ponendosi in consapevole contrasto con altre decisioni della
stessa sezione (n. 20153 del 18.10.2005 e n.
11116 del 15.5.2006, pubblicata quest’ultima da Legge e
Giustizia nel lancio del
6 giugno 2006)
ed affermando che il termine di decadenza previsto dall’art.
6 legge n. 604/66 deve ritenersi sospeso per effetto della
comunicazione da parte del lavoratore all’Ufficio del Lavoro
della richiesta di tentativo preventivo di conciliazione.
L’eventuale ritardo dell’Ufficio del Lavoro nel comunicare
la richiesta all’azienda – ha affermato la Corte – non deve
avere conseguenze negative per il lavoratore.
Pubblichiamo nella
Sezione Documenti il testo integrale della sentenza
della Suprema Corte. |