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La generica
rinuncia da parte del lavoratore a maggiori somme per
trattamento di fine rapporto, non è riferibile alla pretesa
diretta alla inclusione nel t.f.r. dei compensi per lavoro
straordinario continuativamente percepiti – Per difetto di
consapevolezza –
La
quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga
una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in
termini generici, ad una serie di titoli di pretese in
astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di
lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto,
può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il
lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine semestrale di
cui all’art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti
accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o
per il concorso di altre specifiche circostanze desumibile
aliunde,
che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di
diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il
cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi;
infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle
clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a
comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà
dispositiva dell’interessato. In particolare la rinuncia a
maggiori somme per trattamento di fine rapporto non è
riferibile alla specifica pretesa diretta alla inclusione
nel t.f.r. di compensi per lavoro straordinario
continuativamente percepiti. Il generico riferimento al
trattamento di fine rapporto è infatti del tutto inidoneo a
radicare nel lavoratore la consapevolezza di dismettere la
pretesa a tale computo (Cassazione Sezione Lavoro n. 13792
del 15 giugno 2006, Pres. Mercurio, Rel. Coletti De Cesare). |