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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

 

La generica rinuncia da parte del lavoratore a maggiori somme per trattamento di fine rapporto, non è riferibile alla pretesa diretta alla inclusione nel t.f.r. dei compensi per lavoro straordinario continuativamente percepiti – Per difetto di consapevolezza

La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine semestrale di cui all’art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibile aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato. In particolare la rinuncia a maggiori somme per trattamento di fine rapporto non è riferibile alla specifica pretesa diretta alla inclusione nel t.f.r. di compensi per lavoro straordinario continuativamente percepiti. Il generico riferimento al trattamento di fine rapporto è infatti del tutto inidoneo a radicare nel lavoratore la consapevolezza di dismettere la pretesa a tale computo (Cassazione Sezione Lavoro n. 13792 del 15 giugno 2006, Pres. Mercurio, Rel. Coletti De Cesare).

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