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SOTTOPOSTA ALLE
SEZIONI UNITE LA QUESTIONE DELLA CONFIGURABILITA’ DEL
REATO DI FALSO NELLA MANCATA TIMBRATURA, DA PARTE DEL
PUBBLICO IMPIEGATO, DEL CARTELLINO DI PRESENZA IN OCCASIONE
DI TEMPORANEI ALLONTANAMENTI DALL’UFFICIO – Per
contrasto di giurisprudenza (Cassazione Sezione Quinta
Penale ordinanza n. 135 del 3 febbraio 2006,
Pres. Foscarini, Rel. Nappi).
Vincenzo C., pubblico funzionario, dipendente della
Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, è stato
sottoposto a processo penale davanti al Tribunale di Palermo
con l’imputazione di falso e truffa per avere timbrato il
cartellino di presenza alle ore 8 in entrata e alle ore 14
in uscita, pur essendosi allontanato dall’ufficio, per
esigenze personali, nell’arco di tempo in cui risultava in
servizio. Il Tribunale l’ha ritenuto colpevole e la sua
decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di
Palermo. Egli ha proposto ricorso in Cassazione,
sostenendo, tra l’altro che nel suo caso non poteva
configurarsi il falso in quanto egli aveva timbrato il
cartellino alle ore indicate. Il processo è stato assegnato
alla V Sezione Penale che, con ordinanza n. 135 del 3
febbraio 2006 (Pres. Foscarini, Rel. Nappi) ha rimesso la
decisione del ricorso alle Sezioni Unite, avendo constatato
l’esistenza, in materia, di un contrasto di giurisprudenza.
La Corte ha rilevato che secondo l’orientamento espresso in
alcune decisioni (Cass. Sez. V, 21 settembre 2004, Di
Benedetto n. 230113 ed altre) “non costituisce il reato
di falso ideologico per omissione la mancata
timbratura, da parte del dipendente, del cartellino
segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di
lavoro, atteso che tale strumento di verifica della presenza
nell’orario di lavoro non può essere considerato
rappresentativo di un unitario atto di attestazione del
periodo di tempo complessivamente speso in ufficio dal
dipendente, bensì di distinti atti di attestazione, ciascuno
relativo alle ore di ingresso e di uscita dall’ufficio”.
A questa giurisprudenza – ha osservato la Corte –
si oppone però un diverso orientamento giurisprudenziale
secondo il quale “è configurabile il reato di falsità
ideologica in atto pubblico a carico del pubblico dipendente
che attesti nei fogli di presenza soltanto l’ora di ingresso
e quella di uscita dall’ufficio senza far menzione delle
assenze intermedie, atteso che detta attestazione può far
erroneamente ritenere che vi sia stata la presenza
continuativa in ufficio per tutte le ore di servizio dovute”
(Cass. Sez. V, 3 febbraio 2004, Cei, n. 228737 ed altre). |