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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

SOTTOPOSTA ALLE SEZIONI UNITE LA QUESTIONE DELLA CONFIGURABILITA’ DEL REATO DI FALSO NELLA MANCATA TIMBRATURA, DA PARTE DEL PUBBLICO IMPIEGATO, DEL CARTELLINO DI PRESENZA IN OCCASIONE DI TEMPORANEI ALLONTANAMENTI DALL’UFFICIO – Per contrasto di giurisprudenza (Cassazione Sezione Quinta Penale ordinanza n. 135 del 3 febbraio 2006, Pres. Foscarini, Rel. Nappi).
 

Vincenzo C., pubblico funzionario, dipendente della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, è stato sottoposto a processo penale davanti al Tribunale di Palermo con l’imputazione di falso e truffa per avere timbrato il cartellino di presenza alle ore 8 in entrata e alle ore 14 in uscita, pur essendosi allontanato dall’ufficio, per esigenze personali, nell’arco di tempo in cui risultava in servizio. Il Tribunale l’ha ritenuto colpevole e la sua decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. Egli ha proposto ricorso in  Cassazione, sostenendo, tra l’altro che nel suo caso non poteva configurarsi il falso in quanto egli aveva timbrato il cartellino alle ore indicate. Il processo è stato assegnato alla V Sezione Penale che, con ordinanza n. 135 del 3 febbraio 2006 (Pres. Foscarini, Rel. Nappi) ha rimesso la decisione del ricorso alle Sezioni Unite, avendo constatato l’esistenza, in materia, di un contrasto di giurisprudenza. La Corte ha rilevato che secondo l’orientamento espresso in alcune decisioni (Cass. Sez. V,  21 settembre 2004, Di Benedetto n. 230113 ed altre) “non costituisce il reato di falso ideologico per omissione la mancata timbratura, da parte del dipendente, del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro, atteso che tale strumento di verifica della presenza nell’orario di lavoro non può essere considerato rappresentativo di un unitario atto di attestazione del periodo di tempo complessivamente speso in ufficio dal dipendente, bensì di distinti atti di attestazione, ciascuno relativo alle ore di ingresso e di uscita dall’ufficio”.
A questa giurisprudenza – ha osservato la Corte – si oppone però un diverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale “è configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico a carico del pubblico dipendente che attesti nei fogli di presenza soltanto l’ora di ingresso e quella di uscita dall’ufficio senza far menzione delle assenze intermedie, atteso che detta attestazione può far erroneamente ritenere che vi sia stata la presenza continuativa in ufficio per tutte le ore di servizio dovute” (Cass. Sez. V, 3 febbraio 2004, Cei, n. 228737 ed altre).

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