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La decisione arbitrale
sull’impugnazione della sanzione disciplinare ha natura di
lodo irrituale – Può essere impugnata davanti al Tribunale,
la cui decisione è soggetta a ricorso per cassazione –
In base all’art. 7 St. Lav. il
lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare può impugnarla davanti a un collegio di
conciliazione e arbitrato composto da un rappresentante di
ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune
accordo, o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell’Ufficio del lavoro. La decisione del collegio ha natura
di lodo arbitrale irrituale. Essa è impugnabile davanti al
Tribunale, quale giudice di unico grado, avverso la cui
decisione è ammesso soltanto il ricorso per cassazione.
Il lodo arbitrale irrituale (ex art. 7 legge n.
300 del 1970) è impugnabile soltanto per vizi della
manifestazione della volontà negoziale e non anche per
nullità, ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ. Dalla
affermata natura di arbitrato irrituale della procedura
consegue che in sede giudiziale non è più ammessa la
sindacabilità delle valutazioni di merito affidate alla
discrezionalità degli arbitri, mentre rimane salvo il
controllo dell’autorità giudiziaria sia sull’esistenza di
vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per
alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, sia
sull’osservanza delle disposizioni inderogabili di legge
ovvero di contratti o accordi collettivi. Il lodo, emesso a
seguito di arbitrato irrituale, non è censurabile in ordine
alla ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto
e alla loro riconducibilità ad una fattispecie di illecito
disciplinare. Pertanto, se gli arbitri accertano in via di
fatto i presupposti per l’applicazione di una sanzione
disciplinare nei confronti di un dipendente in conformità
della previsione della contrattazione collettiva, non è
possibile che tale apprezzamento di fatto sia
successivamente rimesso in discussione con l’impugnazione
del lodo, salva l’ipotesi in cui quest’ultimo – che ha
natura strettamente negoziale – sia affetto da un vizio
della volontà, quale l’errore, la violenza, o il dolo; ossia
rileva solo l’errore sostanziale o essenziale (artt. 1428 e
1429 cod. civ.), che attiene alla formazione della volontà
degli arbitri e che ricorre quando questi ultimi abbiano
avuto una falsa rappresentazione della realtà (Cassazione
Sezione Lavoro n. 4025 del 23 febbraio 2006, Pres. Ciciretti,
Rel. Amoroso). |