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In caso di
infortunio sul lavoro, ai fini del decorso del termine
per l’azione di regresso contro l’azienda da parte
dell’INAIL, la definizione del giudizio penale mediante
patteggiamento equivale a condanna – In base all’art. 444
cod. pen. –
Il
termine entro il quale l’INAIL deve proporre azione di
regresso nei confronti del datore di lavoro condannato dal
giudice penale quale responsabile dell’infortunio occorso la
lavoratore, è triennale e decorre dalla condanna. Si tratta
di un termine di prescrizione, non di decadenza, e pertanto
può essere interrotto dall’ente mediante atti
stragiudiziali. Agli effetti della prescrizione, la sentenza
di applicazione della pena su richiesta dell’imputato,
pronunciata dal giudice penale in base all’art. 444 cod.
proc. pen. (“patteggiamento”) deve ritenersi di condanna.
Infatti il procedimento definito con patteggiamento,
nonostante abbia una componente negoziale, rimane un
giudizio che si conclude con l’irrogazione della pena. Ciò
comporta, quale condizione imprescindibile per l’irrogazione
di una pena, anche se concordata, un accertamento di
responsabilità penale, che non necessita di essere pieno. Il
giudice infatti, in caso di patteggiamento, deve accertare
che dagli atti di indagine compiuti dal PM non risulti che
“il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o
che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla
legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca
una condizione di procedibilità”; il che significa che il
giudice può rilevare non solo l’esistenza di prove positive
dell’innocenza dell’imputato, ma anche la mancanza di prove
della colpevolezza. Se tale accertamento negativo da parte
del giudice non equivale ad una pronuncia positiva di
responsabilità, certamente la presuppone, proprio per la
correlazione tra pena e responsabilità posta dall’art. 27
Cost. (Cassazione Sezione Lavoro n. 3723 del 21 febbraio
2006, Pres. Mattone, Rel. De Matteis). |