Home |Chi siamo| Servizi| Comunicati| Accordi|Ccnl| Cia|Esattoriali| Assicurativi| Sentenze|Mobbing|Rsa|Scrivi

Massime di Sentenze

Fonti:

www.legge-e-giustizia.it

In caso di infortunio sul lavoro, ai fini del decorso del termine per l’azione di regresso contro l’azienda da parte dell’INAIL, la definizione del giudizio penale mediante patteggiamento equivale a condanna – In base all’art. 444 cod. pen. – Il termine entro il quale l’INAIL deve proporre azione di regresso nei confronti del datore di lavoro condannato dal giudice penale quale responsabile dell’infortunio occorso la lavoratore, è triennale e decorre dalla condanna. Si tratta di un termine di prescrizione, non di decadenza, e pertanto può essere interrotto dall’ente mediante atti stragiudiziali. Agli effetti della prescrizione, la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’imputato, pronunciata dal giudice penale in base all’art. 444 cod. proc. pen. (“patteggiamento”) deve ritenersi di condanna. Infatti il procedimento definito con patteggiamento, nonostante abbia una componente negoziale, rimane un giudizio che si conclude con l’irrogazione della pena. Ciò comporta, quale condizione imprescindibile per l’irrogazione di una pena, anche se concordata, un accertamento di responsabilità penale, che non necessita di essere pieno. Il giudice infatti, in caso di patteggiamento, deve accertare che dagli atti di indagine compiuti dal PM non risulti che “il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità”; il che significa che il giudice può rilevare non solo l’esistenza di prove positive dell’innocenza dell’imputato, ma anche la mancanza di prove della colpevolezza. Se tale accertamento negativo da parte del giudice non equivale ad una pronuncia positiva di responsabilità, certamente la presuppone, proprio per la correlazione tra pena e responsabilità posta dall’art. 27 Cost. (Cassazione Sezione Lavoro n. 3723 del 21 febbraio 2006, Pres. Mattone, Rel. De Matteis).

Home | Chi siamo | Servizi| Comunicati| Accordi| Ccnl | Cia| Esattoriali| Assicurativi| Sentenze| Mobbing| Rsa| Scrivi