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Massime di Sentenze

Fonti:

www.legge-e-giustizia.it

www.cittadinolex.kataweb.it

La gratuità della prestazione lavorativa deve essere rigorosamente provata dal datore di lavoro – In caso di finalità ideale –  Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, con il conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione. E’ tuttavia possibile che la prestazione lavorativa sia svolta a titolo gratuito per la presenza di un vincolo politico, ideale, religioso e simili. Il datore di lavoro richiesto di pagare la retribuzione, se eccepisce la gratuità della prestazione in quanto resa “affectionis vel benevolentiae causa”, deve provare l’esistenza della finalità ideale alternativa a quella lucrativa. La prova deve essere rigorosa. La circostanza che il soggetto lavoratore sia iscritto a un seminario religioso non è sufficiente per escludere l’onerosità delle prestazioni lavorative da lui fornite all’istituzione per opera di manutenzione, ma a tal fine occorre la prova rigorosa che la causa del contratto sia l’adesione alle finalità religiose dell’ente e che solo in vista di tali finalità il lavoro venga prestato (Cassazione Sezione Lavoro n. 3602 del 20 febbraio 2006, Pres. Ianniruberto, Rel. Di Nubila)

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