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La gratuità della
prestazione lavorativa deve essere rigorosamente provata
dal datore di lavoro – In caso di finalità ideale –
Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione
di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo
oneroso, con il conseguente diritto del lavoratore alla
retribuzione. E’ tuttavia possibile che la prestazione
lavorativa sia svolta a titolo gratuito per la presenza di
un vincolo politico, ideale, religioso e simili. Il datore
di lavoro richiesto di pagare la retribuzione, se eccepisce
la gratuità della prestazione in quanto resa “affectionis
vel benevolentiae causa”, deve provare l’esistenza della
finalità ideale alternativa a quella lucrativa. La prova
deve essere rigorosa. La circostanza che il soggetto
lavoratore sia iscritto a un seminario religioso non è
sufficiente per escludere l’onerosità delle prestazioni
lavorative da lui fornite all’istituzione per opera di
manutenzione, ma a tal fine occorre la prova rigorosa che la
causa del contratto sia l’adesione alle finalità religiose
dell’ente e che solo in vista di tali finalità il lavoro
venga prestato (Cassazione Sezione Lavoro n. 3602 del 20
febbraio 2006, Pres. Ianniruberto, Rel. Di Nubila) |