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Anche il
dipendente della pubblica amministrazione è tutelato
contro la dequalificazione – In base all’art. 52 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 –
Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
(che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede al primo
comma dell’art. 52 (in tema di disciplina delle mansioni)
che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
considerate equivalenti nell’ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto dello sviluppo
professionale o di procedure concorsuali o selettive;
formulazione questa che ripete nella sostanza l’analoga
prescrizione contenuta nella prima parte dell’art. 2103 cod.
civ. secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione”.
Nel caso di mutamento di mansioni per
esercizio del jus variandi da parte del datore di
lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del
livello retributivo raggiunto comprensivo di eventuali
compensi speciali attribuiti con continuità, ad integrazione
della retribuzione base, in ragione della professionalità da
lui raggiunta e del livello qualitativo delle mansioni
stesse; invece non ricadono nel principio della
irriducibilità della retribuzione le indennità che
ineriscono a particolari modalità della prestazione di
lavoro ed a fattori di maggiore gravosità della medesima. La
garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende
alla sola retribuzione compensativa delle qualità
professionali intrinseche essenziali delle mansioni
precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione
che siano erogate per compensare particolari modalità della
prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche
non correlate con le prospettate qualità professionali della
stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta
venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche
estrinseche che ne risultavano compensate. In particolare
non rientra nella garanzia retributiva in questione
l’indennità di reperibilità (Cassazione Sezione Lavoro n.
3389 del 16 febbraio 2006, Pres. Ciciretti, Rel. Amoroso). |