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Massime di Sentenze

Fonti:

www.legge-e-giustizia.it

Anche il dipendente della pubblica amministrazione è tutelato contro la dequalificazione – In base all’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede al primo comma dell’art. 52 (in tema di disciplina delle mansioni) che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive; formulazione questa che ripete nella sostanza l’analoga prescrizione contenuta nella prima parte dell’art. 2103 cod. civ. secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”.
                Nel caso di mutamento di mansioni per esercizio del jus variandi da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello retributivo raggiunto comprensivo di eventuali compensi speciali attribuiti con continuità, ad integrazione della retribuzione base, in ragione della professionalità da lui raggiunta e del livello qualitativo delle mansioni stesse; invece non ricadono nel principio della irriducibilità della retribuzione le indennità che ineriscono a particolari modalità della prestazione di lavoro ed a fattori di maggiore gravosità della medesima. La garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate. In particolare non rientra nella garanzia retributiva in questione l’indennità di reperibilità (Cassazione Sezione Lavoro n. 3389 del 16 febbraio 2006, Pres. Ciciretti, Rel. Amoroso).

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