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IL MANCATO REPERIMENTO
DEL LAVORATORE A DOMICILIO IN OCCASIONE DI UN CONTROLLO
MEDICO PUO’ RITENERSI GIUSTIFICATO SE EGLI SI E’ RECATO
PRESSO UN CENTRO SPECIALIZZATO PER SOTTOPORSI A TERAPIE
Il rigore della giurisprudenza si è attenuato
(Cassazione Sezione Lavoro n. 8012 del 6 aprile 2006, Pres.
Senese, Rel. Di Nubila).
Maggiorina O., dipendente della S.p.A. Poste
Italiane, si è assentata dal lavoro per malattia causata da
postumi di un infortunio sul lavoro. Il 10 gennaio 1998 ella
si è allontanata dal domicilio per seguire un ciclo di cure
presso un istituto convenzionato. Per questa ragione ella
non è stata reperita presso il suo domicilio dal medico
incaricato dall’INPS di effettuare una visita di controllo.
Il giorno successivo la lavoratrice si è recata presso
l’ambulatorio medico-legale ove è stata sottoposta a visita
di controllo, che ha avuto esito per lei favorevole.
L’azienda le ha applicato una sanzione disciplinare motivata
con riferimento alla sua assenza dal domicilio in occasione
della visita di controllo.
La lavoratrice ha chiesto al Tribunale di
Savona di annullare la sanzione, sostenendo che
l’allontanamento dal domicilio doveva ritenersi
giustificato. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte
d’Appello ha riformato questa decisione e, richiamando anche
la normativa del contratto collettivo nazionale, ha
dichiarato illegittimo il provvedimento disciplinare subito
dalla lavoratrice affermando che: “la
sanzione disciplinare può essere irrogata al dipendente il
quale, col suo comportamento, dimostri di avere inteso
sottrarsi al controllo medico; non è quindi sufficiente la
mera assenza del lavoratore alla visita domiciliare, ma
occorre dimostrare che egli abbia dolosamente inteso
sottrarsi al detto controllo; il che non ricorre nella
fattispecie, dato che Maggiorina O. si trovava,
pacificamente, presso un centro specializzato per effettuare
la prescritta terapia e, il giorno seguente, ben volentieri
si è sottoposta al controllo medico”.
La S.p.A. Poste Italiane ha proposto ricorso
per cassazione, richiamando la giurisprudenza restrittiva
della Suprema Corte in merito alla possibilità di ritenere
giustificato il mancato reperimento del lavoratore in
occasione di un controllo medico.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8012 del
6 aprile 2006, Pres. Senese, Rel. Di Nubila) ha rigettato il
ricorso. La giurisprudenza citata dalla ricorrente Poste
Italiane – ha osservato la Corte – risale agli anni
1999-2000 e segue un indirizzo rigoroso in tema di assenza a
visita fiscale; successivamente l’orientamento è divenuto
meno rigoroso, con l’affermazione (Cass. n. 16996/2002) che
“in
tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di
assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato
reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante
le fasce orarie di reperibilità, non si identifica
esclusivamente con lo stato di necessità o di forza
maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua
della sentenza n. 78/1988 della Corte Costituzionale, anche
da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile – la
cui dimostrazione spetta al lavoratore – quale quella di far
constatare l’eventuale guarigione dalla malattia, al fine
della ripresa dell’attività lavorativa”
(nella specie veniva cassata una sentenza la quale aveva
negato ingresso alla prova per testi volta a dimostrare che
il lavoratore si era recato dal proprio medico di fiducia).
Tale indirizzo – ha rilevato la Corte – è stato ribadito
dalla giurisprudenza successiva: Cass. nn. 22065/2004,
4247/2004, 9453/2005, 14735/2004, 15446/2004. Ai principi
affermati dalla giurisprudenza più recente, in base ai quali
l’assenza dal domicilio per seguire un ciclo di cure può
essere apprezzato dal giudice di merito quale giustificato
motivo del mancato controllo, va aggiunta – ha osservato la
Corte – l’interpretazione del CCNL operata dalla Corte di
Appello, secondo la quale ad integrare l’infrazione
contestata alla lavoratrice non è sufficiente la mera
assenza dal domicilio del lavoratore, ma occorre che ad essa
si accompagni la volontà del lavoratore stesso di sottrarsi
alla visita di controllo, circostanza questa che nella
specie è stata negata. |