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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

IL MANCATO REPERIMENTO DEL LAVORATORE A DOMICILIO IN OCCASIONE DI UN CONTROLLO MEDICO PUO’ RITENERSI GIUSTIFICATO SE EGLI SI E’ RECATO PRESSO UN CENTRO SPECIALIZZATO PER SOTTOPORSI A TERAPIE

Il rigore della giurisprudenza si è attenuato (Cassazione Sezione Lavoro n. 8012 del 6 aprile 2006, Pres. Senese, Rel. Di Nubila).
 

Maggiorina O., dipendente della S.p.A. Poste Italiane, si è assentata dal lavoro per malattia causata da postumi di un infortunio sul lavoro. Il 10 gennaio 1998 ella si è allontanata dal domicilio per seguire un ciclo di cure presso un istituto convenzionato. Per questa ragione ella non è stata reperita presso il suo domicilio dal medico incaricato dall’INPS di effettuare una visita di controllo. Il giorno successivo la lavoratrice si è recata presso l’ambulatorio medico-legale ove è stata sottoposta a visita di controllo, che ha avuto esito per lei favorevole. L’azienda le ha applicato una sanzione disciplinare motivata con riferimento alla sua assenza dal domicilio in occasione della visita di controllo.
La lavoratrice ha chiesto al Tribunale di Savona di annullare la sanzione, sostenendo che l’allontanamento dal domicilio doveva ritenersi giustificato. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’Appello ha riformato questa decisione e, richiamando anche la normativa del contratto collettivo nazionale, ha dichiarato illegittimo il provvedimento disciplinare subito dalla lavoratrice affermando che: “la sanzione disciplinare può essere irrogata al dipendente il quale, col suo comportamento, dimostri di avere inteso sottrarsi al controllo medico; non è quindi sufficiente la mera assenza del lavoratore alla visita domiciliare, ma occorre dimostrare che egli abbia dolosamente inteso sottrarsi al detto controllo; il che non ricorre nella fattispecie, dato che Maggiorina O. si trovava, pacificamente, presso un centro specializzato per effettuare la prescritta terapia e, il giorno seguente, ben volentieri si è sottoposta al controllo medico”.
La S.p.A. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione, richiamando la giurisprudenza restrittiva della Suprema Corte in merito alla  possibilità di ritenere giustificato il mancato reperimento del lavoratore in occasione di un controllo medico.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8012 del 6 aprile 2006, Pres. Senese, Rel. Di Nubila) ha rigettato il ricorso. La giurisprudenza citata dalla ricorrente Poste Italiane – ha osservato la Corte – risale agli anni 1999-2000 e segue un indirizzo rigoroso in tema di assenza a visita fiscale; successivamente l’orientamento è divenuto meno rigoroso, con l’affermazione (Cass. n. 16996/2002) che “in tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua della sentenza n. 78/1988 della Corte Costituzionale, anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile – la cui dimostrazione spetta al lavoratore – quale quella di far constatare l’eventuale guarigione dalla malattia, al fine della ripresa dell’attività lavorativa” (nella specie veniva cassata una sentenza la quale aveva negato ingresso alla prova per testi volta a dimostrare che il lavoratore si era recato dal proprio medico di fiducia). Tale indirizzo – ha rilevato la Corte – è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva: Cass. nn. 22065/2004, 4247/2004, 9453/2005, 14735/2004, 15446/2004. Ai principi affermati dalla giurisprudenza più recente, in base ai quali l’assenza dal domicilio per seguire un ciclo di cure può essere apprezzato dal giudice di merito quale giustificato motivo del mancato controllo, va aggiunta – ha osservato la Corte – l’interpretazione del CCNL operata dalla Corte di Appello, secondo la quale ad integrare l’infrazione contestata alla lavoratrice non è sufficiente la mera assenza dal domicilio del lavoratore, ma occorre che ad essa si accompagni la volontà del lavoratore stesso di sottrarsi alla visita di controllo, circostanza questa che nella specie è stata negata.

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