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RIVOLGERE FALSE ACCUSE DI
VIOLENZA A UN DIRIGENTE PUO’ GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO
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Anche se ciò avviene a fini di difesa in un
procedimento disciplinare (Cassazione Sezione Lavoro n. 8679
del 13 aprile 2006, Pres. Mercurio, Rel. Balletti).
Vladimiro D., dipendente della s.p.a.
Aeroporti di Roma è stato sottoposto, nel febbraio 1995, a
procedimento disciplinare con l’addebito di essersi
rifiutato di mostrare a un dirigente della società alcuni
atti che stava fotocopiando. Egli si è difeso con una
lettera di giustificazione, sottoscritta anche dal suo
legale, nella quale da un lato ha sostenuto di avere usato
legittimamente la fotocopiatrice e dall’altro ha fatto
presente di avere subito, in occasione dell’episodio
contestatogli, una violenza fisica da parte del dirigente
che, nel tentativo di togliergli di mano i documenti oggetto
di fotocopiatura, lo aveva strattonato facendolo andare a
terra e provocandogli una distorsione al ginocchio destro.
L’azienda gli ha inflitto cinque giorni di sospensione e lo
ha sottoposto nuovamente a procedimento disciplinare con
l’addebito di avere, nella lettera di giustificazione
relativa alla prima contestazione, falsamente accusato il
dirigente di un atto di violenza che, secondo i risultati di
un’indagine interna, non si era verificato.
Il secondo procedimento disciplinare si è
concluso con il licenziamento in tronco. Nel giudizio che ne
è seguito, il Tribunale di Roma, dopo avere svolto
l’istruttoria, ha respinto la domanda di annullamento del
licenziamento, in quanto ha ritenuto provata la falsità
dell’accusa rivolta al dirigente. La decisione è stata
confermata dalla Corte di Appello di Roma che ha ritenuto
proporzionata la sanzione, in quanto il lavoratore aveva
rappresentato all’azienda una situazione non solo totalmente
falsa, ma tale da poter pregiudicare la situazione di un
superiore. Vladimiro D. ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la decisione della Corte di Appello per vizi di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8679 del
13 aprile 2006, Pres. Mercurio, Rel. Balletti) ha rigettato
il ricorso. Non può ritenersi che la responsabilità
disciplinare a carico del ricorrente possa venire meno, o
essere attenuata – ha affermato la Corte – per essere stato
il comportamento in questione commesso da Vladimiro D. in
una lettera di giustificazione (firmata anche dal suo
difensore, il che non toglie la piena responsabilità del
lavoratore, per la dichiarazione coscientemente
sottoscritta) rispetto ad una precedente contestazione
disciplinare e ciò in quanto – come esattamente è stato
rimarcato nella sentenza impugnata – “il
comportamento di Vladimiro D. di avere rappresentato una
situazione non solo totalmente falsa, ma tale da poter
pregiudicare la situazione di un superiore, al mero fine di
trovare una giustificazione per un episodio, a sua volta di
responsabilità disciplinare, è idoneo a rompere il vincolo
fiduciario tra le parti, minando quel rapporto di mutuo
affidamento, alla base del rapporto lavorativo”. |