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Massime di Sentenze

Fonte:

www.legge-e-giustizia.it

RIVOLGERE FALSE ACCUSE DI VIOLENZA A UN DIRIGENTE PUO’ GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO Anche se ciò avviene a fini di difesa in un procedimento disciplinare (Cassazione Sezione Lavoro n. 8679 del 13 aprile 2006, Pres. Mercurio, Rel. Balletti).
           

Vladimiro D., dipendente della s.p.a. Aeroporti di Roma è stato sottoposto, nel febbraio 1995, a procedimento disciplinare con l’addebito di essersi rifiutato di mostrare a un dirigente della società alcuni atti che stava fotocopiando. Egli si è difeso con una lettera di giustificazione, sottoscritta anche dal suo legale, nella quale da un lato ha sostenuto di avere usato legittimamente la fotocopiatrice e dall’altro ha fatto presente di avere subito, in occasione dell’episodio contestatogli, una violenza fisica da parte del dirigente che, nel tentativo di togliergli di mano i documenti oggetto di fotocopiatura, lo aveva strattonato facendolo andare a terra e provocandogli una distorsione al ginocchio destro. L’azienda gli ha inflitto cinque giorni di sospensione e lo ha sottoposto nuovamente a procedimento disciplinare con l’addebito di avere, nella lettera di giustificazione relativa alla prima contestazione, falsamente accusato il dirigente di un atto di violenza che, secondo i risultati di un’indagine interna, non si era verificato.
Il secondo procedimento disciplinare si è concluso con il licenziamento in tronco. Nel giudizio che ne è seguito, il Tribunale di Roma, dopo avere svolto l’istruttoria, ha respinto la domanda di annullamento del licenziamento, in quanto ha ritenuto provata la falsità dell’accusa rivolta al dirigente. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma che ha ritenuto proporzionata la sanzione, in quanto il lavoratore aveva rappresentato all’azienda una situazione non solo totalmente falsa, ma tale da poter pregiudicare la situazione di un superiore. Vladimiro D. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Appello per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8679 del 13 aprile 2006, Pres. Mercurio, Rel. Balletti) ha rigettato il ricorso. Non può ritenersi che la responsabilità disciplinare a carico del ricorrente possa venire meno, o essere attenuata – ha affermato la Corte – per essere stato il comportamento in questione commesso da Vladimiro D. in una lettera di giustificazione (firmata anche dal suo difensore, il che non toglie la piena responsabilità del lavoratore, per la dichiarazione coscientemente sottoscritta) rispetto ad una precedente contestazione disciplinare e ciò in quanto – come esattamente è stato rimarcato nella sentenza impugnata – “il comportamento di Vladimiro D. di avere rappresentato una situazione non solo totalmente falsa, ma tale da poter pregiudicare la  situazione di un superiore, al mero fine di trovare una giustificazione per un episodio, a sua volta di responsabilità disciplinare, è idoneo a rompere il vincolo fiduciario tra le parti, minando quel rapporto di mutuo affidamento, alla base del rapporto lavorativo”.

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