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Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

LE ASSENZE DEL LAVORATORE PER MALATTIA CAUSATA DA UN COMPORTAMENTO INGIUSTAMENTE PERSECUTORIO TENUTO DAL DATORE DI LAVORO NON DEVONO ESSERE CALCOLATE AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPARTO – E non giustificano pertanto il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 4959 dell’8 marzo 2005, Pres. Senese, Rel. Guglielmucci).
            Maria D., dipendente di un’impresa di pulizie, ha denunciato una violenza sessuale subita da parte di un superiore gerarchico. L’azienda non ha adottato provvedimenti nei confronti dell’autore della violenza, accertata in sede penale. La lavoratrice ha subito invece, dopo la denuncia, una serie di provvedimenti disciplinari per assenze o ritardi in base ad addebiti risultati in gran parte privi di fondamento. Le è stato inoltre frequentemente cambiato l’orario di lavoro. Tra l’altro all’orario continuato dalle ore 12 alle 18 in precedenza da lei osservato ne è stato sostituito uno spezzato, dalle 6 alle 9 e dalle 14 alle 17. La lavoratrice è stata colpita da stato ansioso depressivo e per tale malattia si è ripetutamente assentata. Quando il numero delle assenze ha superato 370 giorni, l’azienda l’ha licenziata per superamento del periodo di comparto previsto dal contratto collettivo. La lavoratrice ha impugnato il  licenziamento davanti al Pretore di Roma sostenendo che le sue assenze dal lavoro erano dipese da una malattia causata dal comportamento persecutorio tenuto nei suoi confronti dall’azienda. Il Pretore di Roma ha rigettato la domanda in quanto non ha ritenuto provato l’intento persecutorio dei provvedimenti adottati dal datore di lavoro. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale per difetto di motivazione e violazione di legge e rilevando la mancanza di un’approfondita indagine sui fatti denunciati. 
            La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4959 dell’8 marzo 2005, Pres. Senese, Rel. Guglielmucci) ha accolto il ricorso. Ove le assenze per malattia siano causate dalla violazione, da parte del datore di lavoro allo specifico obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore e del più generale dovere che su di lui incombe di rispetto della persona del lavoratore (art. 41, comma 2° della Costituzione) – ha affermato la Corte – di esse non deve tenersi conto ai fini del superamento del periodo di comporto che, in base all’art. 2110 cod. civ., consente il licenziamento. Nel caso in esame – ha osservato la Cassazione – il Tribunale non ha adeguatamente motivato il giudizio di irrilevanza delle circostanze emerse dal processo, tali da denotare un comportamento ingiustamente persecutorio del datore di lavoro. La Corte ha cassato la decisione impugnata rinviando la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Roma.

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