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Fonte:
http://www.legge-e-giustizia.it
LE ASSENZE DEL LAVORATORE PER
MALATTIA CAUSATA DA UN COMPORTAMENTO INGIUSTAMENTE PERSECUTORIO TENUTO
DAL DATORE DI LAVORO NON DEVONO ESSERE CALCOLATE AI FINI DEL SUPERAMENTO
DEL PERIODO DI COMPARTO – E non
giustificano pertanto il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n.
4959 dell’8 marzo 2005, Pres. Senese, Rel. Guglielmucci).
Maria D., dipendente di un’impresa
di pulizie, ha denunciato una violenza sessuale subita da parte di un
superiore gerarchico. L’azienda non ha adottato provvedimenti nei
confronti dell’autore della violenza, accertata in sede penale. La
lavoratrice ha subito invece, dopo la denuncia, una serie di
provvedimenti disciplinari per assenze o ritardi in base ad addebiti
risultati in gran parte privi di fondamento. Le è stato inoltre
frequentemente cambiato l’orario di lavoro. Tra l’altro all’orario
continuato dalle ore 12 alle 18 in precedenza da lei osservato ne è
stato sostituito uno spezzato, dalle 6 alle 9 e dalle 14 alle 17. La
lavoratrice è stata colpita da stato ansioso depressivo e per tale
malattia si è ripetutamente assentata. Quando il numero delle assenze ha
superato 370 giorni, l’azienda l’ha licenziata per superamento del
periodo di comparto previsto dal contratto collettivo. La lavoratrice ha
impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma sostenendo che le
sue assenze dal lavoro erano dipese da una malattia causata dal
comportamento persecutorio tenuto nei suoi confronti dall’azienda. Il
Pretore di Roma ha rigettato la domanda in quanto non ha ritenuto
provato l’intento persecutorio dei provvedimenti adottati dal datore di
lavoro. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal
Tribunale di Roma. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione
censurando la sentenza del Tribunale per difetto di motivazione e
violazione di legge e rilevando la mancanza di un’approfondita indagine
sui fatti denunciati.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
n. 4959 dell’8 marzo 2005, Pres. Senese, Rel. Guglielmucci) ha accolto
il ricorso. Ove le assenze per malattia siano causate dalla violazione,
da parte del datore di lavoro allo specifico obbligo del datore di
lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore e del più
generale dovere che su di lui incombe di rispetto della persona del
lavoratore (art. 41, comma 2° della Costituzione) – ha affermato la
Corte – di esse non deve tenersi conto ai fini del superamento del
periodo di comporto che, in base all’art. 2110 cod. civ., consente il
licenziamento. Nel caso in esame – ha osservato la Cassazione – il
Tribunale non ha adeguatamente motivato il giudizio di irrilevanza delle
circostanze emerse dal processo, tali da denotare un comportamento
ingiustamente persecutorio del datore di lavoro. La Corte ha cassato la
decisione impugnata rinviando la causa, per nuovo esame, alla Corte di
Appello di Roma. |