|
Fonte:
http://www.legge-e-giustizia.it
IL LAVORATORE “MOBBIZZATO” DAI
SUOI COLLEGHI HA DIRITTO DI OTTENERE DALL’AZIENDA IL RISARCIMENTO DEL
DANNO – In base all’art. 2087 c.c.
(Cassazione Sezione Lavoro n. 6326 del 23 marzo 2005, Pres. Mattone,
Rel. Figurelli).
Alberto L., dipendente dell’INCE,
poi incorporato dalla Banca Popolare di Novara, ha svolto la sua
attività fino al giugno del 1993 presso l’Ufficio Sistemi Informatici,
provvedendo alla registrazione dei dati, alla predisposizione di
prospetti e tabulati e, successivamente, presso l’Ufficio Ragioneria,
dove si è occupato dell’inserimento dei dati relativi al pagamento delle
rate di mutuo da parte della clientela, ai censimenti anagrafici, al
rilascio delle informazioni contabili relative alla istruttoria delle
pratiche dei clienti mutuatari. A partire dal gennaio 1994, e per circa
quattro anni, è stato destinato all’Ufficio Corriere, dove la sua
attività è consistita unicamente nell’apertura, timbratura e successivo
smistamento della corrispondenza in arrivo, in mancanza di altri
colleghi; dopo qualche tempo a tale attività è stata aggiunta quella di
prelievo pratiche dall’archivio e fotocopiatura dei documenti.
Alberto L. si è rivolto al Tribunale
di Roma per ottenere l’accertamento della illegittimità della sua
adibizione a mansioni inferiori e la conseguente condanna della Banca
Popolare di Novara al risarcimento del danno per demansionamento, nonché
la condanna dell’azienda al risarcimento del danno biologico e del danno
psichico derivatogli per stato ansioso depressivo insorto a causa delle
vicende lavorative; egli ha altresì richiesto la dichiarazione di
illegittimità delle note caratteristiche del 1996 con cui aveva ricevuto
dai responsabili aziendali il giudizio di mediocre per le sue
prestazioni lavorative.
Il Tribunale di Roma, in parziale
accoglimento della domanda del lavoratore, ha accertato la sua
illegittima adibizione a mansioni inferiori, rispetto a quelle
originariamente svolte e ha condannato la Banca Popolare di Novara a
risarcirgli il danno, liquidandolo, in via equitativa, in misura pari al
30% del trattamento economico corrisposto, oltre accessori; il Tribunale
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico e quella
volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità delle note
caratteristiche del 1996.
Questa decisione è stata riformata
dalla Corte di Appello di Roma che ha condannato la Banca Popolare di
Novara al risarcimento del danno da dequalificazione professionale
cagionato ad Alberto L. in misura pari al 50% - anziché il 30%, come
stabilito in primo grado – del trattamento economico corrisposto per il
periodo dedotto in giudizio, oltre accessori; ha dichiarato la nullità
delle note caratteristiche relative al ricorrente per l’anno 1996; ha
disposto con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio
per determinare la risarcibilità o meno del danno biologico.
In particolare, con riferimento a
quest’ultimo punto la Corte ha osservato quanto segue: a) la sentenza
impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico,
per mancanza di prova del nesso di causalità fra la dedotta patologia
ansioso-depressiva ed il demansionamento; tale impostazione non è
condivisibile, avendo il lavoratore, nell’atto introduttivo del
giudizio, posto la lesione alla sua integrità psico-fisica in relazione
non solo al subito demansionamento, ma al “globale comportamento
antigiuridico del datore di lavoro”, e segnalato una serie di
comportamenti ed episodi, verificatisi nell’ambito lavorativo, che
avrebbero contribuito a determinare l’insorgere della denunciata
patologia; b) anche se la qualificazione di detto “comportamento
globale” quale “mobbing” è stata successiva all’introduzione del
giudizio, non trattasi di domanda “nuova”, tanto più che il concetto di
“mobbing” ha carattere metagiuridico ed al momento manca di una espressa
previsione normativa; fermo restando l’approfondimento di tale tematica
in sede di pronuncia definitiva, gli episodi denunciati sono stati
sostanzialmente confermati nel corso dell’espletata istruttoria, da cui
è emersa una situazione lavorativa per il lavoratore quanto mai
difficile, in quanto i rapporti personali con gli altri dipendenti erano
diventati “particolarmente tesi” ed il lavoratore era continuamente
soggetto a scherzi verbali, azioni di disturbo, via via appesantitesi
nel tempo e di cui era “certamente a conoscenza il capo contabile della
ragioneria il quale non si adoperò perché cessassero”; c) deve quindi
essere ammessa, sul punto, la richiesta CTU medico-legale, essendo la
situazione lavorativa del lavoratore astrattamente idonea a determinare
l’insorgere della patologia di cui trattasi. La Banca Popolare di Novara
ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per
vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
6326 del 23 marzo 2005, Pres. Mattone, Rel. Figurelli) ha rigettato il
ricorso, affermando, tra l’altro, che correttamente la Corte di Appello
ha ravvisato nella condotta imputabile all’azienda gli elementi
costitutivi della fattispecie del “mobbing” – che indica l’aggredire la
sfera psichica altrui – ed ha ammesso la CTU medico-legale per
verificare se tale comportamento ha in concreto determinato l’insorgere
nel lavoratore della patologia lamentata.
In particolare – ha osservato la
Cassazione – il giudice del merito ha accertato non solo il
demansionamento di Alberto L., ma anche che vi era stato un “globale
comportamento antigiuridico del datore di lavoro”, consistito in una
serie di comportamenti ed episodi, verificatisi nell’ambito lavorativo,
denunziati e sostanzialmente confermati nel corso dell’istruttoria
espletata. Da questa era emersa una situazione lavorativa quanto mai
difficile per Alberto L., continuamente soggetto a scherzi verbali,
azioni di disturbo, via via appesantitesi nel tempo e di cui era a
conoscenza anche il capo contabile della ragioneria il quale non si
adoperò perché cessassero. A fronte di tali risultanze probatorie – ha
evidenziato la Corte – la Banca Popolare di Novara ha dedotto che tali
atteggiamenti non configuravano una condotta propria del “mobbing” e
comunque erano imputabili ai collaboratori e non ai i responsabili
aziendali che peraltro non ne erano a conoscenza. L’inconsistenza di
detta censura – ha affermato la Corte – è di tutta evidenza: a parte la
considerazione che per la molteplicità degli episodi, a conoscenza anche
di un funzionario di un certo rilievo, che non si era adoperato perché
tali comportamenti vessatori cessassero, i responsabili aziendali non
potevano non essere a conoscenza di tali fatti, essi erano comunque
pienamente coinvolti dai comportamenti scorretti dei loro collaboratori,
sia per la norma dell’art. 2087 c.c., che obbliga l’imprenditore ad
adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di
lavoro, sia in base ai principi di cui agli artt. 117, comma secondo, 2
e 3, comma primo, Cost., con particolare riguardo alla salvaguardia sul
luogo di lavoro della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore.
Sul punto la Corte ha richiamato la
sentenza della Corte Costituzionale in data 19.12.2003 n. 359 la quale –
dopo aver osservato che la giurisprudenza ha prevalentemente ricondotto
la concrete fattispecie del “mobbing” nella previsione dell’art. 2087
c.c. – ha affermato che “la disciplina del mobbing, valutata nella sua
complessità e sotto il profilo della regolazione degli effetti sul
rapporto di lavoro, rientra nell’ordinamento civile (art. 117, comma
secondo, Cost.) e, comunque, non può non mirare a salvaguardare sul
luogo di lavoro la dignità ed i diritti fondamentali del lavoratore (artt.
2 e 3, comma primo, Cost.)”. |