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Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

NELLA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO SI PUO' TENER CONTO ANCHE DEL CARATTERE RITORSIVO DEL PROVVEDIMENTO AZIENDALE Ai fini della liquidazione in via equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 4370 del 2 marzo 2005, Pres. Sciarelli, Rel.Lupi)
             Giuseppina A., dipendente dalla s.r.l. Bruno B. ha svolto, sino al gennaio 1998, le mansioni di dirigente preposta al settore amministrativo, con ampi poteri di rappresentanza dell'azienda.
             In seguito a contrasti con la dirigente, l'azienda ha assunto come direttore amministrativo Mario S. e gli ha affidato i compiti in precedenza svolti da Giuseppina A. che è stata collocata in sottordine al nuovo arrivato con mansioni impiegatizie limitate alle procedure per la certificazione Iso. Giuseppina A. ha chiesto al Tribunale di Torino la condanna dell'azienda al risarcimento del danno per la dequalificazione inflittale. Il Tribunale ha accolto la domanda determinando il risarcimento, equitativamente, in misura del 70% della retribuzione della lavoratrice per il periodo in cui si era verificata la dequalificazione.
            L'azienda ha proposto appello sostenendo tra l'altro che l'assunzione di un nuovo dirigente amministrativo rientrava nell'autonomia imprenditoriale garantita dall'art. 41 Cost. e che la quantificazione del risarcimento era stata eccessiva e avrebbe dovuto essere ridotta al 50% della retribuzione. La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione, osservando, tra l'altro, che la determinazione del risarcimento in misura del 70% della retribuzione era giustificata in considerazione della gravità della dequalificazione, del ruolo apicale in precedenza occupato dalla lavoratrice e del carattere ritorsivo del demansionamento.
            L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte d'Appello per vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4370 del 2 marzo 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Lupi) ha rigettato il ricorso, osservando che il demansionamento non può essere giustificato con la libertà di impresa, garantita dall'art. 41 Cost., trovando essa un limite nell'art. 2103 cod. civ. che tutela diritti dei lavoratori di pari livello costituzionale. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia adeguatamente motivato la determinazione del risarcimento con riferimento alla gravità della dequalificazione in relazione all'anzianità di servizio, al ruolo apicale ricoperto dalla lavoratrice e al carattere ritorsivo del demansionamento.

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