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Fonte:
http://www.legge-e-giustizia.it
NELLA DETERMINAZIONE DEL
RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO SI PUO' TENER CONTO ANCHE DEL
CARATTERE RITORSIVO DEL PROVVEDIMENTO AZIENDALE -
Ai fini della liquidazione in via equitativa (Cassazione Sezione Lavoro
n. 4370 del 2 marzo 2005, Pres. Sciarelli, Rel.Lupi)
Giuseppina A., dipendente dalla
s.r.l. Bruno B. ha svolto, sino al gennaio 1998, le mansioni di
dirigente preposta al settore amministrativo, con ampi poteri di
rappresentanza dell'azienda.
In seguito a contrasti con la dirigente, l'azienda ha
assunto come direttore amministrativo Mario S. e gli ha affidato i
compiti in precedenza svolti da Giuseppina A. che è stata collocata in
sottordine al nuovo arrivato con mansioni impiegatizie limitate alle
procedure per la certificazione Iso. Giuseppina A. ha chiesto al
Tribunale di Torino la condanna dell'azienda al risarcimento del danno
per la dequalificazione inflittale. Il Tribunale ha accolto la domanda
determinando il risarcimento, equitativamente, in misura del 70% della
retribuzione della lavoratrice per il periodo in cui si era verificata
la dequalificazione.
L'azienda ha proposto appello sostenendo tra l'altro che
l'assunzione di un nuovo dirigente amministrativo rientrava
nell'autonomia imprenditoriale garantita dall'art. 41 Cost. e che la
quantificazione del risarcimento era stata eccessiva e avrebbe dovuto
essere ridotta al 50% della retribuzione. La Corte d'Appello ha
rigettato l'impugnazione, osservando, tra l'altro, che la determinazione
del risarcimento in misura del 70% della retribuzione era giustificata
in considerazione della gravità della dequalificazione, del ruolo
apicale in precedenza occupato dalla lavoratrice e del carattere
ritorsivo del demansionamento.
L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la
sentenza della Corte d'Appello per vizi di motivazione e violazione di
legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4370 del 2 marzo 2005, Pres.
Sciarelli, Rel. Lupi) ha rigettato il ricorso, osservando che il
demansionamento non può essere giustificato con la libertà di impresa,
garantita dall'art. 41 Cost., trovando essa un limite nell'art. 2103
cod. civ. che tutela diritti dei lavoratori di pari livello
costituzionale. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia
adeguatamente motivato la determinazione del risarcimento con
riferimento alla gravità della dequalificazione in relazione
all'anzianità di servizio, al ruolo apicale ricoperto dalla lavoratrice
e al carattere ritorsivo del demansionamento. |