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Fonte:
http://www.legge-e-giustizia.it
IL LAVORATORE PUO’
LEGITTIMAMENTE ASTENERSI DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA QUANDO ESSA
COMPORTI PERICOLI PER LA SUA SALUTE – In
base all’art. 32 Cost. e all’art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione
Lavoro n. 9576 del 9 maggio 2005, Pres. Mileo, Rel. Toffoli).
Giuseppe P., dipendente della
società Pulisan come addetto all’attività di pulizia e sanificazione
nell’ambito di una struttura ospedaliera, è stato sottoposto a
procedimento disciplinare con l’addebito di avere lasciato incompiuto il
lavoro per quattro giorni consecutivi omettendo di collocare
nell’apposito container i cartoni contenenti i rifiuti dell’ospedale.
Egli si è difeso affermando di non aver potuto completare le operazioni
affidategli a causa delle pessime condizioni del container, sporco per
il contatto con il materiale fisiologico infetto e maleodorante
proveniente dalle sale operatorie. La datrice di lavoro non ha ritenuto
fondate le giustificazioni ed ha licenziato il dipendente. Egli ha
impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Foggia chiedendone
l’annullamento per mancanza di giusta causa. L’azienda si è difesa
sostenendo che il lavoratore si era reso responsabile di
insubordinazione e che un’ispezione effettuata dalla ASL competente due
mesi dopo il licenziamento non aveva rilevato gli inconvenienti
denunciati dal lavoratore. Il Tribunale, dopo aver sentito alcuni
testimoni, ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione di
Giuseppe P. nel posto di lavoro e condannando l’azienda al risarcimento
del danno. Questa decisione è stata integralmente riformata dalla Corte
di Appello di Bari, che ha ritenuto legittimo il licenziamento
osservando che dalla ispezione disposta dalla ASL era risultata
l’infondatezza dei rilievi del lavoratore. Peraltro – ha aggiunto la
Corte – pur dando per ammesso che la cattiva igiene dei containers
impedisse lo stivaggio dei cartoni e dei rifiuti, ciò non poteva dare
diritto al lavoratore di non portare a termine la sua prestazione, in
quanto egli avrebbe potuto rivolgersi alle organizzazioni sindacali e
alle autorità sanitarie; inoltre egli avrebbe potuto chiedere il
risarcimento del danno e al limite rassegnare le dimissioni invece di
continuare a ricevere la retribuzione senza portare a termine la sua
prestazione lavorativa. Giuseppe P. ha proposto ricorso per cassazione
censurando la decisione della Corte di Appello per vizi di motivazione e
violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
9576 del 9 maggio 2005, Pres. Mileo, Rel. Toffoli) ha accolto il
ricorso, rilevando che i giudici di appello non avrebbero dovuto fondare
la loro decisione sulle risultanze di un’ispezione svoltasi due mesi
dopo il licenziamento ed avrebbero invece dovuto considerare le
deposizioni testimoniali raccolte dal giudice di primo grado dalle quali
emergevano gli inconvenienti denunciati dal lavoratore. La sentenza
impugnata – ha aggiunto la Corte – è inoltre incorsa in una evidente
violazione di principi di diritto nel momento in cui ha escluso in
radice la facoltà del lavoratore di astenersi dallo svolgere determinate
operazioni lavorative anche nell’ipotesi della sussistenza di concreti
pericoli alla salute connessi al non corretto adempimento da parte del
datore di lavoro degli obblighi a carico del medesimo di tutela delle
condizioni di lavoro. In effetti – ha precisato la Cassazione – non vi
può essere dubbio che il lavoratore, ove effettivamente sussistano
situazioni pregiudizievoli per la sua salute o per la sua incolumità,
possa legittimamente astenersi dalle prestazioni che lo espongano ai
relativi pericoli, in quanto è coinvolto un diritto fondamentale,
espressamente previsto dall’art. 32 della Costituzione, che può e deve
essere tutelato in via preventiva, come peraltro attesta anche la norma
specifica di cui all’art. 2087 cod. civ. |