|
Fonte:
http://www.legge-e-giustizia.it
L’USO
TEMPORANEO PER FINI PERSONALI DI UN’AUTOVETTURA AZIENDALE DI CUI SI
ABBIA LA DETENZIONE NON COSTITUISCE UNA MANCANZA TANTO GRAVE DA
GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO – Deve escludersi la
configurabilità di un reato (Cassazione Sezione Lavoro n. 10287 del 17
maggio 2005, Pres. Mileo, Rel. Toffoli).
Umberto G., dipendente della srl
Tecnology Italiana con mansioni di installatore e programmatore di
macchinari presso i clienti dell’azienda, residente a Genova, ha
rilevato un’autovettura aziendale per effettuare un viaggio di servizio
in Spagna. Ciò è avvenuto il venerdì, in vista della partenza prevista
per il lunedì successivo. Nel fine settimana egli ha utilizzato
l’autovettura per recarsi a Cremona per ragioni personali. L’azienda lo
ha sottoposto a procedimento disciplinare per uso personale di materiale
aziendale. Il lavoratore ha ammesso la sua responsabilità, sostenendo di
avere avuto una improvvisa necessità di fare uso della vettura.
L’azienda lo ha licenziato. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento
davanti al Tribunale di Genova contestando la gravità del comportamento
attribuitogli. Il Tribunale ha annullato il licenziamento, ha ordinato
la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro ed ha condannato
l’azienda al risarcimento del danno. La società ha proposto appello
sostenendo tra l’altro che il dipendente aveva tenuto un comportamento
penalmente rilevante.
La Corte di Genova ha rigettato
l’impugnazione osservando che doveva escludersi la configurabilità di
reati. La detenzione dell’autovettura da parte di Umberto G. – ha
osservato la Corte – era legittima e non era contestato che al termine
del viaggio a Cremona egli avrebbe ricondotto la ventura nel proprio
garage per farne l’uso consentito il successivo lunedì. Si era
verificato quindi l’uso improprio temporaneo della vettura, che non
integrava né il furto d’uso, avendo il soggetto già la detenzione della
cosa e mancando quindi lo spossessamento, così come delineato dalla
dottrina e dalla giurisprudenza penalistica, e neanche l’appropriazione
indebita, in quanto tale ipotesi richiede, oltre alla previa detenzione
della cosa, la definitiva perdita del bene da parte del legittimo
proprietario, o attraverso il consumo del medesimo, o attraverso la sua
irreversibile acquisizione al patrimonio dell’autore del fatto.
Peraltro, non poteva considerarsi prova dell’intento appropriativo il
fatto che Umberto G. avesse scaricato il materiale dell’azienda dalla
vettura prima del viaggio indebito, poiché si trattava di una condotta
cautelativa, finalizzata ad evitare che anche l’attrezzatura aziendale
fosse soggetta al viaggio ed esposta quindi a maggiori rischi di furto o
perdita rispetto a quelli esistenti durante il ricovero nel garage. Ne
conseguiva, secondo la Corte d’appello, che il giudicante era libero di
valutare la rispondenza del fatto contestato all’ipotesi di cui all’art.
2119 c.c. In concreto, ad avviso della Corte, la sanzione del
licenziamento non era proporzionata alla gravità del fatto. Era
indubitabile che l’uso della vettura aziendale era stato nella specie
ingiustificato e commesso in violazione dell’esplicito divieto da parte
della datrice di lavoro di fare uso delle vetture aziendali per scopi
personali, tuttavia il fatto non poteva avere determinato una rottura
del rapporto fiduciario tale da non consentire la prosecuzione del
rapporto. Nel caso in esame l’assunto secondo cui l’uso improprio della
vettura per una giornata era tale da ledere irrimediabilmente il
rapporto fiduciario non era fondato: in assenza di deduzioni su come
tale mancanza potesse riflettersi sull’esecuzione da parte di Umberto G.
delle mansioni affidategli, gli unici rilievi idonei a giustificare il
licenziamento avrebbero potuto essere o quello relativo alla pregressa
reiterazione della condotta, circostanza che non era dedotta, oppure
quello dell’esistenza di un timore di reiterazione della condotta in
futuro. Rispetto a quest’ultima ipotesi, però, non era possibile una
previsione positiva e, soprattutto, non poteva affermarsi l’inidoneità
dissuasiva di una diversa e minore sanzione non espulsiva. L’azienda ha
proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di
Appello per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro
10287 del 17 maggio 2005, Pres. Mileo, Rel. Toffoli) ha rigettato il
ricorso. Come è noto, le nozioni penalistiche di possesso e di
detenzione, rilevanti ai fini della delimitazione delle aree coperte
dalle figure delittuose del furto e della appropriazione indebita, non
coincidono perfettamente con le corrispondenti nozioni civilistiche,
caratterizzate peraltro dall’esistenza di diversi tipi di detenzione. In
particolare, deve ricordarsi che il “possesso” della cosa mobile da
parte dell’agente, che fa escludere la configurabilità del furto –
perché lo stesso consiste nel fatto di “impossessarsi” della cosa – e
contemporaneamente rende configurabile la figura dell’appropriazione
indebita della cosa altrui, nel caso in cui concorrano gli elementi
costitutivi della appropriazione, richiede un potere sulla cosa che si
eserciti al di fuori dei poteri di vigilanza e custodia che spettano al
proprietario. |