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Fonte:
http://www.legge-e-giustizia.it
L’INDENNITA’ PER I RATEI DI FERIE NON GODUTE NELL’ULTIMO ANNO DEL
RAPPORTO DI LAVORO HA NATURA RETRIBUTIVA – Il relativo importo
deve essere incluso nel calcolo del t.f.r. (Cassazione Sezione Lavoro
n. 11960 dell’8 giugno 2005, Pres. Mattone, Rel. Roselli).
Francesco R.,
dipendente della s.p.a. Fiat Auto, ha sempre goduto regolarmente delle
ferie. Nell’ultimo anno di lavoro egli non ne ha fruito perché la
cessazione del rapporto è avvenuta prima del periodo previsto per le
ferie. Tra le spettanze di fine rapporto l’azienda gli ha corrisposto
una somma a titolo di indennità per le ferie non godute, in applicazione
del contratto collettivo che prevedeva, nel caso di risoluzione del
contratto di lavoro “il pagamento delle ferie in proporzione dei
dodicesimi maturati”.
Questa somma non è
stata inclusa nella retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di
fine rapporto. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Torino di
condannare l’azienda al pagamento delle differenze derivate dalla
mancata inclusione dell’indennità per ferie non godute nella base di
calcolo del trattamento di fine rapporto. Il Tribunale ha rigettato la
domanda, in quanto ha escluso la natura retributiva dell’indennità.
Questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Torino che
ha condannato l’azienda al pagamento della differenza richiesta. Il
pagamento dei ratei di ferie non godute – ha osservato la Corte –
essendo previsto dal contratto collettivo e non derivando da
un’inadempienza del datore di lavoro, non aveva funzione risarcitoria,
ma retributiva e pertanto il relativo importo andava incluso nel calcolo
del t.f.r. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la
sentenza della Corte di Appello di Torino per violazione di legge.
La Suprema Corte
(Sezione Lavoro n. 11960 dell’8 giugno 2005, Pres. Mattone, Rel. Roselli)
ha rigettato il ricorso. Ai sensi dell’art. 2109, secondo comma, cod.
civ. – ha osservato la Cassazione – il prestatore di lavoro ha diritto
ad un periodo annuale di ferie retribuito, che l’art. 36, terzo comma,
Cost. definisce irrinunciabile; questo diritto è proporzionale alla
quantità di lavoro prestato ossia matura progressivamente durante lo
svolgimento del rapporto di lavoro, compreso il periodo di prova talora
anche in caso di sospensione, ad es. per maternità; le ferie debbono
essere di regola godute durante l’anno lavorativo ma col consenso del
lavoratore possono essere posticipate, mentre in caso di mancata
fruizione il contratto collettivo può prevedere il diritto ad
un’indennità sostitutiva. Circa la funzione, risarcitoria o retributiva,
di questa indennità – ha rilevato la Corte – esiste un contrasto di
giurisprudenza; nella presente controversia tuttavia non è necessario
prendere posizione sul contrasto, essendo certo che, quando la mancata
fruizione delle ferie sia sicuramente non imputabile al datore di
lavoro, a causa della risoluzione del rapporto durante l’anno (in tal
caso il contratto collettivo sottoposto alla Corte di Appello prevedeva
un compenso proporzionale ai dodicesimi di retribuzione maturati) o
anche a fine anno nel caso di ferie posticipate, non è possibile
ravvisare alcun inadempimento di obblighi derivanti da legge o da
contratto e quindi attribuire alcuna funzione risarcitoria alle somme
corrisposte al lavoratore, le quali assumono così natura retributiva.
Questa
interpretazione – ha aggiunto la Corte – è corroborata dal secondo comma
dell’art. 2120 cod. civ., secondo cui, salvo diversa previsione dei
contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini della
determinazione del trattamento di fine rapporto, comprende tutte le
somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non
occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese; tale disposizione è ispirata al criterio di
onnicomprensività, che è derogabile solo dalla contrattazione
collettiva, nel senso che vanno considerate come retribuzione tutte le
somme pagate per causa tipica e normale del rapporto di lavoro ed anche
non correlate alla effettiva prestazione lavorativa, con esclusione di
quelle dovute ad occasione accidentalmente connessa col rapporto; in tal
senso si è espressa la sentenza impugnata, la quale, in presenza di una
somma corrisposta in connessione e proporzione con le prestazioni
lavorative già eseguite ed in difetto di contraria clausola
contrattuale, ha ritenuto doversi comprendere le dette somme nella base
di calcolo del trattamento di fine rapporto. |