|
Fonte:
http://www.legge-e-giustizia.it
L’ASSEGNAZIONE, PER
MOTIVI DISCIPLINARI, DI MANSIONI MENO GRATIFICANTI DELLE PRECEDENTI
COSTITUISCE PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO – Per violazione dell’art.
7 St. Lav. e dell’art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n.
13187 del 20 giugno 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Spanò).
Claudio A., dipendente della Rai
Radiotelevisione italiana Spa, è stato punito, in seguito a un addebito
disciplinare, con l’assegnazione di mansioni meno gratificanti da un
punto di vista umano e professionale. Sia il Pretore che, in grado di
appello, il Tribunale di Roma hanno dichiarato illegittimo il
provvedimento aziendale.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
13187 del 20 giugno 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Spanò) ha rigettato, sul
punto, il ricorso dell’azienda. Il Tribunale di Roma – ha osservato la
Corte – ha ben evidenziato che le nuove mansioni erano meno gratificanti
da un punto di vista umano e professionale ed ha quindi concluso che, in
mancanza di uno specifico motivo organizzativo e tecnico, il
collegamento causale con il fatto addebitato evidenziava lo scopo di
allontanare il lavoratore dai compiti precedentemente svolti e a lui
graditi; il comportamento di parte datoriale era contrario quindi
all’art. 7 della legge 300/70 ed anche ai principi di correttezza e
buona fede. Trattasi di una valutazione di merito – ha osservato la
Corte – adeguatamente motivata e immune da qualsiasi vizio logico che
non può quindi essere criticata in sede di legittimità; deve d’altra
parte ricordarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, con
riguardo allo jus variandi del datore di lavoro, il divieto di
variazioni in pejus opera anche quando al lavoratore, nella
formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano
assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché
nell’indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in
astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove
mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo
tale da salvaguardarne il livello professionale acquisito e da garantire
lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali, con
le conseguenti prospettive di miglioramento professionale, in una
prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento
del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze. |