Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Il licenziamento per inidoneità
fisica è legittimo quando non è prevedibile il
recupero dell’idoneità in un tempo ragionevole – Se si tratta di malattia
potenzialmente reversibile
La malattia del lavoratore e la sua inidoneità
al lavoro sono cause di impossibilità della
prestazione lavorativa che hanno natura e disciplina giuridica diverse: la
prima ha carattere temporaneo, implica la totale impossibilità della
prestazione e determina, ai sensi dell’art. 2110 cod. civ.,
la legittimità del licenziamento quando ha causato l’astensione dal lavoro per
un tempo superiore al periodo di comporto; la seconda ha carattere permanente
o, quanto meno, durata indeterminata o determinabile, non implica necessariamente
l’impossibilità totale della prestazione e consente la risoluzione del
contratto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ., eventualmente previo
accertamento di essa con la procedura stabilita dall’art. 5 della legge 20
maggio 1970 n. 300 (procedura peraltro non necessaria, ben potendo l’inidoneità
fisica posta a base del licenziamento risultare, oltre che dalla obiettiva
frequenza delle assenze per malattia, anche dalla documentazione prodotta dal
lavoratore), indipendentemente dal superamento del periodo di comporto.
Naturalmente, quando la inidoneità sopravvenuta non
dipende da menomazioni fisiche definitive, ma da una malattia potenzialmente
reversibile causa della inidoneità, il giudizio sulla durata della inidoneità è
meramente prognostico, ed occorre allora che decorra un congruo lasso di tempo
per accertare che non è prevedibile la cessazione della inidoneità fisica in un
termine ragionevole (Cassazione Sezione Lavoro n. 1373 del 24 gennaio 2005, Pres. Mercurio, Rel. De Matteis).