Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

 

 

Il lodo arbitrale irrituale emesso in materia disciplinare secondo l'art. 7 St. Lav. può essere impugnato per vizi della volontà - E per inosservanza di disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi

 

Costituisce ius receptum il principio secondo cui il lodo arbitrale irrituale è impugnabile - in base all'art. 1429 cod. civ. - soltanto per vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso; in particolare, l'errore rilevante attinente alla formazione della volontà degli arbitri è esclusivamente quello che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici (o viceversa), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia. Per quanto concerne - più in particolare - la valutazione di tale questione con riferimento alle procedure arbitrali in materia disciplinare ex art. 7 della legge n. 300/1970, non sono sindacabili dal giudice le valutazioni di merito rimesse alla discrezionalità degli arbitri ma può essere soltanto richiesto il controllo sull'esistenza di vizi idonei ad inficiare la determinazione degli stessi per falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per la inosservanza di disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti collettivi, vizi questi ultimi che possono essere denunciati anche in sede di legittimità (Cassazione Sezione Lavoro n. 1398 del 24 gennaio 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Foglia).