Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
Il lodo
arbitrale irrituale emesso in materia disciplinare
secondo l'art. 7 St. Lav. può essere impugnato per vizi
della volontà - E per inosservanza di disposizioni inderogabili di legge o di
contratti collettivi
Costituisce ius
receptum il principio secondo cui il lodo
arbitrale irrituale è impugnabile - in base all'art.
1429 cod. civ. - soltanto per vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di
volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo
e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro
stesso; in particolare, l'errore rilevante attinente alla formazione della
volontà degli arbitri è esclusivamente quello che si configura quando questi
abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso
visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri
inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici (o viceversa),
mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla
valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione
adottata a comporre la controversia. Per quanto concerne - più in particolare -
la valutazione di tale questione con riferimento alle procedure arbitrali in
materia disciplinare ex art. 7 della legge n. 300/1970, non sono
sindacabili dal giudice le valutazioni di merito rimesse alla discrezionalità
degli arbitri ma può essere soltanto richiesto il controllo sull'esistenza di
vizi idonei ad inficiare la determinazione degli stessi per falsa
rappresentazione dei fatti, ovvero per la inosservanza di disposizioni
inderogabili di legge ovvero di contratti collettivi, vizi questi ultimi che
possono essere denunciati anche in sede di legittimità (Cassazione Sezione
Lavoro n. 1398 del 24 gennaio 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Foglia).