Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

 

Il giudizio di legittimità del licenziamento non può essere motivato con riferimento a circostanze, emerse dal processo, diverse da quelle originariamente contestate al lavoratore

Anche se vi siano analogie (Cassazione Sezione Lavoro n. 428 del 12 gennaio 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Lupi).

 

La Bayer s.p.a. ha sottoposto il dipendente Calogero C. a procedimento disciplinare addebitandogli “di non avere effettuato le visite e le percorrenze chilometriche indicate nella Sua richiesta di rimborso spese viaggio e di avere esposto la relativa diaria con particolare riguardo lunedì 26,  mercoledì 28 e venerdì 30 durante i quali Lei non si è recato a Licata, Capobello e Gela essendo invece rimasto a Caltanisetta; di non avere effettuato, nella giornata di giovedì 29 aprile, le visite da Lei indicate nel foglio attività del messe di aprile 1999 e di avere esposto chilometri non percorsi per motivi di lavoro”.

Il lavoratore si è difeso contestando gli addebiti, ma l’azienda lo ha licenziato. Il Tribunale di Milano, al quale Calogero C. si è rivolto, ha accertato che il lavoratore aveva esposto, nella richiesta di rimborso spese, l’uso di un’auto più grande di quella effettivamente adoprata, circostanza che comportava un maggior rimborso chilometrico. In considerazione di ciò il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento osservando che il dipendente si era comunque reso responsabile di “esposizione mendace” dei dati su cui era basata la richiesta di rimborso spese, in tal modo recando lesione irreparabile al rapporto fiduciario con l’azienda.

Calogero C. ha proposto appello rilevando, tra l’altro, che  la legittimità del licenziamento non poteva essere affermata con riferimento a fatti diversi da quelli contestatigli nel procedimento disciplinare. La Corte di Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione, osservando che il lavoratore era stato licenziato per esposizione mendace di percorrenze chilometriche non eseguite e che in effetti aveva mentito all’azienda, in quanto aveva dichiarato di aver utilizzato un auto più grande di quella effettivamente impiegata. Calogero C. ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Appello di Milano per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 428 del 12 gennaio 2005, Pres. Ciciretti, Rel. Lupi) ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto che la sentenza impugnata si sia posta in contrasto con il principio della immutabilità dei fatti contestati: la valutazione della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento – ha affermato la Cassazione – non può avvenire su fatti diversi da quelli contestati ed emersi nel corso del giudizio; il rilievo che vi sia un aspetto comune tra i fatti contestati e quelli valutati del giudice non esclude che essi fossero diversi; il giudizio della legittimità del licenziamento deve avere per oggetto i fatti posti a giustificazione del recesso; se all’esito delle indagini istruttorie non risultano provati tali fatti ma altri diversi, la giusta causa dedotta per il recesso va ritenuta insussistente. Il giudice di merito – ha osservato la Cassazione – valutando fatti non contestati, oltre a ledere il diritto di difesa del lavoratore, si è sostituita al datore di lavoro nella valutazione dell’inadempimento. La Suprema Corte ha pertanto cassato la decisione impugnata ed ha rinviato la causa, per nuovo esame alla Corte di Appello di Brescia, fissando per il giudice del rinvio il seguente principio di diritto: “Il controllo del giudice sul corretto esercizio del potere disciplinare, a sensi degli artt. 3 della legge n. 604 del 1966 e 7 della legge n. 300 del 1970, non può avere oggetto fatti , diversi da quelli contestati e recepiti nella motivazione del licenziamento, che siano emersi nella istruzione della causa anche se essi abbiano delle analogie con quelli contestati”.