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Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

LA GRAVITA’ DELL’INSUBORDINAZIONE PUO’ ESSERE ESCLUSA QUANDO IL LAVORATORE ABBIA REAGITO A UN COMPORTAMENTO PROVOCATORIO DEL SUPERIORE – Si configura un’attenuante, di cui va tenuto conto nell’accertamento della giusta causa di licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 3994 del 25 febbraio 2005, Pres. Senese, Rel. Curcuruto).
            Nicolino P. dipendente della s.p.a. Fiat Auto, con mansioni di operaio, è stato sottoposto a procedimento disciplinare nell’ottobre del 1999 per insubordinazione, con l’addebito di essersi rifiutato, durante il turno lavorativo del 15 settembre 1999, di cambiare posto di lavoro come richiestogli per esigenze organizzative dell’azienda, rimanendo poi inoperoso per circa due ore e di aver rivolto, nel corso del turno lavorativo del 7 ottobre 1999, al superiore gerarchico Michelino D. espressioni minacciose ed offensive. Egli si è difeso sostenendo, tra l’altro, che il suo cambiamento di posto era stato deciso dal capo reparto non per esigenze lavorative, ma per motivi di ostilità personale e che, in occasione del secondo episodio contestatogli, egli aveva reagito ad un’ingiusta provocazione dello stesso capo reparto. L’azienda lo ha licenziato. L’operaio si è rivolto al Tribunale di Larino contestando gli addebiti e sostenendo comunque la non proporzionalità della sanzione inflittagli. Egli ha chiesto l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna dell’azienda al risarcimento del danno. Il Tribunale, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha accolto le domande. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Campobasso che ha escluso la gravità dell’insubordinazione anche in considerazione dell’atteggiamento provocatorio tenuto dal superiore del lavoratore.
            Quanto al primo dei due episodi, la Corte territoriale ha ritenuto accertato che: la mattina del 15 settembre 1999 Nicolino P., impegnato nel turno di lavoro dalle 6.00 alle 14.00, era stato assegnato sulle linee terza e quarta velocità dal responsabile del turno smontante; il capo reparto Michelino D. nel prendere servizio alle ore 7.45 aveva disposto lo spostamento di Nicolino P. sulle linee di prima e seconda velocità, assumendo che ciò si era reso necessario per il ritardo di altra lavoratrice non presentatasi tempestivamente sul posto di lavoro; Nicolino P. si era rifiutato di cambiare postazione di lavoro, assumendo a sua volta che il cambio di assegnazione era avvenuto quando già aveva iniziato il turno di lavoro presso altra postazione e che le linee di prima e seconda velocità cui era stato destinato comportavano un impegno lavorativo più gravoso; a fronte del rifiuto opposto da Nicolino P., Michelino D. aveva contattato il capo gestione T., impegnato in una riunione, e ne aveva ricevuto l’indicazione di far presente al lavoratore che avrebbe dovuto riprendere a lavorare, altrimenti non sarebbe stato retribuito; Nicolino P., dopo essersi rifiutato di cambiare postazione era rimasto inoperoso per oltre due ore rimanendo fermo nei pressi della scrivania di Michelino D.; terminata la riunione, il capo gestione T. si era recato nel reparto, dove aveva trovato Nicolino P. seduto accanto alla scrivania dello stesso Michelino D. e, ascoltate le ragioni del rifiuto al cambio di postazione, aveva ottenuto che il lavoratore riprendesse il lavoro, prendendo posto, peraltro, nelle linee di prima e seconda velocità, come stabilito dal capo reparto.
            La Corte di Appello ha osservato che, contrariamente alla contestazione mossa dal datore di lavoro, il comportamento di Nicolino P. non era contrassegnato dall’arbitrarietà e quindi dalla gravità ritenute dal datore di lavoro. Secondo il Giudice di merito occorreva non trascurare al riguardo anzitutto che Nicolino P., come affermato da un teste, era frequentemente soggetto a spostamenti di posizione, il che portava a non escludere del tutto la prospettazione dello stesso circa comportamenti non certo obiettivi tenuti nei suoi confronti dai superiori e in particolare da Michelino D. Inoltre, contrariamente a quanto affermato da quest’ultimo, il cambio di postazione nella mattinata del 15 settembre 1999 non sembrava effettuato in presenza delle “esigenze di ottimizzazione del lavoro” segnalate dallo stesso capo reparto. Questi infatti era giunto nel reparto alle 7.45 mentre il turno di lavoro cui partecipava Nicolino P. aveva avuto inizio alle ore 6.00 e la destinazione di Nicolino P. alle linee terza e quarta velocità era stata stabilita dal capo reparto smontante del turno precedente. Quindi, visto che l’esigenza di sostituire l’operaia ritardataria si era evidentemente già verificata all’inizio del turno, senza che il capoturno smontante ritenesse necessario adibire Nicolino P. alla prestazione di lavoro delle linee di prima e seconda velocità, non era dato comprendere per quale specifica ragione un'esigenza del genere si fosse presentata solo con l’arrivo nel reparto di Michelino D., quasi due ore dopo l’inizio del turno quando ormai erano state già assegnate le postazioni a ciascun lavoratore. Il rifiuto di Nicolino P. non poteva quindi essere considerato frutto di mero arbitrio, quantomeno nella soggettiva valutazione che egli poteva aver fatto dell’ordine impartitogli, considerandolo come espressione di ostilità nei suoi confronti, il che peraltro – come riferito da un teste – non era la prima volta che accadeva.
            L’inoperosità del lavoratore nel periodo fra le ore 8.00 e le ore 10.15 non appariva poi – secondo la Corte di Appello – espressione di un deliberato proposito di non espletare i propri compiti, sembrando invece l’effetto di una situazione contingente, dovuta al fatto che il capo reparto, di fronte al rifiuto di Nicolino P., aveva contattato telefonicamente il capo gestione ed aveva ritenuto anch’egli di attenderne l’arrivo, ciò che aveva causato la lunga attesa di Nicolino P. presso la scrivania del superiore. Tale conclusione, del resto, era confermata dalla circostanza che, dopo il chiarimento con il capo gestione, Nicolino P. non aveva frapposto ostacoli a raggiungere proprio la postazione di lavoro assegnategli dal capo reparto. In conclusione, l’episodio non poteva essere ricondotto ad un caso di insubordinazione e, sotto il profilo del necessario rapporto di proporzionalità, non giustificava la sanzione del licenziamento. Quanto all’episodio successivo, esso, secondo la Corte di merito, doveva esser ricostruito come segue.
            Nella mattina del 2 ottobre 1999 Nicolino P., impegnato nel turno dalle 6.00 alle 14.00, prima di iniziare il lavoro aveva ricevuto disposizione dal capo reparto di cambiare postazione rispetto a quella occupata il giorno precedente e, in particolare, di porsi nella linea di prima anziché in quella di seconda velocità. Poiché la postazione di lavoro della prima velocità era più gravosa rispetto a quella della seconda, ed essendo ricorrenti spostamenti del genere nei suoi confronti, Nicolino P. si era rifiutato di eseguire l’ordine. A fronte del rifiuto il capo reparto gli si era rivolto con la frase “Vuoi fare la fine dell’altra volta?”, ripetendola subito dopo. Nicolino P. aveva quindi manifestato il proposito di riferire l’accaduto al “gestore operativo” e di “fare un’autocertificazione” per allontanarsi dal posto di lavoro. A questo punto il capo reparto, facendosi largo fra gli operai presenti, aveva afferrato violentemente Nicolino P. per un braccio strattonandolo e dicendogli: “Vieni con me se ha coraggio” e Nicolino P. aveva reagito esclamando: “Come ti permetti di mettermi le mani addosso! Ti denuncio! Esci fuori se hai coraggio” aggiungendo frasi ingiuriose all’indirizzo del capo reparto, che gli aveva risposto “ce ne vogliono dieci come te”. Nicolino P. era stato quindi colto da malore ed aveva ottenuto il permesso di uscita per indisposizione.
            In conclusione, secondo la Corte di merito, il comportamento di Nicolino P., benché censurabile, aveva trovato la sua genesi in un atteggiamento chiaramente provocatorio del superiore, e non poteva venir qualificato come grave insubordinazione suscettibile di essere sanzionata con il licenziamento. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata, tra l’altro, per avere disatteso gli “standard valutativi” stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte ai fini del giudizio sulla configurabilità di una giusta causa di licenziamento. 
            La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3994 del 25 febbraio 2005, Pres. Senese, Rel. Curcuruto) ha rigettato il ricorso, dichiarando di non condividere l’indirizzo giurisprudenziale e dottrinale secondo cui le decisioni del giudice di merito, in materia di configurabilità della giusta causa, sarebbero censurabili per violazione di legge nel caso in cui si discostino dai c.d. “principi cornice” o “standard valutativi” desumibili dalla giurisprudenza della Cassazione. L’accertamento della giusta causa – ha affermato la Corte – va ricondotto ad un tipico giudizio di fatto che, nel caso in esame, è stato correttamente motivato. Per quanto concerne in particolare la frasi ingiuriose attribuite al lavoratore – ha osservato la Corte – il giudice del merito ha accertato che esse furono pronunciate quale reazione alla condotta violenta e minacciosa tenuta dal suo superiore ed ha pertanto tenuto conto del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui occorre tener conto di ogni aspetto, soggettivo ed oggettivo, del comportamento attribuito al dipendente; la reazione all’altrui atteggiamento aggressivo o minaccioso è idonea a configurare un’attenuante.

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