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Fonte:
http://www.legge-e-giustizia.it
LA GRAVITA’
DELL’INSUBORDINAZIONE PUO’ ESSERE ESCLUSA QUANDO IL LAVORATORE ABBIA
REAGITO A UN COMPORTAMENTO PROVOCATORIO DEL SUPERIORE –
Si configura un’attenuante, di cui va tenuto conto
nell’accertamento della giusta causa di licenziamento (Cassazione
Sezione Lavoro n. 3994 del 25 febbraio 2005, Pres. Senese, Rel.
Curcuruto).
Nicolino P. dipendente della
s.p.a. Fiat Auto, con mansioni di operaio, è stato sottoposto a
procedimento disciplinare nell’ottobre del 1999 per insubordinazione,
con l’addebito di essersi rifiutato, durante il turno lavorativo del 15
settembre 1999, di cambiare posto di lavoro come richiestogli per
esigenze organizzative dell’azienda, rimanendo poi inoperoso per circa
due ore e di aver rivolto, nel corso del turno lavorativo del 7 ottobre
1999, al superiore gerarchico Michelino D. espressioni minacciose ed
offensive. Egli si è difeso sostenendo, tra l’altro, che il suo
cambiamento di posto era stato deciso dal capo reparto non per esigenze
lavorative, ma per motivi di ostilità personale e che, in occasione del
secondo episodio contestatogli, egli aveva reagito ad un’ingiusta
provocazione dello stesso capo reparto. L’azienda lo ha licenziato.
L’operaio si è rivolto al Tribunale di Larino contestando gli addebiti e
sostenendo comunque la non proporzionalità della sanzione inflittagli.
Egli ha chiesto l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione nel
posto di lavoro e la condanna dell’azienda al risarcimento del danno. Il
Tribunale, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha accolto le domande.
Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Campobasso
che ha escluso la gravità dell’insubordinazione anche in considerazione
dell’atteggiamento provocatorio tenuto dal superiore del lavoratore.
Quanto al primo dei due episodi,
la Corte territoriale ha ritenuto accertato che: la mattina del 15
settembre 1999 Nicolino P., impegnato nel turno di lavoro dalle 6.00
alle 14.00, era stato assegnato sulle linee terza e quarta velocità dal
responsabile del turno smontante; il capo reparto Michelino D. nel
prendere servizio alle ore 7.45 aveva disposto lo spostamento di
Nicolino P. sulle linee di prima e seconda velocità, assumendo che ciò
si era reso necessario per il ritardo di altra lavoratrice non
presentatasi tempestivamente sul posto di lavoro; Nicolino P. si era
rifiutato di cambiare postazione di lavoro, assumendo a sua volta che il
cambio di assegnazione era avvenuto quando già aveva iniziato il turno
di lavoro presso altra postazione e che le linee di prima e seconda
velocità cui era stato destinato comportavano un impegno lavorativo più
gravoso; a fronte del rifiuto opposto da Nicolino P., Michelino D. aveva
contattato il capo gestione T., impegnato in una riunione, e ne aveva
ricevuto l’indicazione di far presente al lavoratore che avrebbe dovuto
riprendere a lavorare, altrimenti non sarebbe stato retribuito; Nicolino
P., dopo essersi rifiutato di cambiare postazione era rimasto inoperoso
per oltre due ore rimanendo fermo nei pressi della scrivania di
Michelino D.; terminata la riunione, il capo gestione T. si era recato
nel reparto, dove aveva trovato Nicolino P. seduto accanto alla
scrivania dello stesso Michelino D. e, ascoltate le ragioni del rifiuto
al cambio di postazione, aveva ottenuto che il lavoratore riprendesse il
lavoro, prendendo posto, peraltro, nelle linee di prima e seconda
velocità, come stabilito dal capo reparto.
La Corte di Appello ha osservato
che, contrariamente alla contestazione mossa dal datore di lavoro, il
comportamento di Nicolino P. non era contrassegnato dall’arbitrarietà e
quindi dalla gravità ritenute dal datore di lavoro. Secondo il Giudice
di merito occorreva non trascurare al riguardo anzitutto che Nicolino
P., come affermato da un teste, era frequentemente soggetto a
spostamenti di posizione, il che portava a non escludere del tutto la
prospettazione dello stesso circa comportamenti non certo obiettivi
tenuti nei suoi confronti dai superiori e in particolare da Michelino D.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato da quest’ultimo, il cambio di
postazione nella mattinata del 15 settembre 1999 non sembrava effettuato
in presenza delle “esigenze di ottimizzazione del lavoro” segnalate
dallo stesso capo reparto. Questi infatti era giunto nel reparto alle
7.45 mentre il turno di lavoro cui partecipava Nicolino P. aveva avuto
inizio alle ore 6.00 e la destinazione di Nicolino P. alle linee terza e
quarta velocità era stata stabilita dal capo reparto smontante del turno
precedente. Quindi, visto che l’esigenza di sostituire l’operaia
ritardataria si era evidentemente già verificata all’inizio del turno,
senza che il capoturno smontante ritenesse necessario adibire Nicolino
P. alla prestazione di lavoro delle linee di prima e seconda velocità,
non era dato comprendere per quale specifica ragione un'esigenza del
genere si fosse presentata solo con l’arrivo nel reparto di Michelino
D., quasi due ore dopo l’inizio del turno quando ormai erano state già
assegnate le postazioni a ciascun lavoratore. Il rifiuto di Nicolino P.
non poteva quindi essere considerato frutto di mero arbitrio, quantomeno
nella soggettiva valutazione che egli poteva aver fatto dell’ordine
impartitogli, considerandolo come espressione di ostilità nei suoi
confronti, il che peraltro – come riferito da un teste – non era la
prima volta che accadeva.
L’inoperosità del lavoratore nel
periodo fra le ore 8.00 e le ore 10.15 non appariva poi – secondo la
Corte di Appello – espressione di un deliberato proposito di non
espletare i propri compiti, sembrando invece l’effetto di una situazione
contingente, dovuta al fatto che il capo reparto, di fronte al rifiuto
di Nicolino P., aveva contattato telefonicamente il capo gestione ed
aveva ritenuto anch’egli di attenderne l’arrivo, ciò che aveva causato
la lunga attesa di Nicolino P. presso la scrivania del superiore. Tale
conclusione, del resto, era confermata dalla circostanza che, dopo il
chiarimento con il capo gestione, Nicolino P. non aveva frapposto
ostacoli a raggiungere proprio la postazione di lavoro assegnategli dal
capo reparto. In conclusione, l’episodio non poteva essere ricondotto ad
un caso di insubordinazione e, sotto il profilo del necessario rapporto
di proporzionalità, non giustificava la sanzione del licenziamento.
Quanto all’episodio successivo, esso, secondo la Corte di merito, doveva
esser ricostruito come segue.
Nella mattina del 2 ottobre 1999
Nicolino P., impegnato nel turno dalle 6.00 alle 14.00, prima di
iniziare il lavoro aveva ricevuto disposizione dal capo reparto di
cambiare postazione rispetto a quella occupata il giorno precedente e,
in particolare, di porsi nella linea di prima anziché in quella di
seconda velocità. Poiché la postazione di lavoro della prima velocità
era più gravosa rispetto a quella della seconda, ed essendo ricorrenti
spostamenti del genere nei suoi confronti, Nicolino P. si era rifiutato
di eseguire l’ordine. A fronte del rifiuto il capo reparto gli si era
rivolto con la frase “Vuoi fare la fine dell’altra volta?”,
ripetendola subito dopo. Nicolino P. aveva quindi manifestato il
proposito di riferire l’accaduto al “gestore operativo” e di “fare
un’autocertificazione” per allontanarsi dal posto di lavoro. A questo
punto il capo reparto, facendosi largo fra gli operai presenti, aveva
afferrato violentemente Nicolino P. per un braccio strattonandolo e
dicendogli: “Vieni con me se ha coraggio” e Nicolino P. aveva
reagito esclamando: “Come ti permetti di mettermi le mani addosso! Ti
denuncio! Esci fuori se hai coraggio” aggiungendo frasi ingiuriose
all’indirizzo del capo reparto, che gli aveva risposto “ce ne
vogliono dieci come te”. Nicolino P. era stato quindi colto da
malore ed aveva ottenuto il permesso di uscita per indisposizione.
In conclusione, secondo la Corte
di merito, il comportamento di Nicolino P., benché censurabile, aveva
trovato la sua genesi in un atteggiamento chiaramente provocatorio del
superiore, e non poteva venir qualificato come grave insubordinazione
suscettibile di essere sanzionata con il licenziamento. L’azienda ha
proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata, tra
l’altro, per avere disatteso gli “standard valutativi” stabiliti dalla
giurisprudenza della Suprema Corte ai fini del giudizio sulla
configurabilità di una giusta causa di licenziamento.
La Suprema Corte
(Sezione Lavoro n. 3994 del 25 febbraio 2005, Pres.
Senese, Rel. Curcuruto) ha rigettato il ricorso, dichiarando di non
condividere l’indirizzo giurisprudenziale e dottrinale secondo cui le
decisioni del giudice di merito, in materia di configurabilità della
giusta causa, sarebbero censurabili per violazione di legge nel caso in
cui si discostino dai c.d. “principi cornice” o “standard valutativi”
desumibili dalla giurisprudenza della Cassazione. L’accertamento della
giusta causa – ha affermato la Corte – va ricondotto ad un tipico
giudizio di fatto che, nel caso in esame, è stato correttamente
motivato. Per quanto concerne in particolare la frasi ingiuriose
attribuite al lavoratore – ha osservato la Corte – il giudice del merito
ha accertato che esse furono pronunciate quale reazione alla condotta
violenta e minacciosa tenuta dal suo superiore ed ha pertanto tenuto
conto del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza,
secondo cui occorre tener conto di ogni aspetto, soggettivo ed
oggettivo, del comportamento attribuito al dipendente; la reazione
all’altrui atteggiamento aggressivo o minaccioso è idonea a configurare
un’attenuante. |