Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

 

Anche un singolo componente della rsu puo' convocare le assemblee dei lavoratori nell'unita' produttiva

 In base all'art. 20 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 1892 del 1 febbraio 2005, Pres. Mattone, Rel. Amoroso).

 

Angelo V., componente della Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) della Cartotecnica Pontina, eletto nella lista della Flaica, ha indetto, nel 1998, un'assemblea dei lavoratori all'interno della fabbrica. L'azienda ha rifiutato di consentire ai dipendenti la partecipazione all'assemblea, sostenendo che, in base all'accordo inteconfederale del 20 dicembre 1993, le assemblee dovevano essere convocate congiuntamente da tutti i componenti della Rsu. La Flaica, Federazione di Latina, ha chiesto al Pretore, in base all'art. 28 St. Lav., di dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dalla Cartotecnica Pontina. Il Pretore ha rigettato il ricorso. La Flaica ha proposto opposizione contro questa decisione sostenendo che l'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 deve essere interpretato nel senso che consenta a ciascun componente della Rsu di convocare assemblee e che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con l'art. 20 St. Lav., secondo cui le riunioni dei lavoratori "sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unitā produttiva". L'opposizione č stata rigettata con sentenza del marzo 1999. Questa decisione č stata riformata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del settembre 2001, che ha dichiarato l'antisindacalitā del comportamento tenuto dalla Cartotecnica Pontina rifiutando di consentire l'assemblea convocata dal rappresentante della Flaica.              L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte d'Appello per vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1892 del 1 febbraio 2005, Pres. Mattone, Rel. Amoroso) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che la Corte d'Appello di Roma abbia correttamente interpretato gli articoli 4 e 5 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 nel senso che esso consenta la convocazione delle assemblee anche a uno dei componenti della Rsu.