Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it

 

 

 

La costituzione, da parte di un dipendente, di una societā che abbia per oggetto la stessa attivitā del datore di lavoro costituisce violazione dell'obbligo di fedeltā - In base all'art. 2105 cod. civ.

 

L'obbligo di fedeltā a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., e, pertanto, impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente; ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltā incombente sul lavoratore ex art. 2105 cod. civ., č sufficiente la mera preordinazione di una attivitā contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno; in questa prospettiva, integra violazione del dovere di fedeltā di cui all'art. 2105 cod. civ., ed č potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una societā per lo svolgimento della medesima attivitā economica svolta dal datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 1878 del 1 febbraio 2005, Pres. Senese, Rel. Miani Canevari).