Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it
La costituzione, da parte di
un dipendente, di una societā che abbia per oggetto la
stessa attivitā del datore di lavoro costituisce violazione dell'obbligo di
fedeltā - In base all'art. 2105 cod. civ.
L'obbligo di fedeltā a carico del
lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buona
fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., e, pertanto, impone al lavoratore di tenere un
comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da
qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente; ai fini della
violazione dell'obbligo di fedeltā incombente sul lavoratore ex art. 2105 cod. civ., č sufficiente la mera preordinazione di una attivitā
contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente
produttiva di danno; in questa prospettiva, integra violazione del dovere di
fedeltā di cui all'art. 2105 cod. civ., ed č
potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore
dipendente, di una societā per lo svolgimento della medesima attivitā economica
svolta dal datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 1878 del 1 febbraio
2005, Pres. Senese, Rel. Miani Canevari).