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Fonte:
http://www.legge-e-giustizia.it
QUANDO LA TRASFERTA DIVENTA,
PER IL SUO COSTANTE RIPETERSI, UN ASPETTO STRUTTURALE DELLA PRESTAZIONE
LAVORATIVA, IL RELATIVO COMPENSO PUO’ ESSERE RITENUTO UNA COMPONENTE
DELLA NORMALE RETRIBUZIONE – Ai fini
contrattuali (Cassazione Sezione Lavoro n. 8468 del 22 aprile 2005,
Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco).
Giovanni C. ed altri lavoratori dipendenti dell’Alcatel
Italia S.p.A., come operai giuntisti addetti all’istallazione di reti
telefoniche, hanno percepito per alcuni anni compensi aggiuntivi –
denominati indennità di guida, tempo di viaggio, diaria o trasferta –
per le prestazioni lavorative da loro svolte fuori sede, in luoghi
costantemente diversi. Essi hanno chiesto al Pretore di Caserta di
dichiarare che tali compensi dovevano essere inclusi nella normale
retribuzione ai fini del calcolo delle somme loro dovute per i vari
istituti contrattuali e di condannare conseguentemente l’azienda al
pagamento delle relative differenze. Sia il Pretore che, in grado di
appello, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere hanno ritenuto fondata la
domanda. Il Tribunale ha affermato che nell’ambito del rapporto di
lavoro, al fine di stabilire la natura retributiva o meno di
un’attribuzione patrimoniale, il nomen juris indicato dalle parti
per i vari compensi è irrilevante; determinante è la funzione del
compenso e il suo rapporto con l’attività cui è connesso. Nel caso in
esame – ha osservato il Tribunale di Napoli – i dipendenti aggiungono
all’orario di lavoro il tempo necessario per recarsi dalla propria
abitazione al centro operativo e di lì al cantiere e questo tempo è
utilizzato anche per la verifica degli ordini di lavoro, per la raccolta
di materiali e per altre prestazioni. L’azienda ha proposto ricorso per
cassazione censurando la decisione del Tribunale, tra l’altro, per non
aver tenuto conto del fatto che il contratto collettivo escludeva
espressamente la natura retributiva dell’indennità di trasferta, anche
se corrisposta con continuità.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8468 del 22
aprile 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco) ha rigettato il ricorso. La
trasferta – ha osservato la Corte – presuppone lo spostamento del
lavoratore per fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in
volta singole decisioni del datore di lavoro; per contro la prolungata
permanenza in varie sedi di cantieri e i ripetuti spostamenti dall’una
all’altra sede, in quanto immanenti modalità di lavoro, costituiscono un
aspetto strutturale della prestazione, connesso con la causa tipica del
contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con
somma fissa, non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il
corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto
a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla
prestazione. |